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sabato 5 settembre 2026

Vivere in regime democratico

L'avanzata delle destre e delle forze
radicali in Italia mette alla prova la
tenuta della democrazia e il rispetto
dei poteri di controllo dello Stato.

Dal settembre 2022 l'Italia è
guidata da una coalizione di centrodestra
 formata da Fratelli d'Italia, Lega e Forza
Italia.
Il 
ruolo della magistratura: Molti
osservatori temono che il rapporto tra
il potere politico e la magistratura possa
subire tensioni pericolose per l'equilibrio
costituzionale.
La Presidenza della Repubblica e la
Corte Costituzionale restano i
principali punti di riferimento per
bilanciare le decisioni del governo.

I diritti civili:
 Le opposizioni
denunciano restrizioni nei diritti
delle donne, delle comunità
LGBTQ+ e nei modi di esprimere il
dissenso, come le proteste nelle piazze
o il diritto di sciopero
.

Significato con le destre 

estreme che avanzano

Pare che in questi primi decenni del terzo millennio le democrazie non godono di un buono stato di salute. Oggi soltanto il 28% della popolazione mondiale vive in regimi che possiamo definire pienamente democratici mentre la stragrande maggioranza della popolazione vive in forme deteriorate di democrazie (le regole formali restano integre, ma perdono efficacia ed autonomia) se non addirittura di autocrazie.

  Sfogliando certa stampa pare che stia cambiando la percezione e l'idea di democrazia che l'opinione pubblica ha nel mondo.

=. =. = Democrazia è un termine carico di storia  che ci arriva dall’Antica Grecia ed è un termine il cui contenuto è cambiato lungo il  tempo. Certamente le democrazie contemporanee non hanno nulla in comune con le  democrazie degli ateniesi, che frequentemente su molti media costituiscono il punto di riferimento, il prototipo a cui la nostra Costituzione si riferisce. 

=. =. = Democrazia come è intesa nella Costituzione italiana è un concetto che non si può ridurre al significato principale etimologico della parola, che significa il «potere esercitato dal popolo» ma è stata arricchita via via da molte istituzioni. Cosa dice la nostra Costituzione a proposito della democrazia?  dopo aver definito la Repubblica Italiana come una Repubblica democratica c'è  una precisazione: 

La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle  forme e nei limiti della Costituzione. 

E' importante notare che la scelta popolare nelle elezioni non è soltanto e direttamente quella di eleggere chi sarà al governo ma è anche di eleggere dei rappresentanti. Questo è stato esplicitato in modo molto chiaro dalla Corte costituzionale in due decisioni (nel 2014 e nel 2017), con cui essa afferma che la democrazia non è soltanto dare un governo il più stabile  possibile al Paese ma è anche eleggere i  rappresentanti che esprimano le voci di chi non è nella maggioranza di governo. 

Il verbo «appartenere»

Il titolare della  sovranità è il popolo ma le modalità, le forme con cui si esprime sono le più varie. La scelta fondamentale della nostra Costituzione è la scelta per la democrazia rappresentativa. Il popolo elegge i propri rappresentanti in Parlamento e il Parlamento poi costituirà un governo con l'intervento e la scelta del Presidente della Repubblica, che è legato al Parlamento da un rapporto di fiducia.




lunedì 31 agosto 2026

Migrazione siciliana nel mondo

Un giorno qualcuno ricorderà . . .  
La Sicilia conta oltre 826.000
residenti all'estero
 iscritti
all'AIRE e 
milioni di discendenti
 sparsi in tutto il mondo.
L'esodo di massa è iniziato alla fine
del XIX secolo a causa della crisi
agraria e della povertà del latifondo.
Tra il 1876 e il 1976 sono partiti
oltre 
2,5 milioni di siciliani.
Tra il 1961 e il 1971 oltre 612.000 
persone hanno lasciato l'isola dirette
in Europa (Francia, Germania, Belgio
 e Svizzera).
Le mete principali oltreoceano
sono state gli 
Stati Uniti,
l'
Argentina, il Canada e l'
Australia.





