Estratti dalla
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
D'INCHIESTA SULL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE
E LA RIPRESA SOCIO - ECONOMICA DEI TERRITORI DELLA VALLE DEL BELICE
COLPITI DAI TERREMOTI DEL GENNAIO 1968
(Istituita con legge 30 marzo 1978, n. 96)
Prima parte pubblicata (Pigiare qui)
Seconda parte pubblicata (Pigiare qui)
Terza parte pubblicata (Pigiare qui)
CAPITOLO II
I RAPPORTI TRA L'ISPETTORATO GENERALE PER LE ZONE
TERREMOTATE E L'ISTITUTO PER LO SVILUPPO
DELL'EDILIZIA SOCIALE
Le convenzioni tra l'Ispettorato e l'ISES.
Le convenzioni stipulate tra l'Ispettorato e l'ISES riguardano esclusivamente i 14 Comuni soggetti a trasferimento totale o parziale dell'abitato. Esse non riguardano, invece, gli altri numerosi comuni che, con
i decreti del Ministero dei lavori pubblici in data 10 maggio 1968 e 20
maggio 1968, sono stati ammessi a « ...beneficiare delle provvidenze
previste dal deoretoJegge 27 febbraio 1968, convertito nella legge 18
marzo 1968, n. 241 ».
Nel quinquennio che intercorre tra l'ottobre 1968 ed il dicembre
1973, tra l'Ispettorato e l'ISES sono state stipulate complessivamente 8
convenzioni. Di queste, una non è stata approvata dall'Ispettorato e
non ha avuto, quindi, alcun seguito (convenzione n. 5 del 23 marzo
1970, n. di rep. 234). Altre due convenzioni (la n. 7 e la n. 8, riguardanti
aggiunte ed interpretazioni delle convenzioni nn. 2 e 4 stipulate entrambe
I'll febbraio 1973, nn. di rep. 737 e 738), pur essendo state approvate
dall'Ispettorato in data 14 febbraio 1973, non hanno avuto pratica attuazione. Pertanto, esse non saranno prese in considerazione. Infine,
la convenzione n. 6 (n. di rep. 237), stipulata il 19 aprile 1970 ed
approvata dall'Ispettorato il 23 aprile 1970, riguarda studi ed indagini
geognostiche su tei reni «da scegliere o prescelti» per il trasferimento
degli abitati.
Le rimanenti quattro convenzioni, riguardano invece problemi direttamente attinenti all'opera di ricostruzione e di ristrutturazione delle
zone colpite dal sisma. In particolare: determinazione dei fabbisogni di
alloggi e di opere di urbanizzazione primaria e secondaria; determinazione della quantità di aree necessarie ai nuovi insediamenti ed indicazioni sulla loro localizzazione, anche in rapporto alle previsioni di sviluppo socio-economico e di assetto territoriale delle zone interessate e della
Sicilia occidentale nel suo complesso; struttura urbanistica ed edilizia
degli insediamenti e dotazione di infrastrutture e di servizi; progettazione di massima ed esecutiva, direzione, assistenza al collaudo e alla
liquidazione dei lavori da realizzare.
Tali convenzioni sono indicate qui di seguito.
Convenzione n. 1.
Prima convenzione studi, n. di rep. 4, stipulata l'8 ottobre 1968 ed
approvata nello stesso giorno dall'Ispettorato, per un importo di lire
350.000.000.
La convenzione si riferisce a 10 comuni, di cui 8 in provincia di Trapani: Gibellina, Salaparuta, Poggioreale, Salemi, San,ta Ninfa,
Partanna, Vita, Calatafimi; due in provincia di Agrigento: Montevago,
Santa Margherita Belice.
Convenzione n. 2.
Prima convenzione lavori n. di rep. 121, stipulata il 17 giugno 1969
ed approvata dall'Ispettorato il 26 giugno 1969. L'ammontare complessivo delle opere da realizzare è presuntivamente indicato in lire 45 miliardi 260.060.000, ammettendosi esplicitamente la possibilità di variazione
in più o in meno di detta somma, a seconda delle necessità che dovessero presentarsi in sede di costruzione. La convenzione si riferisce ai 10
Comuni di cui alla convenzione n. 1.
