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sabato 29 agosto 2026

Lo Statuto dei Lavoratori (7)

Ancora sui

principi costituzionali

 Articolo 37 della Costituzione

L’art. 37 contiene i principi sulla parità di trattamento e retribuzione  tra uomo e donna che esplichino  le stesse mansioni lavorative, così  tra lavoratori adulti e minori. Inoltre, si afferma la necessità di permettere alla donna di svolgere, contemporaneamente all'attività lavorativa, quella di madre. Lo stesso articolo impone altresi che, con legge, si preveda il limite minimo d'età per il lavoro salariato (l. 17 ottobre 1967, n. 977). La norma si occupa di due categorie di lavoratori, donne e minori, che nel passato sono state particolarmente sfruttate. Anche qui i principi enunciati dalla norma costituzionale sono stati attuati da una serie di leggi. In particolare, per quanto concerne la donna va ricordata la l. 9 gennaio 1963, n. 7, che vieta i licenziamenti per causa di matrimonio. Analogo divieto circa il licenziamento è previsto anche dalla successiva I. 30 dicembre 1971, n. 1204, che tutela la lavoratrice madre. Questa legge prevede inoltre una tutela generale a favore della lavoratrice madre considerando sia la sua salute, per cui non può svolgere lavori pesanti, sia garantendo dei periodi di astensione dal lavoro obbligatori e facoltativi, per favorire la sua funzione di madre accanto al figtio.

Per quanto riguarda invece la tutela del minori, l'art. 37 Cost. enuncia tre distinti principi: la fissazione dI un'età minima, al di sotto della quale non si può accedere al mondo del lavoro: la tutela in generale del lavoro minorile e il principio di parità di retribuzione a parità di mansioni svolte.

Per quanto riguarda l'età, generalmente è fissata a 15 anni, ma è elevata a 16 o 18 per alcuni lavori pesanti, espressamente individuati dalla legge, ed è abbassata a 14 per il lavoro agricolo, domestico, per quello leggero non industriale e per particolari attività (si pensi allo spettacolo in cui spesso è necessaria la presenza di minori), compatibilmente con l'obbligo scolastico. Inoltre, la legge dispone, sempre in linea generale, che le condizioni ambientali in cui devono lavorare questi soggetti non possano né ledere né pregiudicare la loro crescita E necessario, poi, che prima dell'assunzione e durante il rapporto di lavoro i lavoratori minori siano sottoposti a visita medica per accertare che siano in grado di svolgere, senza alcun pregiudizio per la loro salute, l'attività lavorativa.

Altre disposizioni riguardano delle condizioni di particolare favore, rispetto agli altri lavoratori, in relazione all'orario, alle ferie, al divieto di lavoro notturno, ecc.

Per quel che concerne la parità di retribuzione, va ricordato che in applicazione di questo principio la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime le disposizioni di quei contratti di lavoro che prevedevano che il periodo per maturare gli scatti di anzianità decorresse solo dal ventunesimo anno di età.

Pertanto, anche qualora il contratto collettivo continui a contenere disposizioni analoghe, queste non potranno essere applicate e di conseguenza, l'anzianità decorrerà sempre dal momento dell'assunzione, indipendentemente dall'età del lavoratore.

(Segue)

martedì 25 agosto 2026

Lo Statuto dei Lavoratori (6)

diritti fondamentali del  
lavoratore

L’art. 36 della Costituzione
s
tabilisce che la retribuzione
deve essere proporzionata
e sufficiente a garantire
un'esistenza libera e
dignitosa, fissa i limiti
dell'orario di lavoro e
garantisce il diritto
irrinunciabile al riposo
settimanale e alle ferie
.annuali retribuite



Ancora sui 

principi costituzionali 

Ancora sull’articolo 36 della Costituzione. Il secondo comma dell’articolo 36 garantisce indirettamente il diritto al riposo giornaliero: affermando, infatti, che la legge deve stabilire la durata massima della giornata lavorativa ne deriverà anche il riposo garantito a ciascun lavoratore.

