Il Consiglio Comunale di Contessa Entellina è stato convocato per il pomeriggio dell'11 febbraio. Nell'ordine del giorno sono comprese due interrogazioni, la relazione sull'attività svolta dal difensore civico e una deliberazione di approvazione degli atti del Convegno sul decennale della legge 482, di cui riportiamo il testo.
Per la convocazione dell'assise, il presidente Enzo Spera ha fatto diramare avvisi scritti in italiano e arbëresh.
Adesione del Consiglio Comunle alle conclusioni emerse nel corso dei lavori del Convegno sulla legge 482/1999, svoltosi a Contessa Entellina il 20 dicembre 2009……………………………………………………………………………………………………….
(primo firmatario della proposta: Anna Fucarino)sottoscrittori: Nicola Cuccia, Onofria Guarino, Giuseppe Tamburello, Pietro Stranci, Audenzio Spera, Giusy Cannizzaro.
Il Consiglio Comunale
Premesso che-Il 20 dicembre 2009 nell’Auditorium di Contessa Entellina si è tenuto nella ricorrenza del decennale dall’entrata in vigore della legge 482/1999, “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche” un Convegno promosso dall’Unione dei Comuni “Besa” avente, fra l’altro, la finalità di richiedere al legislatore regionale una disciplina organica delle misure di tutela e salvaguardia delle minoranze etnico-linguistiche che insistono sul territorio nazionale;
-Che fra le minoranze linguistiche storiche, ammesse a tutela, vi è quella siculo-albanese (arbëreshe), infatti, il Consiglio della Provincia regionale di Palermo con atto n. 223/2/C del 20 ottobre 2000, ha inserito negli ambiti territoriali, in cui si applicano le norme statali di tutela, i comuni di Contessa Entellina, Mezzojuso, Palazzo Adriano, Piana degli Albanesi e Santa Cristina Gela sui cui territori insistono, appunto, le popolazioni arbëreshe di Sicilia;
-Che nel corso dei lavori del soprarichiamato Convegno è stato ritenuto opportuno che il legislatore regionale intervenga per portare a compimento il percorso legislativo iniziato con la legge regionale n. 26 del 1998 e a tal’uopo i partecipanti hanno unanimemente condiviso il testo proposto dagli Organizzatori e dai Relatori (vedi allegato A);
Q.S.P.
RITENUTO di dover formulare un voto di adesione e sostegno al testo normativo illustrato nel corso dei lavori del Convegno svoltosi a Contessa Entellina il 20 dicembre u.s.;
RITENUTO che il Consiglio Comunale di Contessa Entellina in data 30 novembre 2009 ha approvato, all’unanimità, una mozione intesa a salvaguardare l’autonomia scolastica, sia sotto il profilo amministrativo che pedagogico, e che quest’auspicio, condiviso dall’Amministrazione Comunale, trova riscontro nell’art. 3 della proposta di legge discussa nel Convegno;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la legge 482/1999;
VISTA la legge regionale 9 ottobre 1998, n. 26 e la legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6;
Dopo ampio dibattito;
A voti ….
D e l i b e r a
1) CONDIVIDERE il testo del disegno di legge da sottoporre all’Assemblea Regionale Siciliana illustrato nel corso dei lavori del Convegno svoltosi a Contessa Entellina nella ricorrenza del decennale della legge 482/1999 in materia di tutela e salvaguardia della minoranza etnico-linguistica arbëreshe presente in Sicilia e che si riporta integralmente, quale allegato A), al presente atto deliberativo.
2) FA VOTI perché il legislatore regionale, nel pieno rispetto delle Sue prerogative, accolga le aspettative delle popolazioni destinatarie della proposta normativa.
Allegato A)
DISEGNO DI LEGGE
NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE MINORANZE
LINGUISTICHE STORICHE NELLA REGIONE SICILIANA
Art. 1.
1. Nella Regione si applicano le disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n. 482 “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche” nonché le altre leggi statali vigenti in materia.
2. Le norme si applicano alle minoranze linguistiche ammesse a tutela nella Regione siciliana, comprese nell’elenco di cui all'articolo 2 e negli ambiti territoriali individuati ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.
Art. 2.
1. La Regione sostiene le forme associate dei comuni, costituite ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 32, e preservate ai sensi della Legge regionale 16 dicembre 2008 n. 22, art. 10, comma 5, in quanto composte da comuni ricompresi, ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, nelle delimitazioni territoriali in cui si applicano le norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche.
2. Nell'ambito della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale della minoranza linguistica storica siculoalbanese (arbëreshe), la Regione siciliana promuove e sostiene le attività delle forme associate dei comuni, di cui al comma precedente, in materia di: studi; ricerche; documentazione; conservazione di beni archivistici e bibliografici; editoria; promozione culturale; manifestazioni artistiche, culturali, folcloristiche e religiose; gestione di organi di stampa e di emittenti radiotelevisive che utilizzino la lingua arbëreshe; sviluppo dei rapporti culturali con le comunità arbëreshe di altre regioni italiane e con i paesi albanofoni europei ed extraeuropei; sostegno ad attività di enti terzi, pubblici e privati, rivolte alla conservazione e valorizzazione del patrimonio storico, linguistico e culturale della minoranza arbëreshe.
Art. 3
1. Al comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, è aggiunto il seguente periodo: “Nei comuni inseriti negli ambiti territoriali di cui all'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, tali indici di riferimento possono essere ridotti a 100 alunni”.
2. La Regione siciliana sostiene e incentiva le attività didattico-formative delle istituzioni scolastiche statali, di cui al comma precedente, nell’ambito della tutela della lingua e della cultura arbëreshe.
Art. 4.
1. La Regione siciliana concede un finanziamento annuo a favore dell'Università degli Studi di Palermo per l’attivazione di corsi di lingua e letteratura arbëreshe per studenti universitari e adulti; per la formazione dei docenti delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo precedente; per ricerche e studi nell’ambito della lingua e della letteratura arbëreshe.
Art. 5.
1. La Regione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stipulerà convenzioni con la RAI-TV regionale e con altre emittenti radiofoniche e televisive per l'inserimento nei programmi radiotelevisivi di notiziari, programmi culturali, educativi e di intrattenimento in lingua albanese o nelle altre lingue minoritarie.
Art. 6.
1. La legge regionale 9 ottobre 1998, n. 26, è abrogata.
Art. 7.
1. Per le finalità della presente legge è autorizzata, per il triennio 2010-2012, la spesa complessiva di ____ migliaia di euro, di cui __ migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2010 e ___ migliaia di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 da assegnare, per il perseguimento dei propri fini istituzionali:
- in misura pari al ___ % alle forme associate dei comuni (art. 2);
- in misura pari al ___ % alle istituzioni scolastiche (art. 3);
- in misura pari al ___ % all'Università degli Studi di Palermo (art. 4).
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede:
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Art. 8.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
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