Capita di tanto in tanto che vengano a trovarci -a noi che persistiamo a vivere in quest’angolo di Sicilia, a Contessa-, gruppi di visitatori statunitensi con lontane origini locali, a giudicare dai loro cognomi. Si tratta di eredi di quel flusso migratorio iniziato subito dopo l’Unita’ d’Italia e ininterrottamente proseguito fino ai primi anni venti del Novecento, quando il Fascismo decise di interrompere il flusso perché doveva creare un Paese armato e militaresco con tante “baionette”.

  I visitatori che dalla lontana New Orleans arrivano fino a Contessa Entellina, immaginano di scoprire (o riscoprire dopo le narrazioni ascoltate dai nonni e dalle loro generazioni trascorse), un contesto umano, sociale e civile al quale in qualche modo ritengono di appartenere e col quale, stando alle narrazioni dei nonni, persistono legami di varia natura.

  Verosimilmente il plurisecolare distacco temporale  dal fenomeno migratorio che condusse migliaia di contessioti nella città del Golfo ha creato molteplici e diversificate consapevolezze dalla psicologia alla storia, dalla poesia del vivere alla sociologia e alla trattazione delle cose da far ascoltare ai periodici e casuali ospiti.

  = = = 

La migrazione dei siciliani, e specificatamente dei contessioti nel mondo, sarà’ oggetto di periodiche pagine sul blog, grazie anche alla collaborazione di chi il fenomeno lo conosce per esperienza diretta.

sabato 29 agosto 2026

Lo Statuto dei Lavoratori (7)

Ancora sui

principi costituzionali

 Articolo 37 della Costituzione

L’art. 37 contiene i principi sulla parità di trattamento e retribuzione  tra uomo e donna che esplichino  le stesse mansioni lavorative, così  tra lavoratori adulti e minori. Inoltre, si afferma la necessità di permettere alla donna di svolgere, contemporaneamente all'attività lavorativa, quella di madre. Lo stesso articolo impone altresi che, con legge, si preveda il limite minimo d'età per il lavoro salariato (l. 17 ottobre 1967, n. 977). La norma si occupa di due categorie di lavoratori, donne e minori, che nel passato sono state particolarmente sfruttate. Anche qui i principi enunciati dalla norma costituzionale sono stati attuati da una serie di leggi. In particolare, per quanto concerne la donna va ricordata la l. 9 gennaio 1963, n. 7, che vieta i licenziamenti per causa di matrimonio. Analogo divieto circa il licenziamento è previsto anche dalla successiva I. 30 dicembre 1971, n. 1204, che tutela la lavoratrice madre. Questa legge prevede inoltre una tutela generale a favore della lavoratrice madre considerando sia la sua salute, per cui non può svolgere lavori pesanti, sia garantendo dei periodi di astensione dal lavoro obbligatori e facoltativi, per favorire la sua funzione di madre accanto al figtio.

Per quanto riguarda invece la tutela del minori, l'art. 37 Cost. enuncia tre distinti principi: la fissazione dI un'età minima, al di sotto della quale non si può accedere al mondo del lavoro: la tutela in generale del lavoro minorile e il principio di parità di retribuzione a parità di mansioni svolte.

Per quanto riguarda l'età, generalmente è fissata a 15 anni, ma è elevata a 16 o 18 per alcuni lavori pesanti, espressamente individuati dalla legge, ed è abbassata a 14 per il lavoro agricolo, domestico, per quello leggero non industriale e per particolari attività (si pensi allo spettacolo in cui spesso è necessaria la presenza di minori), compatibilmente con l'obbligo scolastico. Inoltre, la legge dispone, sempre in linea generale, che le condizioni ambientali in cui devono lavorare questi soggetti non possano né ledere né pregiudicare la loro crescita E necessario, poi, che prima dell'assunzione e durante il rapporto di lavoro i lavoratori minori siano sottoposti a visita medica per accertare che siano in grado di svolgere, senza alcun pregiudizio per la loro salute, l'attività lavorativa.

Altre disposizioni riguardano delle condizioni di particolare favore, rispetto agli altri lavoratori, in relazione all'orario, alle ferie, al divieto di lavoro notturno, ecc.

