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giovedì 20 agosto 2026

Cosa abbiamo capito?

 Come distinguere il

 “Vero” dall’ “Inverosimile”

La vicenda che coinvolge il
giornalista Sigfrido Ranucci e
l'ex faccendiere Valter Lavitola
 
ha assunto contorni così paradossali
ed emotivamente disorientanti da
giustificare in pieno lo sconcerto del 
"in che mondo viviamo?". La realtà
emersa dalle indagini della Procura di
Roma e dalle confessioni  ha
superato la trama di qualsiasi
fanta-thriller politico.

La vicenda mette a nudo dinamiche
profondamente ciniche della società
contemporanea
, articolate su più livell
i.
Il movente assurdo: Secondo
l'accusa e le ammissioni dello stesso
Lavitola, la bomba 
non è stata messa
per colpire o zittire Ranucci, ma
"a suo favore"
. L'obiettivo dichiarato
era quello di aumentarne a
dismisura la notorietà pubblica,
blindarne la scorta e lanciarne la
figura sul piano politico.


Ranucci resta ad oggi la vittima di un odioso attentato orchestrato da un avventuriero ambizioso, quel Valter Lavitola che, però, con Ranucci aveva una fitta frequentazione. Ranucci al primo interrogatorio ripercorse le sue direttrici di sempre. E, davanti alla richiesta di illustrare un possibile movente dell’azione dinamitarda, parlò della possibilità che fosse stata la camorra o dell’eventualità che la pista da seguire fosse quella dei cantieri navali approfonditi nel corso di due servizi di Report dal giornalista Daniele Autieri.

 Sappiamo che i quattro esecutori materiali dell’attentato dinamitardo contro il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, sono dei piccoli pregiudicati della provincia di Avellino che eseguirono il blitz su preciso input. Si tratta di un piccolo progresso a fronte dei molti silenzi. 

  Per completare il quadro, il pm antimafia Edoardo De Santis, si propone almeno due obiettivi. In parallelo a ulteriori analisi sui dispositivi elettronici di Lavitola — cellulari e pc — il magistrato potrebbe risentire i protagonisti degli avvenimenti di Pomezia, gli indagati e la vittima. 

martedì 21 luglio 2026

Una cosa l’autodifesa, altro farsi giustizia (2)

La legge italiana (Articolo 52 del
Codice Penale) stabilisce paletti
molto rigidi:
 Pericolo attuale: Devi
essere aggredito 
in quel momento.
Se i malviventi stanno scappando,
il pericolo cessa e sparare diventa
una ritorsione o una vendetta,
non più difesa. 
Proporzionalità: 
La reazione deve essere
proporzionata a ciò che
subisci.
 
La linea di confine: La giurisprudenza
ha confermato che non si può
farsi giustizia da soli. C'è una
linea netta che separa il proteggere
la propria vita dall'inseguire e
sparare a chi si sta allontanando
 o è già fuori dal negozio. La legge
ammette la scriminante della
 "difesa legittima" solo finché
l'aggressione è in atto.

 Il punto chiave della 

vicenda del gioielliere 

La discussione nella politica e sui media è ampia in seguito alla  vicenda del gioielliere condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori in fuga e ferito un terzo. Certamente nessuno che si trovasse nelle condizioni del gioielliere, con un arma nel cassetto, può sapere e dire come si sarebbe comportato. Tutti, però, dovremmo sapere cosa succederebbe se uccidessimo a sangue freddo due persone che hanno smesso di minacciarci, che anzi sono scappate.

In questo caso, e in tutti i casi di autodifesa: la difesa - è la tesi che sta facendo presa nella maggioranza di governo - è sempre legittima, non c’è mai eccesso se qualcuno ti attacca, e a questo punto puoi addirittura ucciderlo anche quando sta fuggendo. Puoi vendicarti. Puoi introdurre e applicare all’istante la pena di morte, senza nemmeno che il condannato abbia ucciso. Tu puoi ucciderlo mentre scappa!

domenica 19 luglio 2026

Una cosa l’autodifesa, altro farsi giustizia

Farsi giustizia da sé stessi?

 Esistono le leggi riportate sul Codice Penale. Adesso non sappiamo  più se hanno validità o meno. Il centrodestra che attualmente dispone della maggioranza in Parlamento vuole che parte di quella legislazione non si applichi in prosieguo. 

Tutto nasce dalla vicenda del gioielliere Mario Roggero, vittima di un tentativo di furto, che si è fatto giustizia da sé, ammazzando due ladri già in fuga dai suoi locali.

    In questo caso, e in tutti i casi di autodifesa:

  la difesa - è la tesi che sta facendo presa nella maggioranza di governo di centro-destra- è sempre legittima, non c’è mai eccesso se qualcuno ti attacca, e a questo punto puoi addirittura ucciderlo anche quando sta fuggendo. Puoi vendicarti. Puoi introdurre e applicare all’istante la pena di morte, senza nemmeno che il condannato abbia ucciso.

   Ma se dovesse andare avanti una simile intenzione, saremmo nella massima inciviltà.

= = = 

Nel mondo civile, nei paesi democratici, a nessuno,
a nessuno e’ consentito farsi giustizia da se’.
L'ordinamento italiano vigente vieta categoricamente la giustizia privata per garantire l'ordine pubblico e la sicurezza. Se ti trovi in una situazione in cui senti di aver subito un torto, l'unico modo corretto per risolvere la controversia è: 1) Rivolgersi alle Autorità: sporgere una denuncia o querela presso le forze dell'ordine (Carabinieri o Polizia). 2) Azioni Civili: farsi assistere da un avvocato per avviare le opportune pratiche legali o un ricorso d'urgenza al giudice competente.
La legge considera delitto il fatto di colui il quale, anziché rivolgersi all'autorità giudiziaria per ottenere il riconoscimento di un proprio opinato diritto, si fa giustizia da sé usando violenza sulle cose o sulle persone. Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, altrimenti detto ragion fattasi, ha per oggetto la tutela dell'interesse dello stato d'impedire che la violenza individuale si sovrapponga alla pubblica autorità per conseguire una pretesa privata. Ciò perché in uno stato ben ordinato la giustizia non può essere rimessa all'arbitrio dei singoli, ma deve esclusivamente essere amministrata mediante gli organi ai quali è affidato il compito di dirimere le private controversie.
Il codice penale italiano 1930 prevede (art. 392) il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, e (art. 393) lo stesso delitto con violenza alle persone. Si tratta di due distinti titoli di reato i quali, sebbene abbiano comuni taluni elementi, si differenziano per la diversa natura dell'estremo della violenza. Nel caso in cui vi sia violenza alle persone e sulle cose si ha un reato unico complesso (art. 393 capov. 1 in relazione all'art. 84).