La Costituzione, enunciando il principio di una durata massima della giornata di lavoro, ha accolto e ribadito una rivendicazione che emerse sul piano internazionale nel corso dell’Ottocento, mentre in Italia si cominciò a far sentire solo all'inizio del 1900.

Dopo la Prima Guerra mondiale si avverti la necessità di un accordo internazionale in materia, che venne formalizzato dall'OlL con una convenzione in cui si stabiliva che, per i dipendenti di imprese industriali, la durata massima del lavoro doveva essere di otto ore giornaliere e quarantotto settimanali. L'Italia, oltre a ratificare detta convenzione, predispose una propria regolamentazione della materia contenuta innanzitutto nel r.d.l. 5 marzo 1923, n. 629 convertito poi nel 1925 in legge, che limita l'orario di lavoro per gli operai e per gli impiegati delle imprese industriali o commerciali di qualunque natura. Ed è proprio questa legge che ancor oggi costituisce la disciplina legale di riferimento e che realizza il rinvio contenuto sia nell'articolo costituzionale sia nel precedente articolo del codice civile (art. 2107). Se questa è la disciplina legale bisogna, tuttavia, tenere presente che i contratti collettivi, laddove ovviamente questi esistano e siano applicabili, dettano normalmente condizioni più favorevoli che, come tali, prevalgono.


Per quanto concerne, invece, il diritto al riposo settimanale e annuale, previsti anche dall'art. 2109 c.c., essi sono riconosciuti al fine di garantire al lavoratore sia la possibilità di recuperare le energie psicofisiche, dopo una settimana o un anno di lavoro, sia la possibilità di partecipare alla vita familiare e sociale. Ed è proprio in relazione a ciò che normalmente il riposo settimanale deve cadere di domenica perché è in quel giorno che il lavoratore ha la possibilità di passare il proprio tempo libero con la propria famiglia o con i propri amici.


I principi enunciati dalla norma che si commenta vanno dunque coordinati con tutta la legislazione di attuazione, anche precedente all'entrata in vigore della Costituzione, che ci proponiamo di analizzare dettagliatamente quando si parlerà dell'orario di lavoro.


(Segue)



giovedì 13 agosto 2026

Lo Statuto dei Lavoratori (5)

L'articolo 36 è una norma
precettiva.
 I giudici del lavoro italiani la
utilizzano direttamente per
dichiarare nulle le retribuzioni
troppo basse previste da
contratti
individuali o collettivi pirata,
adeguandole ai parametri
minimi della 
giurisprudenza
e dei CCNL
. Questa norma
è costantemente al centro
del dibattito politico in Italia
riguardante l'introduzione di
un salario minimo legale.



Ancora sui 

principi costituzionali 

Articolo 36 della Costituzione

Piu’ specifici e maggiormente incidenti sulla disciplina concreta del lavoro, sono gli artt. 36 e 37. Il primo contiene alcuni precetti basilari in ordine alla retribuzione, che, non solo deve essere sufficiente a soddisfare le esigenze del lavoratore e della sua famiglia  tale da assicurare un’esistenza libera e dignitosa, ma deve pure risultare proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato. Si tratta di una norma immediatamente precettiva, cioè di immediata applicabilità, così che il lavoratore può chiedere al giudice che la sua retribuzione, ritenuta non rispondente ai sopra indicati parametri, venga a essi adeguata. I giudice vi provvede, se lo ritiene necessario, facendo riferimento, oltre che alle eventuali norme di legge esistenti, ai contratti collettivi, anche se non applicabili a quel preciso rapporto di lavoro. Attraverso questo meccanismo, dunque, la giurisprudenza è arrivata a estendere l'applicazione di una parte del contratto collettivo, che a stretto rigore dovrebbe regolare i rapporti solo dei soggetti iscritti al sindacato, anche a soggetti diversi.

