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mercoledì 4 novembre 2026

I media, la giustizia, la democrazia

In una democrazia liberale e
costituzionale, il 
compito della
stampa è informare i cittadini
per garantire il controllo
democratico
, mentre il 
compito della giustizia è
applicare le leggi in modo
imparziale per tutelare i diritti
e l'ordine giuridico
. Entrambe
le funzioni sono pilastri dello
Stato di diritto, ma operano
con logiche, tempi e doveri
differenti, trovandosi spesso
in un delicato equilibrio.









Compiti della stampa

Compiti della giustizia

Non è la stampa, ossia i giornali o la televisione o peggio la piazza, che deve amministrare la giustizia ed emettere giudizi a carico di taluno, ciò non dovrebbe avvenire nei paesi che si definiscono democratici. Una cosa sono i pubblici ministeri e gli avvocati ed altro sono i giornalisti. Frequentemente in Sicilia, e non solo qui, assistiamo, o quantomeno ascoltiamo in piazze e luoghi pubblici giudizi e valutazioni a carico del prossimo, del quale quasi mai si augura il bene.

 La stampa ha il dovere di informare i cittadini su fatti e circostanze, che a loro volta alimentano il formarsi dell’opinione pubblica finalizzata a raddrizzare le storture che sempre sussistono in ogni società. In una democrazia liberale e costituzionale di cui facciamo parte come italiani, il compito della stampa è di informare i cittadini per garantire il controllo democratico, mentre il compito della giustizia è di applicare le leggi in modo imparziale per tutelare i diritti e l'ordine giuridico. 

  Entrambe le funzioni, della stampa e della giustizia, sono pilastri dello Stato di diritto, ma l’una dall’altra operano con logiche, tempi e doveri differenti, trovandosi spesso in un delicato equilibrio. 

== La libertà di stampa è garantita dall'Articolo 21 della Costituzione italiana ed è uno strumento essenziale per la democrazia. I suoi compiti principali sono: 1) Garantire il diritto all'informazione: Permettere ai cittadini di conoscere fatti di rilevanza pubblica, compresi i procedimenti giudiziari e le indagini in corso; 2) Fare da "cane da guardia" nei confronti dei poteri dello Stato, inclusa la magistratura stessa, vigilando su possibili abusi o inefficienze; 3) Contribuire al dibattito pubblico e alla consapevolezza sociale dei cittadini attraverso il giornalismo d'inchiesta e la cronaca; 4) Raccontare i fatti in modo veritiero, rispettando il segreto investigativo finché previsto dalla legge e tutelando la dignità delle persone coinvolte.

= = Il compito della Giustizia (Magistratura) è contenuto nella funzione statale esercitata da un corpo indipendente, la magistratura, regolata principalmente dagli Articoli 101 e successivi della Costituzione. I  compiti principali consistono: 1) Applicando le leggi dello Stato puntare a risolvere le controversie (civili, amministrative) e accertare i reati (penali), ripristinando per questa via l'ordine giuridico violato; 2) Assicurare che ogni procedimento si svolga nel contraddittorio tra le parti, davanti a un giudice terzo e imparziale, e in tempi ragionevoli (Articolo 111 della Costituzione). 3) Difendere i cittadini da abusi, garantendo il principio della presunzione di innocenza fino a condanna definitiva. 4) Tramite i Pubblici Ministeri, indagare sui reati a tutela dell'interesse della collettivita’.

sabato 31 ottobre 2026

Il dovere di riflettere

 

Appuntamento del sabato

 ===== 

Franco, un collaboratore, riporterà sul blog delle brevi riflessioni. Quella della riflessione è una responsabilità etica e personale di fermarsi, pensare con attenzione e valutare le proprie azioni, le scelte passate e le conseguenze sul mondo che ci circonda, anziché agire solo per impulso o fretta. Aiuta a non subire passivamente le regole o le pressioni della società, trasformando gli obblighi in scelte consapevoli.

. =.  =  =La scelta di campo

In giro, nel mondo politico, c’è chi

e’ arrivato a proporre l’apertura del

dibattito per la Terza Repubblica.