Convenzione n. 3.
Seconda convenzione studi, n. di rep. 124, stipulata il 26 ottobre
1969 ed approvata dall'Ispettorato il 28 ottobre 1969, per un importo
complessivo di lire 68.000.000. La convenzione si riferisce a 4 Comuni
di cui due in provincia di Agrigento: Menfi e Sambuca di Sicilia; due
in provincia di Palermo: Camporeale e Contessa Entellina.
Convenzione n. 4.
Seconda convenzione lavori, n. di rep. 231, stipulata il 27 febbraio
1970, ed approvata dall'Ispettorato il 7 marzo 1970. L'ammontare complessivo delle opere da realizzare è presuntivamente indicato in lire
8.818.500.000, ammettendosi esplicitamente la possibilità di variazione
di detta somma, come indicato nella convenzione n. 2. La convenzione
si riferisce ai 4 Comuni cui alla convenzione n. 3.
Analisi delle convenzioni-studi (nn. 1 e 3).
Nella premessa al testo di ambedue le convenzioni, si dice esplicitamente che la « ...ricostruzione non deve essere intesa come un semplice ripristino dello stato quo ante al disastro, ma deve anche tendere
al miglioramento sostanziale delle situazioni generali ed ambientali...
che si concretizzerà anche in più moderne ed efficienti progettazioni...
appare necessario che le progettazioni medesime siano precedute da un
congruo corredo di studi... che abbracciano tutte le questioni tecniche,
sociologiche ed economiche delle zone interessate ».
L'opportunità di procedere alla ricostruzione nel quadro di una più
ampia strutturazione del comprensorio, è chiaramente espressa dall'Ispettorato ed è ulteriormente sottolineata dall'ultima parte della citata
premessa, che sembra implicitamente riferirsi all'articolo 59 della legge
n. 241. Ciò non esclude, ovviamente, che vi possa essere stata una certa
influenza dell'ISES sull'Ispettorato nel momento della redazione del
testo delle convenzioni. Una simile eventualità potrebbe essere avvalorata dal fatto che l'ISES « era presente nel Belice immediatamente dopo il terremoto » e che si sono potuti rilevare indizi circa ima attività svolta dall'ISES in riferimento alla Valle del Belice nel periodo di
tempo antecedente le convenzioni.
Le convenzioni di studio sono articolate su due fasi nettamente distinte fra loro.
La fase « A », definita « indagine estimativa di massima » e la fase « B », definita « fase di definizione complessiva ».
Anche i tempi di consegna, da parte dell'ISES, degli elaborati relativi, sono diversi per le due fasi, prevedendosi per la prima un termine
di 30 giorni dalla data dell'approvazione dell'Ispettorato e, per la seconda,
il termine di 180 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta registrazione da parte della Corte dei Conti del provvedimento di approvazione delle convenzioni.
A - prima fase.
La prima fase, o fase « A », delle convenzioni nn. 1 e 3 è articolata
su sei punti, contraddistinti con le lettere da a) ad /).
I punti a), b) e c)
riguardano, rispettivamente, la verifica del numero dei nuclei familiari
rimasti senza tetto e che necessitano di un nuovo alloggio; la ripartizione di tali nuclei familiari tra proprietari e locatari (ai sensi degli
articoli 1 e 3 della legge n. 241); la conseguente stima del numero degli
alloggi da realizzare a totale carico dello Stato e di quelli da realizzare
con il contributo dello Stato.
Il punto d) riguarda la stima di massima
della quantità di aree necessarie alla costruzione dei suddetti alloggi e
delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ma non
investe il problema della loro localizzazione.
Il punto e) riguarda la stima dei costi e degli stanziamenti necessari alla realizzazione delle opere
previste ai precedenti punti d) ed e).