 Il secondo e il terzo comma trattano

-della durata massima della giornata lavorativa: questa deve essere stabilita dalla legge: il contratto collettivo individuale può eventualmente soltanto scendere al di sotto del massimo fissato;

-del riposo settimanale e delle ferie che sono dichiarati diritti irrinunciabili del prestatore.

-La seconda parte della disposizione garantisce al lavoratore, dunque, tre forme di riposo: quello giornaliero (2° comma), quello settimanale e quello annuale (3° comma). Si tratta di diritti inderogabili e infungibili con la conseguenza che sono illegittime e incostituzionali le soppressioni e riduzioni di una di queste pause, anche se ne viene incrementata un'altra (per esempio non si può rinunciare alla pausa settimanale per aumentare il numero di giorni di ferie).

-Con la limitazione temporale della prestazione lavorativa si vogliono soddisfare tre importantissime esigenze: 1) la tutela dell'integrità psicofisica del cittadino; 2) la salvaguardia di spazi di tempo disponibile fuori del luogo di lavoro per permettere lo sviluppo della personalità e 3) la partecipazione alla vita sociale e familiare e, infine, l’equa distribuzione delle possibilità di lavoro in un mercato caratterizzato dalla cronica eccedenza  dell’offerta rispetto alla domanda.

(Segue)


sabato 8 agosto 2026

8 Agosto

Marcinelle, 1956
  L'8 agosto 1956, nella
miniera di carbone 
Bois du Cazier a
Marcinelle (Belgio),
un incendio a 975
metri di profondità
causò la morte di
262 minatori.
Tra i caduti si
contarono ben
136 giovani immigrati
italiani, partiti per
sfuggire alla miseria.




L’8 agosto di 70 anni fa nell’incendio sottoterra in Belgio persero la vita anche 136 lavoratori italiani. Uomini, mariti, fratelli che lasciarono il Paese spinti dalla fame e dagli accordi del dopoguerra: il Belgio per ogni minatore regalava a Roma da 2,5 a 5 tonnellate di carbone. 

Di questo parla il libro di Di Stefano sulla tragedia di Marcinelle, avvenuta l’8 agosto 1956. Il libro è un coro, un’orazione pubblica di un disastro non solo italiano ma europeo, un evento che getta una luce sinistra sul nostro dopoguerra, nel quale si coagulano alcuni temi fondamentali della nostra modernità, nata dalle macerie della Seconda guerra mondiale, e che si trovano sepolti nelle vene di una miniera di carbone, diventata letteralmente una tomba di fuoco, fumo per molti uomini.

Il libro:
L'accordo "uomo-carbone": La tragica realtà del protocollo del 1946 con cui l'Italia inviava manodopera in Belgio in cambio di forniture di carbone a prezzo agevolato.

Le colpe della giustizia: La denuncia delle misere condizioni lavorative e della disorganizzazione, che portarono all'assoluzione quasi totale dei responsabili nei processi dell'epoca.
Il dovere della memoria: La lotta attiva contro la rimozione storica di un capitolo fondamentale ma doloroso dell'Italia del secondo dopoguerra.

giovedì 6 agosto 2026

Tempo di ferie e di vacanze

Rider e’ il  clclofattorino
che effettua
consegne a domicilio.
Si sposta principalmente
in bicicletta, e-bike,
scooter o monopattino.

La figura è al centro di forti
dibattiti legali e sindacali in
Italia e in Europa riguardanti
 le tutele contrattuali, l'uso
degli algoritmi di gestione
e il passaggio dal lavoro
autonomo a quello
subordinato.



 Non per tutti, però

lo leggiamo da più riviste e giornali

Quella cui assistiamo è l’ennesima occasione per dividere il mondo tra chi può vivere temperature accettabili (luoghi di vacanza, aria condizionata, giardini e case confortevoli) e chi invece è costretto a lavorare sotto il sole cocente o soffre in aree tormentate dalla siccità o è talmente povero che non può permettersi di combattere l’afa e tutto quello che ne consegue. 