Per quel che concerne la parità di retribuzione, va ricordato che in applicazione di questo principio la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime le disposizioni di quei contratti di lavoro che prevedevano che il periodo per maturare gli scatti di anzianità decorresse solo dal ventunesimo anno di età.

Pertanto, anche qualora il contratto collettivo continui a contenere disposizioni analoghe, queste non potranno essere applicate e di conseguenza, l'anzianità decorrerà sempre dal momento dell'assunzione, indipendentemente dall'età del lavoratore.

(Segue)

martedì 25 agosto 2026

Lo Statuto dei Lavoratori (6)

diritti fondamentali del  
lavoratore

L’art. 36 della Costituzione
s
tabilisce che la retribuzione
deve essere proporzionata
e sufficiente a garantire
un'esistenza libera e
dignitosa, fissa i limiti
dell'orario di lavoro e
garantisce il diritto
irrinunciabile al riposo
settimanale e alle ferie
.annuali retribuite



Ancora sui 

principi costituzionali 

Ancora sull’articolo 36 della Costituzione. Il secondo comma dell’articolo 36 garantisce indirettamente il diritto al riposo giornaliero: affermando, infatti, che la legge deve stabilire la durata massima della giornata lavorativa ne deriverà anche il riposo garantito a ciascun lavoratore.

La Costituzione, enunciando il principio di una durata massima della giornata di lavoro, ha accolto e ribadito una rivendicazione che emerse sul piano internazionale nel corso dell’Ottocento, mentre in Italia si cominciò a far sentire solo all'inizio del 1900.

Dopo la Prima Guerra mondiale si avverti la necessità di un accordo internazionale in materia, che venne formalizzato dall'OlL con una convenzione in cui si stabiliva che, per i dipendenti di imprese industriali, la durata massima del lavoro doveva essere di otto ore giornaliere e quarantotto settimanali. L'Italia, oltre a ratificare detta convenzione, predispose una propria regolamentazione della materia contenuta innanzitutto nel r.d.l. 5 marzo 1923, n. 629 convertito poi nel 1925 in legge, che limita l'orario di lavoro per gli operai e per gli impiegati delle imprese industriali o commerciali di qualunque natura. Ed è proprio questa legge che ancor oggi costituisce la disciplina legale di riferimento e che realizza il rinvio contenuto sia nell'articolo costituzionale sia nel precedente articolo del codice civile (art. 2107). Se questa è la disciplina legale bisogna, tuttavia, tenere presente che i contratti collettivi, laddove ovviamente questi esistano e siano applicabili, dettano normalmente condizioni più favorevoli che, come tali, prevalgono.


Per quanto concerne, invece, il diritto al riposo settimanale e annuale, previsti anche dall'art. 2109 c.c., essi sono riconosciuti al fine di garantire al lavoratore sia la possibilità di recuperare le energie psicofisiche, dopo una settimana o un anno di lavoro, sia la possibilità di partecipare alla vita familiare e sociale. Ed è proprio in relazione a ciò che normalmente il riposo settimanale deve cadere di domenica perché è in quel giorno che il lavoratore ha la possibilità di passare il proprio tempo libero con la propria famiglia o con i propri amici.


I principi enunciati dalla norma che si commenta vanno dunque coordinati con tutta la legislazione di attuazione, anche precedente all'entrata in vigore della Costituzione, che ci proponiamo di analizzare dettagliatamente quando si parlerà dell'orario di lavoro.


(Segue)



giovedì 13 agosto 2026

Lo Statuto dei Lavoratori (5)

L'articolo 36 è una norma
precettiva.
 I giudici del lavoro italiani la
utilizzano direttamente per
dichiarare nulle le retribuzioni
troppo basse previste da
contratti
individuali o collettivi pirata,
adeguandole ai parametri
minimi della 
giurisprudenza
e dei CCNL
. Questa norma
è costantemente al centro
del dibattito politico in Italia
riguardante l'introduzione di
un salario minimo legale.