L’assetto dell’attuale Costituzione

viene ritenuto fastidioso perché da’

 eccessivi spazi ai pesi e contrappesi di garanzia.

I pesi e contrappesi sono proprio i vincoli

a garanzia della democrazia e della libertà.

Governare  significa mediare, rappresentare

interessi i piu vari e accettare i limiti.

Comandare  -di contro- significa pretendere

 che tutto risponda a una sola volontà. 

E’ questa la differenza fra

democrazia e autocrazia.


   I concetti qui sopra vogliono riportare il senso di un ampio e interessantissimo articolo firmato dalla giornalista Lilli Gruber. L’articolo sulla rivista “7” è una puntuale riflessione della Gruber sull’adombrata modifica della legge elettorale, elaborata dal centro-destra.

sabato 24 ottobre 2026

Il Dovere di riflettere

 Appuntamento del sabato

 ===== 

Franco, un collaboratore, riporterà sul blog delle brevi riflessioni. Quella della riflessione è una responsabilità etica e personale di fermarsi, pensare con attenzione e valutare le proprie azioni, le scelte passate e le conseguenze sul mondo che ci circonda, anziché agire solo per impulso o fretta. Aiuta a non subire passivamente le regole o le pressioni della società, trasformando gli obblighi in scelte consapevoli.

La superbia, figlia
dell’ignoranza.
=. =.  = La Cattedra 

Sono tantissimi i piccoli politicanti di paese e di città che con arroganza e presunzione asseriscono «non accetto lezioni». E’ il loro modo di sottrarsi in anticipo all’eventualità di essere contraddetti.


La reazione dei politicanti non è mai una 

risposta, è suscettibilità organizzata. 

C’è chi sale in cattedra per impartire lezioni a 

tutti, scambiando la propria opinione per una verità 

e c’è chi, convinto di sapere già tutto, 

considera un’offesa persino l’idea di avere 

qualcosa da imparare. 

L’ignoranza più ostinata e fastidiosa non è 

quella di chi non sa, ma di chi considera 

superfluo imparare. 


La superbia, l'ignoranza e la prepotenza formano una triade psicologica e comportamentale distruttiva, storicamente legata da una profonda relazione di causa-effetto. Come ricorda un celebre proverbio italiano medievale, "La superbia è figlia dell'ignoranza e madre della malcreanza (o prepotenza)", a dimostrazione di come questi tre difetti si alimentino a vicenda in un circolo vizioso.


sabato 17 ottobre 2026

Il Dovere di riflettere

 Appuntamento del sabato

 =====

Franco, un collaboratore, riporterà sul blog delle brevi riflessioni. Quella della riflessione è una responsabilità etica e personale di fermarsi, pensare con attenzione e valutare le proprie azioni, le scelte passate e le conseguenze sul mondo che ci circonda, anziché agire solo per impulso o fretta. Aiuta a non subire passivamente le regole o le pressioni della società, trasformando gli obblighi in scelte consapevoli.

François Hartog nato nel 
1946) è uno dei più autorevoli 
storici e intellettuali francesi
contemporanei
, direttore di studi
emerito presso l'
École des Hautes
Études en Sciences Sociales
 
(EHESS)
 di Parigi. Allievo del
celebre grecista Jean-Pierre
Vernant e legato alla tradizione
storiografica della rivista 
Annales,
Hartog ha profondamente
rinnovato l'epistemologia della
storia e la riflessione filosofica
sul 
concetto di tempo e sul
modo in cui le società umane
si rapportano al proprio passato
e futuro.

Hartog descrive l'epoca
contemporanea (a partire
dagli ultimi decenni del
Novecento) come dominata
dal 
presentismo. In questo
regime, il futuro ha perso la
sua forza propulsiva (legata
all'idea illuminista e moderna
di progresso) e il passato
viene continuamente fagocitato
e mercificato. Il risultato è
un 
presente perpetuo
,
ossessionato dall'istantaneità,
dall'urgenza, dai social media
e dalla logica della
memoria/patrimonio, che
fatica a progettare il domani o
ad affrontare sfide a lungo
termine come la crisi climatica.