 La regola del nostro tempo è semplice: chi può permetterselo starà bene, chi non può si arrangi.

-A chi interessano i migranti irregolari spediti dai caporali a raccogliere i pomodori sotto il sole cocente? 

-A chi importa qualcosa dei rider che consegnano pacchi e pasti a qualunque ora (fra le 12,00 e le 14,00) a Palermo o nel resto delle altre città ? 

La «presunzione legale di subordinazione» dei rider alle piattaforme delle consegne a domicilio è stata riconosciuta in questi giorni dal governo Meloni nel decreto legislativo che ha recepito la direttiva europea sul lavoro digitale. Questa nozione, frutto di un conflitto lungo anni tra i governi e nel parlamento europeo, potrebbe dare ai sindacati, ai lavoratori e alla magistratura gli strumenti per fermare il caporalato digitale e imporre lo stabile riconoscimento dei diritti dei ciclofattorini. 

venerdì 31 luglio 2026

Le retribuzioni reali in Italia

Le cifre recenti dell'Ufficio
parlamentare di bilancio (UPB)
 
mostrano che 
tra il 1990 e il
2026 le retribuzioni reali lorde
dei dipendenti privati sono
scese del 6,6%, i salari dell'industria
 sono saliti del 16,5% e quelli
del terziario sono calati del 20,9%.




Ufficio parlamentare di bilancio (UPB)
Dal rapporto dell’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb) sulla grande depressione italiana dei salari, Gian Paolo Patta, ex segretario confederale della Cgil,  sconsolato dichiara: «Questo è il risultato di 36 anni di Seconda Repubblica».  

Vi  è, nell’osservazione di un vecchio autorevole e deluso esponente della sinistra sindacale, l’amara constatazione che le ragioni delle classi lavoratrici fossero meglio garantite nella Prima repubblica. 

È andata veramente così? Le cifre contenute nel rapporto dell’Upb sono purtroppo avvilenti:

=testimoniano da una parte il declino dell’economia italiana nel suo complesso che, crescendo meno delle altre, 

=l’impoverimento relativo di quei posti di lavoro nelle aziende troppo piccole per guadagnare competitività e accrescere il valore aggiunto. Oltre naturalmente al dilagare di forme precarie e sottopagate, in particolare nei servizi. Mentre le retribuzioni reali lorde medie a tempo pieno equivalente dei Paesi Ocse — l’organizzazione di Parigi che riunisce le maggiori economie del mondo — sono aumentate mediamente del 35 per cento tra il 1990 e il 2024, le nostre, uniche, sono addirittura diminuite dell’1,6 per cento.
 I dati Inps, che fotografano più in profondità le varie tipologie di impiego, anche a tempo parziale, sono addirittura peggiori. La caduta delle retribuzioni lorde reali nel settore privato, tra il 1990 e il 2026, è stata del 6,6 per cento. Nella fascia più modesta persino del 40,8 per cento. Il dieci per cento più povero lo è diventato ancora di più. Si è salvato solo il dieci per cento «più ricco». 

Non c’è dubbio che nella Prima repubblica le retribuzioni fossero difese meglio. Ma era un altro mondo, molto diverso da quello attuale. Vi era un potere negoziale dei sindacati e dei partiti maggiore anche per la concentrazione nell’industria della parte più rilevante della forza lavoro. C’era poi la scala mobile che da meccanismo protettivo verso l’inflazione si trasformò però — attraverso la spirale tra prezzi e salari — in un infernale trappola di rigidità. La competitività perduta veniva recuperata, in maniera via via sempre meno efficace, solo grazie alle svalutazioni competitive della lira. 