Ancora sui 

principi costituzionali 

Articolo 36 della Costituzione

Piu’ specifici e maggiormente incidenti sulla disciplina concreta del lavoro, sono gli artt. 36 e 37. Il primo contiene alcuni precetti basilari in ordine alla retribuzione, che, non solo deve essere sufficiente a soddisfare le esigenze del lavoratore e della sua famiglia  tale da assicurare un’esistenza libera e dignitosa, ma deve pure risultare proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato. Si tratta di una norma immediatamente precettiva, cioè di immediata applicabilità, così che il lavoratore può chiedere al giudice che la sua retribuzione, ritenuta non rispondente ai sopra indicati parametri, venga a essi adeguata. I giudice vi provvede, se lo ritiene necessario, facendo riferimento, oltre che alle eventuali norme di legge esistenti, ai contratti collettivi, anche se non applicabili a quel preciso rapporto di lavoro. Attraverso questo meccanismo, dunque, la giurisprudenza è arrivata a estendere l'applicazione di una parte del contratto collettivo, che a stretto rigore dovrebbe regolare i rapporti solo dei soggetti iscritti al sindacato, anche a soggetti diversi.

 Il secondo e il terzo comma trattano

-della durata massima della giornata lavorativa: questa deve essere stabilita dalla legge: il contratto collettivo individuale può eventualmente soltanto scendere al di sotto del massimo fissato;

-del riposo settimanale e delle ferie che sono dichiarati diritti irrinunciabili del prestatore.

-La seconda parte della disposizione garantisce al lavoratore, dunque, tre forme di riposo: quello giornaliero (2° comma), quello settimanale e quello annuale (3° comma). Si tratta di diritti inderogabili e infungibili con la conseguenza che sono illegittime e incostituzionali le soppressioni e riduzioni di una di queste pause, anche se ne viene incrementata un'altra (per esempio non si può rinunciare alla pausa settimanale per aumentare il numero di giorni di ferie).

-Con la limitazione temporale della prestazione lavorativa si vogliono soddisfare tre importantissime esigenze: 1) la tutela dell'integrità psicofisica del cittadino; 2) la salvaguardia di spazi di tempo disponibile fuori del luogo di lavoro per permettere lo sviluppo della personalità e 3) la partecipazione alla vita sociale e familiare e, infine, l’equa distribuzione delle possibilità di lavoro in un mercato caratterizzato dalla cronica eccedenza  dell’offerta rispetto alla domanda.

(Segue)


giovedì 30 luglio 2026

Concezione della vita di un condannato a morte

 

Pavel A. Florenskij (1882-1937) è stato un filosofo e teologo, scienziato e sacerdote ortodosso della Chiesa russa, fucilato nel 1937 dopo anni di confino. È considerato uno dei maggiori pensatori del XX secolo ed è autore di centinaia di titoli tra saggi, studi scientifici, recensioni, lettere e scritti autobiografici ancora in corso di pubblicazione in molti Paesi del mondo. Tra i volumi apparsi in Italia, si ricordano in particolare La colonna e il fondamento della verità (Rusconi, 1974; San Paolo, 2010), Le porte regali (Adelphi, 1977), Lo spazio e il tempo nell'arte (Adelphi, 1995), Non dimenticatemi (Mondadori, 2000). Ai miei figli (Mondadori, 2003), Il concetto di Chiesa nella Sacra Scrittura (San Paolo, 2008).

In una lettera dal gulag risalente al 2 giugno del 1935, indirizzata alla moglie Anna, Florenskij raccontava di un passato che non è passato, e che piuttosto riemerge in virtù di determinate circostanze, rivelandosi definitivamente come un eterno presente. Poche settimane prima, il 12 aprile, si diceva, sicuro del fatto che "tutto passa, ma tutto rimane". Così spiegava:


Questa è la mia sensazione più profonda:

 che niente si perde completamente, 

niente svanisce, ma si conserva in qualche 

modo e da qualche parte. Ciò che ha valore rimane, 

anche se noi cessiamo di percepirlo. 

Così pure le grandi imprese, anche se 

tutti le avessero dimenticate, in qualche 

maniera rimangono e danno i loro frutti. 


Perciò, se anche ci dispiace per il passato, 

abbiamo però la viva sensazione della sua eternità. 

Al passato non abbiamo detto addio per sempre, ma solo per breve tempo.

