riceviamo e pubblichiamo
Nel 1990, Il Papa Giovanni Paolo II esprimeva ai Padri del Sinodo la certezza che il nuovo Codice dei canoni della Chiesa Orientale (CCEO) sarebbe stato ben accolto da tutta la Chiesa Cattolica, sia dalle Chiese Orientali [...] che da tutto l'episcopato della Chiesa latina nel mondo intero e sarebbe stato considerato come appartenente al patrimonio disciplinare della Chiesa universale al pari del Codex Iuris Canonici (CIC) che [...] ha valore di legge per la Chiesa latina.
I due codici, quello latino (CIC) e quello orientale (CCEO) devono costituire i polmoni con cui la Chiesa dovrebbe respirare.
La struttura del CCEO è decisamente diversa da quella del codice di diritto canonico della Chiesa cattolica occidentale (CIC). Mentre il CIC è diviso in libri, la principale suddivisione del CCEO riguarda invece i titoli (30 titoli) e non i libri e non segue nessun codice precedente nell'ordine logico dei suoi titoli.
Se il CIC della chiesa latina e il CCEO delle Chiese orientali hanno molte differenze strutturali, al tempo stesso, ci sono anche molti elementi in comune, come del resto dovrebbe essere, visto che ambedue appartengono alla stessa Chiesa.
Il CCEO si differenza dal CIC laddove l'Oriente ha una disciplina diversa rispetto all'occidente (ad es. per ciò che concerne il matrimonio dei chierici). In altre aree si è preferito adottare un criterio di uniformità o d'identità.
Mentre il CIC comprende 1752 canoni, il CCEO ne ha solo 1546.
Molti cattolici, che conoscono solo le discipline canoniche latine o latinizzate, identificano i sacerdoti sposati con i protestanti e gli ortodossi. Potrebbero quindi rimanere sorpresi leggendo nel CCEO che anche i sacerdoti e i diaconi della Chiesa cattolica possono scegliere liberamente il celibato o il matrimonio, ma prima dell'ordinazione.
In nove chiese cattoliche orientali il celibato del clero è facoltativo come lo è il matrimonio. I canoni 373-375 del CCEO hanno eliminato la discriminazione contro i chierici sposati, i quali testimoniano la continuità dell'antica tradizione dell'Oriente cristiano.
Vediamo alcuni canoni del Codice delle chiese orientali (CCEO) che riguardano la vocazione sacerdotale e il celibato.
Can. 373 - Il celibato dei chierici scelto per il regno dei cieli e tanto conveniente per il sacerdozio, deve essere tenuto ovunque in grandissima stima, secondo la tradizione della Chiesa universale; così pure deve essere tenuto in onore lo stato dei chierici uniti in matrimonio, sancito attraverso i secoli dalla prassi della Chiesa primitiva e delle Chiese Orientali.
Can. 374 -I chierici celibi e coniugati devono risplendere per il decoro della castità; spetta al diritto particolare stabilire i mezzi opportuni da usare per raggiungere questo fine.
Can.375 - I chierici coniugati offrano un luminoso esempio agli altri fedeli cristiani nel condurre la vita familiare e nell'educazione dei figli.
Can. 376 - Si favorisca per quanto è possibile, la lodevole vita comune tra chierici celibi per aiutarsi vicendevolmente nel coltivare la vita spirituale e intellettuale e per poter collaborare più efficacemente nel ministero.
Can. 379 - I chierici uniti col vincolo della carità ai confratelli di qualunque Chiesa sui iuris, operino tutti al medesimo fine, cioè per l'edificazione del Corpo di Cristo e perciò, di qualunque condizione siano e anche se attendono a uffici diversi, collaborino tra loro e si aiutino a vicenda.
Can. 390-
§1 I chierici hanno diritto a un conveniente sostentamento e quindi di percepire una giusta remunerazione per l'adempimento dell'ufficio o dell'incarico loro affidato; remunerazione che, se si tratta di chierici coniugati, deve provvedere anche al sostentamento della loro famiglia, a meno che non sia già stato provveduto sufficientemente in altro modo.
§ 2. Inoltre essi hanno diritto che si provveda a loro e alla loro famiglia, se sono coniugati, una conveniente previdenza e sicurezza sociale, come pure l'assistenza sanitaria; affinché questo diritto possa essere applicato, i chierici sono obbligati a contribuire in quota parte, a norma del diritto particolare, all'istituto di cui nel can. 1021, §2.