La globalizzazione ha visto la vittoria dei capitali, più liberi e dunque meno tassabili, rispetto al lavoro, meno libero e più tassabile. La flessibilità delle forme contrattuali ha aiutato le aziende e migliorato l’occupazione a danno dei livelli retributivi. Gli imprenditori si sono cullati troppo a lungo sul tema del costo del lavoro, preoccupandosi molto meno della sua qualità. Ora non trovano profili adeguati al necessario salto tecnologico.

martedì 28 luglio 2026

Lo Statuto dei Lavoratori (4)

Lo Stato protegge il
lavoro in ogni sua
forma, garantisce
la formazione e la
crescita professionale
dei lavoratori,
 promuove accordi
internazionali per i
loro diritti e tutela i
cittadini all'estero,
riconoscendo
la libertà di emigrazione


 Ancora sui 
principi costituzionali

Articolo 35 dello Statuto

Portata generale ha pure l'art. 35, che, nei suoi diversi commi, afferma la volontà della Repubblica di tutelare il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, di curare la formazione dei lavoratori e di appoggiare le organizzazioni internazionali volte a questi stessi scopi; infine si preoccupa del fenomeno dell'emigrazione. 


Tra le organizzazioni internazionali che si occupano dei problemi di diritto del lavoro va sicuramente annoverata l'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) fondata dopo la Prima Guerra mondiale con il trattato di Versailles quale istituzione della Società delle Nazioni e dopo la Seconda Guerra mondiale modificata e collegata all'ONU. Il suo compito è quello di promuovere, sul piano internazionale, il miglioramento delle condizioni dei lavoratori, attraverso delle convenzioni che poi i singoli Stati, entro un certo termine, devono ratificare in modo che divengano legge nell'ordinamento interno. 


Accanto alle convenzioni l'OIL utilizza anche le cosiddette raccomandazioni finalizzate a richiamare l'attenzione dei singoli Stati su determinati problemi.

mercoledì 22 luglio 2026

Statuto dei Lavoratori (3)

Principi costituzionali

Nella Costituzione italiana il lavoro
rappresenta il 
valore fondamentale
e il pilastro cardine
 su cui poggia
l'intera struttura democratica dello
Stato. La Carta non considera il
lavoro solo come una mera attività
economica, ma come il mezzo
principale per realizzare la 
dignità
umana
, l'uguaglianza sostanziale
e la partecipazione sociale.







La Costituzione detta numerosi e moderni principi in ordine alla tutela e al ruolo del lavoro. Alcuni di essi sono inseriti tra gli stessi principi generali (artt. 1 e 4), altri, invece, tra i diritti e i doveri dei cittadini in materia economica (artt. 35-40).

Implicazioni più o meno dirette con il lavoro sono offerte da altri articoli costituzionali (artt. 41-46).

Sul blog ci proponiamo di approfondire quegli articoli della Costituzione che hanno più dirette implicazioni con la materia lavoristica che, poi, ci introdurrà’ alla comprensione complessiva dello Statuto dei Lavoratori e successive aperture. 


Art. 1 della Costituzione

«L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro». Esordendo con questa definizione, la Costituzione italiana intende indicare proprio nel lavoro l'elemento qualificante e fondamentale della nostra forma di Stato. II lavoro, e in questo caso non solo quello subordinato, è inteso non come fine a se stesso o come semplice mezzo di sostentamento, ma quale strumento imprescindibile  per l’affermazione della personalità dei singoli nell’ambito della compagine sociale e della collaborazione economica.

Sul lavoro, e non più sulla nascita, sul censo o su altri privilegi viene così fondata la dignità del cittadino.