Mi sembra che tutti gli uomini, di qualunque 

convinzione siano, nel profondo dell'anima 

abbiano in realtà questa stessa impressione. 

Senza questo, la vita diventerebbe insensata e vuota.

martedì 28 luglio 2026

Lo Statuto dei Lavoratori (4)

Lo Stato protegge il
lavoro in ogni sua
forma, garantisce
la formazione e la
crescita professionale
dei lavoratori,
 promuove accordi
internazionali per i
loro diritti e tutela i
cittadini all'estero,
riconoscendo
la libertà di emigrazione


 Ancora sui 
principi costituzionali

Articolo 35 dello Statuto

Portata generale ha pure l'art. 35, che, nei suoi diversi commi, afferma la volontà della Repubblica di tutelare il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, di curare la formazione dei lavoratori e di appoggiare le organizzazioni internazionali volte a questi stessi scopi; infine si preoccupa del fenomeno dell'emigrazione. 


Tra le organizzazioni internazionali che si occupano dei problemi di diritto del lavoro va sicuramente annoverata l'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) fondata dopo la Prima Guerra mondiale con il trattato di Versailles quale istituzione della Società delle Nazioni e dopo la Seconda Guerra mondiale modificata e collegata all'ONU. Il suo compito è quello di promuovere, sul piano internazionale, il miglioramento delle condizioni dei lavoratori, attraverso delle convenzioni che poi i singoli Stati, entro un certo termine, devono ratificare in modo che divengano legge nell'ordinamento interno. 


Accanto alle convenzioni l'OIL utilizza anche le cosiddette raccomandazioni finalizzate a richiamare l'attenzione dei singoli Stati su determinati problemi.

venerdì 24 luglio 2026

La Letteratura (31)


Le tesi principali di Averroe
sostengono 
l'indipendenza tra
filosofia e religione, l'eternità
del mondo e l'unicità
dell'intelletto per tutto il genere
umano.





La dottrina dell' “amore cortese"

Nonostante il decreto di condanna del vescovo Tempier (1277), la dottrina dell'"amore cortese" (inteso come amore extra-coniugale) di Andrea il Cappellano (scrittore francese del XII secolo) ebbe grande diffusione, specie in Italia. 


Il passo che segue, del De amore di Cappellano, tratto da un volgarizzamento contenuto in un codice della Biblioteca Vaticana, mostra evidenti consonanze con la poetica dei "siciliani" e soprattutto degli "stilnovisti":


Questo è l'efetto dell'amore, 

che quelli ch'è diritto amante, non 

può essere avaro, e quelli ch'è 

aspro e no adorno e quelli ch'è di 

vil gente, si ‘l fa ben costumato; 

e superbi fa umili e l'amoroso 

molti servigi fae con umilitate ad 

altrui. Molto è gran cosa l'amo-

re, che fa l'uomo così vertudio-

so e ben costumato. Anche ne 

l'amar è una cosa molto da lau-

dare, che fa l'amante quasi ca-

sto, perciò che quelli ch'è ina-

morato a pena potrebe pensare a 

un'altra, e a pena può sofferire lo 

suo animo di guatare un'altra.


(Edizione a cura di G. Ruffini, Milano, 1980).

====


Sant’Alberto Magno mediante una compiuta riesposizione di gran parte degli scritti aristotelici che, di fatto, ne rappresenta un'interpretazione nuova e originale, arricchita dalla sua vasta conoscenza degli autori arabi, dei maestri "latini" dei secoli precedenti, di dottrine mediche, astronomiche e matematiche specifiche, e affidata a un commento assai organico, risolto nella stesura di trattati sistematici.

Per quanto concerne le conoscenze scientifiche, il domenicano non si limitò a riorganizzare il materiale proposto dagli scritti "fisici" e dai "libri naturali" di Aristotele e nelle opere degli scienziati arabi, bensì aggiunse i risultati di proprie osservazioni ed esperienze, ma anche, com'era inevitabile, notizie favolose e credenze mitiche. Pure seppe spesso mostrarsi critico e spregiudicato nei riguardi delle proprie fonti, preponendo quanto poteva direttamente conoscere all'accettazione passiva delle auctoritates.