Come si può constatare il CCEO venne promulgato tenendo presente, per quanto riguarda i candidati al sacerdozio, le due possibilità di scelta che essi hanno per esercitare il proprio ministero sacerdotale: quella della persona che si sente chiamata al sacerdozio, ma anche alla vita matrimoniale per cui sceglie di sposarsi prima di ricevere l'ordinazione sacerdotale, e quella che sceglie, invece, di vivere la propria missione sacerdotale in un progetto di vita celibataria.
Questa scelta dovrà essere fatta, tuttavia, prima dell'ordinazione sacerdotale, affinché il proprio matrimonio non sia nullo. Infatti "attenta invalidamente il matrimonio colui che è costituito nell'ordine sacro" (cfr. CCEO can. 804 e 805 e CIC can. 1087 e can. 1088).
Il Papa, parlando della formazione pastorale dei candidati al sacerdozio affermò che tale formazione deve essere adattata alle situazioni del luogo e del tempo, alle doti degli alunni sia celibi che coniugati e alla necessità dei ministeri ai quali si preparano (cfr. CCEO can. 352 §1), curando :
• la loro formazione intellettuale "affinchè gli alunni conseguano il titolo civile di studio per poter così proseguire gli studi anche altrove, se si arrivasse a questa scelta.." (cfr CCEO can. 344 §3);
• la loro formazione psicologica, pedagogica, affettiva in modo da non " diminuire in qualsiasi modo la libera scelta dello stato" (cfr. CCEO can. 344 §2);
• la loro formazione teologica per annunciare a tutti il regno di Dio e ripresentare l'amore di Dio verso gli uomini nel ministero della Parola e dei sacramenti, anzi con l'intera loro vita, in modo che tutti, amando Dio sopra ogni cosa e amandosi a vicenda, siano edificati e crescano nel Corpo di Cristo che è la Chiesa (cfr. CCEO can. 367);
• la formazione spirituale coltivando nello Spirito Santo un'intima familiarità con Cristo e cercare Dio in tutte le cose, affinché, spinti dalla carità di Cristo pastore, siano sollecitati a guadagnare al regno di Dio tutti gli uomini con il dono della propria vita (cfr. CCEO can. 346 §1).
Disposizioni canoniche attuali .
Una persona con la vocazione al sacerdozio ministeriale, si può sposare soltanto prima di ricevere l'ordinazione sacerdotale e le testimonianze ci confermano che ci sono eccellenti presbiteri coniugati. Dopo aver ricevuto l'ordinazione sacerdotale, il sacerdote non si può più sposare. Per poterlo fare è necessario chiedere la dispensa al Sommo Pontefice e qualora gli venisse concessa, il sacerdote perderebbe lo stato clericale e non potrebbe più esercitare il ministero, come nella Chiesa Latina.
Lo stesso presbitero coniugato, qualora restasse vedovo, o si separasse o divorziasse dalla propria moglie, non potrebbe più risposarsi una seconda volta.
I vescovi vengono scelti solo tra i sacerdoti celibi, oppure tra i sacerdoti che sono rimasti vedovi e che hanno figli ormai in età adulta.
Tuttavia anche la storia della Chiesa orientale registra, oggi come nel passato, molte discussioni sul tema celibato-sacerdozio e vede schierate opinioni diverse: alcune favorevoli ad un cambiamento, soprattutto tra i più giovani; altre contrarie al cambiamento, soprattutto fra i più vecchi.
Alcuni vescovi e teologi più eminenti ritengono che bisogna permettere ai preti di sposarsi anche dopo l'ordinazione. I giovani seminaristi e gli studenti di teologia che pure vorrebbero abbracciare il sacerdozio, sono costretti a ritardare l'ordinazione se non riescono a trovare la moglie che fa per loro. Nella chiesa antica il matrimonio non è mai stato un impedimento all'ordinazione, per cui i teologi pensano che i preti possono sposarsi anche dopo l'ordinazione, e ciò per motivi teologici, canonici e pratici. Per l'episcopato non mancano teologi favorevoli alla nomina a vescovi anche di preti sposati e non solo di preti celibi. Se da un lato il matrimonio dei preti dopo l'ordinazione potrebbe essere autorizzato senza troppe difficoltà da un sinodo pan-ortodosso, è innegabile che la questione dei vescovi sposati incontra seri ostacoli perché sono ancora numerosi i vescovi conservatori nella chiesa ortodossa. Tuttavia, la chiesa deve far fronte in tutta la sua gravità al problema della diminuzione delle vocazioni sacerdotali e della scarsezza dei preti celibi che possono essere consacrati vescovi.
il greco
(ricalca un lavoro di Nadir Giuseppe Perin )