Art. 4 della Costituzione

L’art. 4, anche in ragione di quanto detto sopra, commentando l'art. 1, dichiara il lavoro un diritto-dovere di ogni cittadino e impone allo Stato il compito di rendere effettivo e operante questo principio. Si tratta, come più volte confermato dalla giuri-sprudenza, di una norma programmatica, cioè di una norma che non può essere applicata immediatamente e il cui destinatario non è il singolo cittadino, ma il legislatore il  quale deve, attraverso leggi specifiche, cercare di attuare il principio in esso enunciato. Proprio entro questa visione si inseriscono gli interventi e i controlli statali in materia di collocamento, di lotta alla disoccupazione e di incentivazione all’occupazione giovanile. Si pensi, per esempio, a tutta la legislazione sviluppatasi a partire dagli anni ottanta del Novecento  sul contratto di formazione e lavoro che, attraverso agevolazioni finanziarie concesse all’imprenditore, promuoveva l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.


(Segue)

sabato 11 luglio 2026

Statuto dei Lavoratori (2)


La libertà di opinione in
azienda 
è tutelata in Italia
dall'Art. 21 della Costituzione 
e dall'
Art. 1 dello Statuto dei
Lavoratori
. I dipendenti possono
manifestare liberamente il proprio
pensiero e criticare le scelte
aziendali, a patto di farlo in modo
civile, senza ledere la dignità e
la reputazione dell'impresa, e
senza violare i doveri di lealtà
e riservatezza.

Diritto di critica (Art. 1 Statuto
dei Lavoratori):
 Puoi esprimere dissenso
o criticare l'organizzazione del lavoro e
le decisioni aziendali. La critica deve
però essere 
continenza formale (espressa
 con toni misurati e non offensivi) e 
continenza sostanziale (basata
su fatti veri e non su invenzioni).


Il TITOLO I attiene alla  LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE.

1. Libertà di opinione.

I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge.


COMMENTO

Con tale norma viene affermato il fondamentale principio della libertà di manifestazione del proprio pensiero.

Tale libertà, garantita a livello costituzionale a ciascun cittadino dall'art. 21, viene qui ribadita con specifico riferimento al suo esercizio all'interno dei luoghi di lavoro.


A tutti i lavoratori, quindi, senza alcuna distinzione, è riconosciuta la libertà di opinione e di espressione «nei limiti dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge». 


Il problema e’ poi quello di individuare tali limiti. Innanzitutto, il primo limite che si pone è quello costituito dall'obbligo del lavoratore di prestare la propria attività lavorativa. Per il resto il limite fondamentale è coincidente con il diritto alla libertà di iniziativa economica privata sancito dall'art. 41 Cost.


Conseguentemente, la libertà di opinione e di espressione di ciascun lavoratore è sempre lecita purche venga rispettato il normale svolgimento dell'attività azlendale.


In particolare, la questione si è posta con riguardo al volantinaggio, come manifestazione del pensiero attuata mediante la propaganda sindacale. La giurisprudenza lo ha ritenuto legittimo ove non contrasti  con il normale svolgimento dell’attività aziendale e quindi, per esempio, non comporti l’interruzione dell’attività produttiva. La giurisprudenza ha evidenziato in più casi che il pregiudizio  che determina l’illegittimità  della libertà in esame debba essere valutato in concreto e non in astratto.

giovedì 9 luglio 2026

Parole frequenti sui media


Il lavoro è il pilastro della
Repubblica italiana. 
L'articolo
1
 stabilisce il principio lavorista,
ponendolo a fondamento dello
Stato
 . Esso è un diritto
inalienabile
 che la Repubblica
si impegna a rendere effettivo
(art. 4) e, al contempo, un 
dovere sociale, poiché ogni
cittadino è chiamato a concorrere
al progresso della società.




Salario Minimo

È una paga oraria fissata per legge, sotto la quale nessun lavoratore può essere retribuito. In Italia non esiste ancora: i minimi salariali sono stabiliti dai contratti collettivi. 