Con questo, sarebbe assurdo credere che le sue conoscenze scientifiche superassero i limiti delle indagini correnti o che oltrepassassero i molti ostacoli posti dalla mancanza di vere tecniche sperimentali o di una sicura metodologia. 


Taluni tentativi di dimostrare la "modernità" delle sue idee, in questo ambito, sono piuttosto inutili apologie che contributi effettivi alla comprensione di una personalità per tanti aspetti tra le più eminenti della cultura filosofica medievale. Ma è innegabile che la sua opera costituì un tentativo consapevole e organico di concepire unitariamente il sapere del tempo e di offrirne un'adeguata trattazione, fondata sulla certezza di un ordine razionale autonomo della natura, le cui leggi e principi sono raggiungibili con l'esercizio della ragione, senza che occorra mai far ricorso a "verità" di ordine superiore o a una "lettura" mistica e simbolica del cosmo. Il che basta a far comprendere quale fosse il suo atteggiamento nei confronti del rapporto tra indagine filosofica e meditazione teologica, tema che proprio in quegli anni, era al centro di aspri contrasti polemici e sollecitava gli interventi dei più tenaci difensori dei difensori di tutto il sapere alla suprema verità della fede e della teologia che ne deriva.


(Segue)

 Temporalmente si e’ all’alba della distinzione tra i compiti della filosofia (e della scienza)  e quelli della teologia.


mercoledì 22 luglio 2026

Statuto dei Lavoratori (3)

Principi costituzionali

Nella Costituzione italiana il lavoro
rappresenta il 
valore fondamentale
e il pilastro cardine
 su cui poggia
l'intera struttura democratica dello
Stato. La Carta non considera il
lavoro solo come una mera attività
economica, ma come il mezzo
principale per realizzare la 
dignità
umana
, l'uguaglianza sostanziale
e la partecipazione sociale.







La Costituzione detta numerosi e moderni principi in ordine alla tutela e al ruolo del lavoro. Alcuni di essi sono inseriti tra gli stessi principi generali (artt. 1 e 4), altri, invece, tra i diritti e i doveri dei cittadini in materia economica (artt. 35-40).

Implicazioni più o meno dirette con il lavoro sono offerte da altri articoli costituzionali (artt. 41-46).

Sul blog ci proponiamo di approfondire quegli articoli della Costituzione che hanno più dirette implicazioni con la materia lavoristica che, poi, ci introdurrà’ alla comprensione complessiva dello Statuto dei Lavoratori e successive aperture. 


Art. 1 della Costituzione

«L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro». Esordendo con questa definizione, la Costituzione italiana intende indicare proprio nel lavoro l'elemento qualificante e fondamentale della nostra forma di Stato. II lavoro, e in questo caso non solo quello subordinato, è inteso non come fine a se stesso o come semplice mezzo di sostentamento, ma quale strumento imprescindibile  per l’affermazione della personalità dei singoli nell’ambito della compagine sociale e della collaborazione economica.

Sul lavoro, e non più sulla nascita, sul censo o su altri privilegi viene così fondata la dignità del cittadino.


Art. 4 della Costituzione

L’art. 4, anche in ragione di quanto detto sopra, commentando l'art. 1, dichiara il lavoro un diritto-dovere di ogni cittadino e impone allo Stato il compito di rendere effettivo e operante questo principio. Si tratta, come più volte confermato dalla giuri-sprudenza, di una norma programmatica, cioè di una norma che non può essere applicata immediatamente e il cui destinatario non è il singolo cittadino, ma il legislatore il  quale deve, attraverso leggi specifiche, cercare di attuare il principio in esso enunciato. Proprio entro questa visione si inseriscono gli interventi e i controlli statali in materia di collocamento, di lotta alla disoccupazione e di incentivazione all’occupazione giovanile. Si pensi, per esempio, a tutta la legislazione sviluppatasi a partire dagli anni ottanta del Novecento  sul contratto di formazione e lavoro che, attraverso agevolazioni finanziarie concesse all’imprenditore, promuoveva l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.


(Segue)