Nel complesso, la linea di lavoro seguita nella fase « A » appare
logica ed unitaria, in quanto parte dell'accertamento obiettivo dei fabbisogni per giungere poi, attraverso successive approssimazioni, fino
ad una prima indicazione della quantità delle opere, dei costi e degli
stanziamenti necessari. Per quanto riguarda i primi tre punti, tuttavia,
va notato il fatto che un compito basilare e prioritario, come quello della determinazione dei nuclei familiari rimasti senza tetto e la
loro ripartizione tra le due categorie dei proprietari e dei locatari,
sia stato affidato ad un istituto esterno, sia pure di carattere nazionale,
e non sia stato invece assolto direttamente dalle amministrazioni locali
e dagli organi decentrati dello Stato.
B - Seconda fase.
La fase di « definizione complessiva », o fase « B », delle convenzioni nn. 1 e 3 si articola su 11 punti, contraddistinti da numeri cardinali progressivi. I punti da 1) a 5) riguardano complessivamente l'analisi
dello stato di fatto per ciò che concerne l'ambiente fisico, la configurazione e la consistenza edilizia dei vecchi abitati, delle infrastrutture e
delle attrezzature sociali; la situazione demografica e socio-economica
delle aree interessate al trasferimento e la struttura della popolazione;
l'analisi delle attività produttive nei settori primario, secondario e terziario e le prospettive di sviluppo e di trasformazione di tali attività.
Il punto 6) configura un raffronto tra la situazione esistente prima
dei terremoti del gennaio 1968 e quella creatasi in seguito al sisma.
Il
punto 7) considera problemi di natura antropologica e sociologica in
relazione alle reazioni della popolazione alla prospettiva del trasferimento,
mentre il punto 8) è relativo ai problemi che possono essere individuati dall'analisi dello stato di fatto in relazione al trasferimento
degli abitati.
Di diversa natura sono invece i problemi sollevati dai punti 9), 10)
e 11), poiché si ritorna alla linea di lavoro, già abbozzata nella fase
« A », tendente alla determinazione dei fabbisogni di opere, specificandoli con indicazioni sui criteri di pianificazione territoriale e di assetto
urbanistico ed edilizio. In particolare,
il punto 9) richiede la determinazione dei fabbisogni di intervento e la determinazione delle soluzioni dei problemi di una prospettiva riferita ad un « congruo » periodo di tempo.
Il punto 10) è relativo alla configurazione di modelli
insediativi, alle ipotesi di assetto infrastrutturale ed agli schemi di
struttura urbana.
Il punto 11) si riferisce a vere e proprie elaborazioni
progettuali che giungono fino alla configurazione planivolumetrica dei
nuovi insediamenti, alla specificazione del tipo di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e dei tipi edilizi residenziali.
Analisi delle convenzioni-lavori (nn. 2 e 4).
Nella premessa a tali convenzioni si sottolinea ancora una volta
l'importanza dei lavori da eseguire e la necessità di: « ...massicci e radicali interventi » nel campo dell'edilizia residenziale e delle infrastrutture; si richiama l'esigenza di « studi approfonditi » e competenze tecniche di carattere polivalente, sia durante la fase di progettazione che
durante la fase di esecuzione dei lavori; si accenna alla circostanza che
sono stati disposti i « mezzi per la ricostruzione delle opere a carico
dello Stato ».
Le convenzioni riguardano (art. 1) « ...la progettazione, l'esecuzione
e la direzione, compreso l'appalto, delle opere a carico e di competenza
dei Ministero dei LL.PP. di edilizia abitativa e infrastrutturale, nonché
le altre opere di edilizia quali strade fognature, rete idrica, rete di
illuminazione, edifici scolastici, edifici pubblici e di uso pubblico di
competenza dei comuni, alle quali si provvede a totale carico dello
Stato... » (1).
(1) In sostanza, si tratta dell'affidamento in blocco all'ISES di tutte le opere
previste dall'articolo 1 della legge n. 241.