La proposta di introdurre una soglia di 9 euro lordi l’ora (compresi tredicesima e Tfr) è sostenuta da Partito democratico, M5S, Alleanza Verdi e Sinistra e Azione. Mentre il governo della premier Giorgia Meloni, inclusa tutta la coalizione di centrodestra, è contrario al salario minimo e punta a rafforzare la contrattazione collettiva.

In Italia non esiste per legge perché il sistema è storicamente basato sulla contrattazione collettiva, demandando a sindacati e associazioni datoriali la definizione delle retribuzioni minime tramite i CCNL (Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro).

lunedì 6 luglio 2026

Statuto dei Lavoratori

Lo Statuto dei Lavoratori
 (Legge 20 maggio 1970, n. 300)
 è il 
testo normativo fondamentale
del diritto del lavoro in Italia
.
Emanato sull'onda delle lotte sindacali
dell'Autunno Caldo, la legge ha
l'obiettivo principale di 
portare i
principi della Costituzione Italiana
all'interno dei luoghi di lavoro
,
tutelando la dignità, la libertà e l'attività
 sindacale dei dipendenti. I padri politici e
intellettuali della norma furono i ministri
del Lavoro Giacomo Brodolini e
Carlo Donat-Cattin, insieme al giurista
Gino Giugni.



Il curatore del Blog, per più anni ha gestito i rapporti 

lavoristici di una medio-grande azienda. A distanza di decenni

dal pensionamento, ritiene di rievocare l’assetto legislativo

dello Statuto dei Lavoratori e successivo,   che caratterizza  un periodo, per certi aspetti, storico.

* * *     * * * 

Legge 20 maggio 1970, n. 300, pubblicatasulla GURI 27 maggio 1970, n. 131. Norme sulla tutela delle libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.

L'idea di adottare uno «Statuto dei lavoratori», diretto a garantire il rispetto delle libertà costituzionali negli ambienti di lavoro nacque molto tempo fa. Infatti, il decennio successivo all'entrata in vigore della Costituzione fu caratterizzato dalla tendenza da parte imprenditoriale, a restringere e ridimensionare i diritti dei lavoratori all'interno delle aziende, soprattutto con riguardo all'aspetto della tutela sindacale. l datori di lavoro, infatti, forti dell'assenza in tale periodo di una disciplina limitativa dei licenziamenti, tendevano a isolare i pochi attivisti sindacali e a mantenere i lavoratori in una posizione di inferiorità, nel perseguimento di una logica diretta a impedire che nei posti di lavoro si organizzasse e si sviluppasse una forza politica-sindacale capace di influire in modo determinante sulle strutture sociali, provocandone dei cambiamenti radicali. 

Il legislatore del 1970 si propose di contro di attribuire al sindacalismo tradizionale una posizione di privilegio all'interno delle singole aziende, e segui’ la linea promozionale e di sostegno garantendo con tale meccanismo anche allo Stato di avere come interlocutori dei soggetti stabili e maggiormente disponibili al compromesso. Su queste basi venne emanato lo Statuto dei lavoratori.


Il titolo I dello Statuto ha per oggetto innanzitutto la tutela della libertà e della dignità dei lavoratori ed è diretto a evitare quelle situazioni di repressione che potrebbero attuarsi nell'ambito dell'impresa (come l'uso della polizia privata nelle fabbriche, il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, l'assunzione di informazioni sui lavoratori, l'esercizio del potere disciplinare, ecc.). 

Il titolo Il, quindi, mira a rafforzare l'effettività del principio della libertà sindacale all'interno dei luoghi di lavoro ed enuncia i principi generali di libertà, imponendo al datore di lavoro essenzialmente di astenersi da una serie di comportamenti che la limiterebbero. 

Il titolo IlI mira, invece, a eliminare o attenuare quegli ostacoli che di fatto impediscono l'esercizio dell'attività sindacale. In quest'ottica viene richiesto al datore di lavoro non un comportamento passivo, l'astensione, ma un atteggiamento positivo di collaborazione, il che sarà per lui più gravoso.

