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Il diritto di sciopero è un principio fondamentale sancito dall'articolo 40 della Costituzione Italiana, il quale stabilisce che esso si esercita "nell'ambito delle leggi che lo regolano". Viene definito come un diritto individuale ad esercizio collettivo: spetta al singolo lavoratore (subordinato o autonomo) decidere se aderire, ma l'azione di astensione deve essere concordata da un gruppo per la tutela di un interesse comune.
Nei settori in cui lo sciopero potrebbe compromettere i diritti fondamentali dei cittadini (es. sanità, trasporti, istruzione, igiene pubblica), l'esercizio è rigidamente disciplinato dalla Legge 146/1990. In questi ambiti vigono obblighi stringenti: 1) Preavviso Minimo: Almeno 10 giorni prima, 2) obbligo di garantire turni minimi, 3) in caso di grave pregiudizio la Prefettura o il Ministero, previo segnalazione della Commissione di Garanzia possono emanare ordinanza di precettazione.
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Ancora sui
principi costituzionali
Articolo 40 della Costituzione
L’art. 40 riconosce, quale diritto, la forma di lotta dello sciopero, purché esercitato nell'ambito delle leggi che lo regolano.
Il riconoscimento del diritto dl sciopero conferisce al principio di lIbertà sindacale enunciato nell'articolo precedente una maggiore effettività, perché è proprio attraverso l'autotutela che Il sindacato riesce a imporre le proprie rivendicazioni.
Per comprendere quanto sia rivoluzionaria la norma che qui si commenta vale la pena di ricordare come l'ordinamento italiano nelle diverse epoche storiche abbia considerato in maniera diversa lo sciopero. Fino al 1889 lo sciopero fu considerato un delitto, e come tale perseguito penalmente: con l'entrata in vigore in quell'anno del codice penale, cosiddetto Zanardelli, lo sciopero cessò di essere un delitto e venne tollerato come una libertà di fatto, purché fosse realizzato senza violenza o minaccia.
Nel 1926, con l'ordinamento corporativo, si ritornò alla repressione penale e vennero delineate una serie di figure criminose che comprendevano il reato di sciopero e di serrata per fini contrattuali, nonché i reati di sciopero politico e di sciopero di solidarietà, di boicottaggio, di occupazione d'azienda e di sabotaggio, tutte fattispecie inserite nel codice penale del 1931 (codice Rocco, allora in vigore). Veniva anche punito e ancor più severamente, lo sciopero nel pubblico impiego che integrava un reato contro la pubblica amministrazione. Tali norme non furono però abrogate con la caduta dell'ordinamento corporativo e per conseguenza negli anni successivi si assistette a un'operazione di rilettura in chiave costituzionale della maggior parte di queste norme, in modo che il loro contenuto fosse compatibile con il diritto di sciopero. in sostanza, la Corte costituzionale, chiamata diverse volte a dichiarare l'incostituzionalità degli articoli del codice penale che incriminavano lo sciopero, affermò che incostituzionali erano solo le norme che vietavano lo sciopero e la serrata a fini contrattuali. Le altre norma vennero salvate ma, sempre secondo la Corte Costituzionale vanno oggi interpretate nel senso che sono vietati solo quegli scioperi che mirano a sovvertire l'ordine costituzionale o ad ostacolare il libero esercizio del diritti e poteri di sovranità popolare (si tratta in effetti di ipotesi più scolastiche che reali). Le norme che incriminavano lo sciopero dei dipendenti pubblici sono invece state abrogate dalla legge sui servizi pubblici essenziali (l. 12 gennaio 1990, n. 146).
Il riconoscimento dello sciopero come diritto costituzionale è dunque una vera e propria conquista dell’ordinamento repubblicano.
Affermare che lo sciopero è non solo tollerato, come avveniva già nel periodo precorporativo, ma anche tutelato in quanto diritto vero e proprio, comporta innanzitutto che l'effettuazione dello sciopero, che consiste nell'astenersi dal rendere la prestazione lavorativa, non configura un inadempimento contrattuale.
In altre parole, Il lavoratore che sciopera non percepirà per il periodo in cui non ha lavorato alcuna retribuzione, ma non sarà soggetto a sanzioni disciplinari da parte del datore di lavoro perché il suo comportamento non è in violazione degli obblighi contrattuali.
Il riconoscimento del diritto di sciopero implica necessariamente il riconoscimento di attività strumentali a tale diritto quali sono la propaganda intesa a far aderire allo sciopero tutti i lavoratori, oppure le manifestazioni pubbliche per sensibilizzare e rendere partecipe l'opinione pubblica; il picchettaggio, purché non si manifesti in comportamenti illeciti penalmente (la barriera umana, per esempio, è stata diverse volte ritenuta illegittima perché è superabile solo con la forza e costituisce dunque un atto di violenza nei confronti dei lavoratori che non intendono aderire allo sciopero).
Un grosso problema che ha dovuto affrontare la giurisprudenza nell'applicare la norma in esame e in assenza di una legislazione specifica sull'esercizio del diritto di sciopero riguarda i limiti di tale diritto. Infatti, l'art. 40 Cost., dopo aver riconosciuto tale diritto, non lo definisce né lo delimita, ma rinvia per queste funzioni alla legge, che non è mai stata emanata a eccezione di quella per il settore del servizi pubblici. Al di fuori dall'ambito di tutela dell'art. 40 Cost. si pone la serrata, che consiste nella chiusura totale o parziale dell'azienda e cioè nel rifiuto da parte del datore di lavoro di accettare la prestazione lavorativa conseguentemente di pagare la retribuzione. La serrata non è più punibile penalmente ed è una libertà di fatto che non gode, nel silenzio della Costituzione, delle stesse garanzie del diritto di sciopero.