===== La Storia dell’Occidente e 

della sua cultura


 Si tratta di una lunga storia dai registri molteplici, 

sfasati, connessi gli uni agli altri come in un gioco di incastri.  


Stando a Moliere: «Gli antichi, signore, sono

gli antichi, e noi siamo la gente di adesso».  

 

Jacob Perizonius nei primi anni del xv secolo, 

dipinge un triste quadro della decadenza degli 

studi classici in Europa. 

Quel verso un giorno famoso, «Chi ci libererà dai 

Greci e dai Romani?», non è piú che una curiosità. 


E, nel momento stesso in cui il posto degli 

antichi nella scuola si fa sempre piú ristretto, 

la domanda della «gente di adesso», se mai 

ne formulasse una, sarebbe:  

«Ma chi erano insomma questi 

Greci e questi Romani?» 


Un rapporto diretto con loro è ancora possibile? 

Le loro domande sono ancora le nostre? 

Possiamo ancora, o di nuovo, far nostre 

alcune loro domande? 

La politica greca, la democrazia hanno ancora 

qualcosa da dirci, o piuttosto, siamo in grado 

di porre loro delle domande pertinenti sul nostro presente?


———-O———-

François Hartog è Direttore di studi emerito all’École des Hautes études en sciences sociales (EHESS) di Parigi. Dei suoi numerosi lavori, in Italia sono stati pubblicati Lo specchio di Erodoto (il Saggiatore 1992), Memoria di Ulisse. Racconti sulla frontiera nell’antica Grecia (Einaudi 2002), Regimi di storicità (Sellerio 2007) e Chronos. L’Occidente alle prese con il tempo (2022). 

Sostenuto da una estesa e apprezzata esperienza di storico dell'antichità ma attento al presente, François Hartog discute il rapporto delle società con la propria storia, il loro modo di viverla e rappresentarla, in sostanza il senso del loro essere nel tempo. Centrale nella sua riflessione è il concetto di «regime di storicità», alla cui elaborazione è pervenuto utilizzando suggerimenti di Lévi-Strauss, Sahlins, Koselleck, Lenclud, lungo un percorso che va da Hegel a Heidegger, dunque di almeno due secoli della cultura europea. 

Per regime di storicità, dice Hartog, si possono intendere in un'accezione ristretta «il modo come una società tratta il proprio passato e ne parla», in senso esteso invece «le modalità di coscienza di sé di una comunità umana». Utile per capire e comparare «tipi di storia diversi», la nozione di regime di storicità, secondo Hartog, è decisiva per capire i modi storici delle società di relazionarsi e esperire la temporalità, dunque «le loro maniere di essere nel tempo». L'assunzione di questo nuovo punto di vista per studiare la storia, necessariamente all'incrocio di storiografia e antropologia, tra i suoi esiti più interessanti comporta lo sconvolgimento di un ordine del tempo, articolato in passato, presente e futuro, quindi la necessità di guardare le vicende storiche con lo sguardo non più rivolto al passato. 

Compito ineludibile quindi dello storico, pensa Hartog seguendo Lucien Febvre, è quello di «rispondere alle domande che si pone l'uomo d'oggi», non per cancellare il passato ma per «comprendere in cosa appunto differisce dal presente». Un presente ormai diventato «onnipresente»: testimonianza e denuncia del reale regime di storicità di un Occidente che, al di là degli esibiti proclami, rifiuta la memoria e si nega all'utopia di un diverso futuro.

Bilancio di previsione 2027

 Come lo Stato spenderà il denaro pubblico

Il DPB è lo strumento di
programmazione finanziaria
con cui il Governo italiano
comunica ogni anno alla
Commissione Europea e
all'Eurogruppo il proprio
progetto di bilancio per
l'anno successivo.




Il Documento Programmatico di Bilancio (DPB) è l'atto ufficiale previsto dal Regolamento UE n. 473/2013 con cui i Paesi dell'eurozona presentano in modo sintetico alla Commissione Europea e all'Eurogruppo il proprio progetto di legge di bilancio per l'anno successivo. Il documento serve a verificare la conformità delle politiche nazionali con le regole di bilancio europee prima della definitiva approvazione parlamentare.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze guidato da Giancarlo Giorgetti ha già ufficialmente inviato alla Commissione europea e al Parlamento italiano il DPB 2027, a seguito del via libera del Consiglio dei ministri del 13 ottobre.