Proprio per questa ragione il titolo III è denominato «Legislazione sostegno» dell'attività sindacale, in quanto il legislatore ha predisposto dei mezzi affinché i sindacati possano agire efficacemente.

Tuttavia proprio perché, come sopra accennato, i diritti riconosciuti dal titolo IlI richiedono una collaborazione del datore di lavoro, e sono dunque un onere per lui, ma soprattutto in considerazione della scelta promozionale sopra esaminata e perseguita nell'elaborazione dello Statuto, il legislatore non ha voluto riconoscere tali diritti indistintamente a tutte le organizzazioni sindacali, ma all'interno di queste ha operato una selezione attuata fondamentalmente dall'art. 19, che apre il titolo IlI, e al commento del quale si rinvia. 

Nell'ambito del titolo IV, che reca disposizioni varie e generali, di rilievo è la disposizione di cui all'art. 28 (repressione della condotta antisindacale), che introduce un efficace strumento diretto a rendere effettivo il principio di libertà sindacale garantito nei titoli precedenti. 

Il titolo V contiene alcune norme sul collocamento superate dagli interventi normativi successivi (v. ASSUNZIONE) e, infine, il titolo VI determina sostanzialmente il campo di applicazione della normativa e contiene altre disposizioni finali e penali.


 Nelle prossime pagine contiamo di  esaminare i singoli articoli e le specifiche fattispecie.

mercoledì 24 giugno 2026

L’Italia e lo sviluppo del Movimento Sindacale

Luciano Lama

Percorsi di Storia 6

 Il 24 luglio 1972 viene sottoscritto un patto federativo tra Cgil, Cisl e Uil, nel quale si sottolinea fra l'altro «l'obiettivo dell'unità sindacale quale esigenza irrinunciabile» e si vara, a tal fine, come strumento transitorio, «una federazione tra le confederazioni articolata ai vari livelli, con prerogative delegate e organi propri».

La stagione dell'unità dura abbastanza poco. Il movimento sindacale nei primi anni Settanta assume un ruolo decisivo come interlocutore del potere politico, la crescita di forza conseguente all'unificazione si fa sentire e il sindacato unitario non è più soltanto portatore di interessi relativi alle condizioni di lavoro, ma si propone come controparte del governo sui temi delle riforme (casa, sanità, trasporti, ecc.) e della politica economica in generale.

La sua crescita di ruolo incontra però via via ostacoli insormontabili: la situazione politica si deteriora e si sviluppa il fenomeno del terrorismo, le crisi petrolifere e l'inflazione galoppante riducono le possibilità di una politica di riforme, le imprese riescono sempre meno a far quadrare i conti.

Dalla metà degli anni Settanta il processo di unificazione entra in crisi: il movimento sindacale prova a far passare tra i suoi aderenti una linea di «austerità», di contenimento delle rivendicazioni, mentre le imprese conducono radicali   processi di ristrutturazione con licenziamenti. Il peso della classe operaia, quantitativo e politico, diminuisce.

La concorrenza tra le sigle sindacali si riapre. Siamo ai conflitti fra le confederazioni alla ricerca di una rappresentatività in declino si sono  aggiunti i  rapresentanti sindacali «autonomi» sempre più numerosi, in difesa di interessi particolari di categorie specifiche di lavoratori che non si riconoscono più nelle grandi organizzazioni.

E’ l'effetto dell'appiattimento retributivo e normativo prodotto dalle politiche sindacali degli anni precedenti, in rotta di collisione con la crescente differenziazione delle mansioni, delle professionalità presenti nel mondo del lavoro.

In discussione non è solo la politica di questa o quella confederazione, ma il principio della confederalità, cioè dell'unificazione degli interessi differenziati dell'universo dei lavoratori dipendenti, in un mondo del lavoro in cui declinano i mestieri tradizionali e nascono continuamente nuove professioni, spesso con una vita di assai breve durata.