Segue l'elenco dei primi 10 comuni, nella convenzione n. 2, e degli
altri 4 comuni nella convenzione n. 4.
Le aree, in riferimento alle quali dovranno essere redatti i progetti
delle opere di cui si è detto, dovranno essere indicate all'ISES da parte dell'Ispettorato. Dalla data dell'indicazione delle aree prescelte e
della comunicazione delia possibilità di accesso a tali aree per i necessari rilievi, si fa decorrere il computo dei 180 giorni stabilito per la
consegna degli elaborati da parte dell'ISES. Trascorso tale termine si
calcolano le penali stabilite per eventuali ritardi (art. 2).
In merito a queste clausole si impone una osservazione.
In apparenza, l'articolo 2 riguarda semplicemente i termini di consegna e fissa
le eventuali penali, ma in realtà investe un argomento delicato e cioè
quello della scelta delle aree per le opere che dovranno sorgere nelle
località di trasferimento.
Non appena approvati i progetti delle opere da parte dell'Ispettorato e comunicata la disponibilità delle aree prescelte, l'ISES provvede agli appalti dei lavori « ...sulla base di elenchi di ditte di volta
in volta approvati dall'Ispettorato.. » (art. 3).
Oltre alla progettazione
di massima ed esecutiva delle opere, per le quali l'ISES è autorizzato
ad avvalersi della collaborazione di liberi professionisti esterni (2),
(2) (Non facendosi alcun accenno ai criteri con cui procedere nella scelta dei professionisti esterni, né ai requisiti che questi ultimi devono possedere, né ad eventuali incompatibilità (fatte salve, evidentemente, quelle stabilite dall'ordinamento professionale), si deve concludere che questa materia è stata lasciata a totale discrezione dell'ISES).
sempre l'ISES si impegna a procedere a tutti i rilievi, compresi quelli
geognostici, ed a compiere tutti gli adempimenti preliminari all'appalto.
Gli adempimenti finali (collaudo, consegna delle opere e liquidazione
dei lavori alle imprese) verranno svolti a cura e con la supervisione
dell'Ispettorato attraverso collaudatori e liquidatori da esso nominati.
L'ISES dovrà fornire la necessaria assistenza tecnica.
Tuttavia l'Ispettorato conserva alcuni poteri di rilievo ed importanti come l'approvazione degli elenchi delle ditte ammesse a partecipare
alle gare di appalto, del collaudo e della liquidazione delle opere.
Gli articoli dal 5 all'8 della convenzione in esame si riferiscono
ai compensi spettanti all'ISES per l'esecuzione di rilievi, studi e indagini geognostiche, per la progettazione delle opere e degli altri adempimenti sopra ricordati.
Praticamente, i rilievi, gli studi e le indagini
geognostiche verranno compensati a seguito di presentazione di una
nota delle spese sostenute, maggiorata secondo un coefficiente che varia
dal 2 all'8 per cento di tali spese, in dipendenza della natura del lavoro
(prospezioni geognostiche, prove sui materiali, perizie di varianti etc.).
Il compenso per le progettazioni è invece fissato in tutti i casi nella
misura dell'8 per cento dell'importo netto dei singoli lavori liquidati.
Per i progetti che per motivi di forza maggiore dovranno essere abbandonati il compenso spettante all'ISES viene fissato nella misura dell'I
per cento, nel caso di un progetto di massima, e nella misura del 4,5
per cento nel caso di un progetto esecutivo. I compensi sopra descritti
saranno liquidati all'ISES nella misura del 50 per cento all'atto dell'approvazione dei progetti e, per il restante 50 per cento, a seconda degli
stati di avanzamento dei lavori.
Gli articoli 9 e 10, infine, riguardano
adempimenti amministrativi e questioni di carattere fiscale nonché
il carattere vincolante della convenzione sia nei confronti dell'ISES che
nei confronti dell'Amministrazione statale.
pag. 65
(Segue)