Riportiamo di seguito gli elementi cardine, misure e coperture:

== La manovra si attesta su circa 23,5 miliardi di euro per il 2027; 

== Il percorso si inserisce nella cornice del nuovo Documento Programmatico di Finanza Pubblica (DPFP) approvato a inizio ottobre in Parlamento, in linea con le nuove regole fiscali UE;

Principali Voci di Spesa e Interventi:

       1) Difesa: Stanziati circa 4,55 miliardi di euro;

      2) Infrastrutture e Opere Pubbliche:  Oltre 3 miliardi di euro nel 2027, con un piano a salire a 3,7 miliardi nel 2028 per interventi su reti ferroviarie ed edifici pubblici (scuole e ospedali);

==  Assegnati circa 2,39 miliardi di euro per il potenziamento dei servizi sanitari;

==  Fondi Locali e Speciali: Inclusi circa 1,9 miliardi per la gestione delle sentenze e 240 milioni di euro destinati direttamente agli enti locali.

Le Coperture

 Per finanziare le misure senza intaccare in modo eccessivo i saldi di finanza pubblica, il governo ricorre a un mix di interventi:

a) Previsto un contributo da banche e assicurazioni di circa 5 miliardi di euro per il 2027 (fino a 10 miliardi complessivi nel triennio);

b) Spending Review Ministeriale: Tagli lineari e mirati ai ministeri per circa 4,5 miliardi di euro distribuiti nell'arco del triennio;

c) Ulteriori coperture derivano dal riordino e da specifiche misure sul settore dei giochi pubblici.

Il DPB sarà spedito a Bruxelles e la palla passa quindi alle istituzioni europee per la valutazione di conformità, mentre il governo italiano è tenuto a presentare il disegno di legge di bilancio vero e proprio in Parlamento entro i prossimi giorni per l'avvio del dibattito e l'approvazione definitiva entro il 31 dicembre 2026.

mercoledì 14 ottobre 2026

Lo Statuto dei Lavoratori (12)

Il diritto di sciopero è un principio 
fondamentale sancito dall'articolo 40 
della Costituzione Italiana
, il quale 
stabilisce che esso si esercita 
"nell'ambito 
delle leggi che lo regolano"
. Viene 
definito come un 
diritto individuale 
ad esercizio collettivo
: spetta al 
singolo lavoratore (subordinato o 
autonomo) decidere se aderire, ma 
l'azione di astensione deve essere 
concordata da un gruppo per la 
tutela di un interesse comune.

Nei settori in cui lo sciopero potrebbe 
compromettere i diritti fondamentali 
dei cittadini (es. sanità, trasporti, istruzione,
 igiene pubblica), l'esercizio è rigidamente 
disciplinato dalla 
Legge 146/1990. In 
questi ambiti vigono obblighi stringenti:
1) Preavviso Minimo: 
Almeno 
10 giorni prima,
2) 
obbligo di garantire turni minimi,
3) 
in caso di grave pregiudizio la
Prefettura o il Ministero, previo
segnalazione della Commissione
di Garanzia possono emanare
ordinanza di precettazione.



Ancora sui

principi costituzionali 

 Articolo 40 della Costituzione

 L’art. 40 riconosce, quale diritto, la forma di lotta dello sciopero, purché esercitato nell'ambito delle leggi che lo regolano. 

 Il riconoscimento del diritto dl sciopero conferisce al principio di lIbertà sindacale enunciato nell'articolo precedente una maggiore effettività, perché è proprio attraverso l'autotutela che Il sindacato riesce a imporre le proprie rivendicazioni. 

Per comprendere quanto sia rivoluzionaria la norma che qui si commenta vale la pena di ricordare come l'ordinamento italiano nelle diverse epoche storiche abbia considerato in maniera diversa lo sciopero. Fino al 1889 lo sciopero fu considerato un delitto, e come tale perseguito penalmente: con l'entrata in vigore in quell'anno del codice penale, cosiddetto Zanardelli, lo sciopero cessò di essere un delitto e venne tollerato come una libertà di fatto, purché fosse realizzato senza violenza o minaccia.


Nel 1926, con l'ordinamento corporativo, si ritornò alla repressione penale e vennero delineate una serie di figure criminose che comprendevano il reato di sciopero e di serrata per fini contrattuali, nonché i reati di sciopero politico e di sciopero di solidarietà, di boicottaggio, di occupazione d'azienda e di sabotaggio, tutte fattispecie inserite nel codice penale del 1931 (codice Rocco, allora in vigore). Veniva anche punito e ancor più severamente, lo sciopero nel pubblico impiego che integrava un reato contro la pubblica amministrazione. Tali norme non furono però abrogate  con la caduta dell'ordinamento corporativo e per conseguenza negli anni successivi si assistette a un'operazione di rilettura in chiave costituzionale della maggior parte di queste norme, in modo che il loro contenuto fosse compatibile con il diritto di sciopero. in sostanza, la Corte costituzionale, chiamata diverse volte a dichiarare l'incostituzionalità degli articoli del codice penale che incriminavano lo sciopero, affermò che incostituzionali erano solo le norme che vietavano lo sciopero e la serrata a fini contrattuali. Le altre norma vennero salvate ma, sempre secondo la Corte Costituzionale vanno oggi interpretate nel senso che sono vietati solo quegli scioperi che mirano a sovvertire l'ordine costituzionale o ad ostacolare il libero esercizio del diritti e poteri di sovranità popolare (si tratta in effetti di ipotesi più scolastiche che reali). Le norme che incriminavano lo sciopero dei  dipendenti pubblici sono invece state abrogate dalla legge sui servizi pubblici essenziali (l. 12 gennaio 1990, n. 146).

 Il riconoscimento dello sciopero come diritto costituzionale è dunque una vera e propria conquista dell’ordinamento repubblicano.  

Affermare che lo sciopero è non solo tollerato, come avveniva già nel periodo precorporativo, ma anche tutelato in quanto diritto vero e proprio, comporta innanzitutto che l'effettuazione dello sciopero, che consiste nell'astenersi dal rendere la prestazione lavorativa, non configura un inadempimento contrattuale.

In altre parole, Il lavoratore che sciopera non percepirà per il periodo in cui non ha lavorato alcuna retribuzione,  ma non sarà soggetto a sanzioni disciplinari da parte del datore di lavoro perché il suo comportamento non è in violazione degli obblighi contrattuali.

Il riconoscimento del diritto di sciopero implica necessariamente il riconoscimento di attività strumentali a tale diritto quali sono la propaganda intesa a far aderire allo sciopero tutti i lavoratori, oppure le manifestazioni pubbliche per sensibilizzare e rendere partecipe l'opinione pubblica; il picchettaggio, purché non si manifesti in comportamenti illeciti penalmente (la barriera umana, per esempio, è stata diverse volte ritenuta illegittima perché è superabile solo con la forza e costituisce dunque un atto di violenza nei confronti dei lavoratori che non intendono aderire allo sciopero).


Un grosso problema che ha dovuto affrontare la giurisprudenza nell'applicare la norma in esame e in assenza di una legislazione specifica sull'esercizio del diritto di sciopero riguarda i limiti di tale diritto. Infatti, l'art. 40 Cost., dopo aver riconosciuto tale diritto, non lo definisce né lo delimita, ma rinvia per queste funzioni alla legge, che non è mai stata emanata a  eccezione di quella per il settore del servizi pubblici. Al di fuori dall'ambito di tutela dell'art. 40 Cost. si pone la serrata, che consiste nella chiusura totale o parziale dell'azienda e cioè nel rifiuto da parte del datore di lavoro di accettare la prestazione lavorativa conseguentemente di pagare la retribuzione. La serrata non è più punibile penalmente ed è una libertà di fatto che non gode, nel silenzio della Costituzione, delle stesse garanzie del diritto di sciopero.


lunedì 12 ottobre 2026

Lo Statuto dei Lavoratori (11)

 

La libertà sindacale è il diritto
fondamentale, costituzionalmente
tutelato, di prestatori e datori di
lavoro, consistente nel poter
organizzare o aderire liberamente
ad organizzazioni per tutelare
i propri interessi lavorativi. Per
libertà sindacale si intende, pertanto,
 la libertà di associazione e di azione
 per la difesa di interessi collettivi
professionali. Essa riguarda la
facoltà di iniziativa, adesione e
partecipazione dei singoli all’attività
della coalizione. Viene tutelata sia
la libertà positiva, ossia il diritto di
costituire o aderire ad un sindacato, sia
 la libertà negativa, ossia la libertà
di non affiliarsi ad alcun sindacato
o recedere dall’iscrizione senza
subire alcuna penalizzazione o
discriminazione sul luogo di lavoro.
Con riferimento alla libertà
sindacale negativa si precisa che
in Italia non sono ammesse
clausole c.d. 
closed shop, tipiche
della tradizione anglosassone, le
quali impongono di assumere solo
lavoratori aderenti ad un determinato
sindacato. Difatti l’articolo 15 dello
Statuto dei lavoratori (legge n. 300
del 1970) dichiara nullo qualsiasi
accordo che subordini l’assunzione
o il mantenimento del posto di
lavoro all’iscrizione ad un’organizzazione
sindacale.





Ancora sui

principi costituzionali 

 Articolo 39 della Costituzione.

La norma costituzionale dell’art.  (2° comma e segg.) stabilisce che l'unico obbligo che può essere imposto ai sindacati, e dunque l'unica ingerenza statale, è quello della registrazione attraverso la quale le organizzazioni sindacali ottengono la personalità giuridica e quindi la possibilltà di stipulare contratti collettivi obbligatori per tutti gli appartenenti alla categoria cui Il contratto si riferisce.

Al tavolo delle trattative per la stipulazione del contratto collettivo avrebbe, però, dovuto sedere un unico soggetto collettivo (cosiddette rapunitarie), che rappresentasse i diversi sindacati esistenti per ciascuna categoria (per esempio tutti i sindacati del metalmeccanici, dei chimici, ecc.), e li rappresentasse inoltre non tutti paritariamente, ma in relazione all'effettivo numero di

iscritti che ciascun sindacato poteva vantare, in modo che il peso delle decisioni di ciascun sindacato fosse proporzionale alla forza ottenuta dal maggior numero di lavoratori iscritti.


Attraverso questo meccanismo il legislatore costituente credeva di aver trovato la soluzione a uno spinoso problema: conciliare l'esistenza di una pluralità di sindacati, indispensabile per poter garantire la libertà sindacale, con la necessità di avere un unico contratto collettivo obbligatorio per tutta la categoria.

Tutto ciò necessitava però di una legge di attuazione che, come già riportato in precedenza, non é stata mai emanata cosi che a distanza oramai di tanti decenni si può dire, quasi con cerlezza, che il meccanismo enunciato sia stato abbandonato. Conseguentemente i sindacati, privi della personalità giuridica, sono semplici associazioni non riconosciute (disciplinati dagli artt. 1321 e segg. c.c.).


Le ragioni della mancata attuazione della norma sono di due ordini: contingente e storico. Con riguardo al primo fattore, furono proprio i sindacati a opporsi, in quanto l'attuazione della norma avrebbe comportato un controllo sia sul loro ordinamento interno sia sul numero effettivo del loro iscritti. Da un punto di vista storico, invece, diminuì la necessità di avere un contratto collettivo efficace per tutti i lavoratori della stessa categoria, e ciò sia perché si riuscì per vie diverse legislative (si tratta della l. 14 luglio 1959,  n. 741, dí cui tratteremo sul blog in prosieguo) e giurisprudenziali (che riprenderemo quando affronteremo dell'efficacia del contratto collettivo) a ottenere comunque un'estensione dell'efficacia del contratto collettivo a soggetti non iscritti, sia -ancora- perché, a partire dagli anni Sessanta, il legislatore dei primi governi di centro-sinistra, di fronte alle istanze promosse dalle parti sociali, reagì, Invece che con l'attuazione della norma, promulgando leggi speciali.


(Segue)