Vivere, in età da pensionato, consultando i tanti libri acquistati negli anni giovanili e mai completamente letti -allora- fino in fondo, fino all’ultima pagina, fa scoprire ancora ai nostri giorni, in età ormai -appunto- da pensionati, tante situazioni non sempre ben comprese o comunque non sufficientemente approfondite in precedenza.
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| In regime repubblicano e democratico, l'indipendenza della magistratura costituisce un principio cardine dello Stato di diritto. Nel sistema costituzionale italiano la giustizia è amministrata in nome del popolo, rendendo l'ordine giudiziario un potere autonomo e privo di subordinazione gerarchica rispetto alle forze politiche. L'Articolo 101 afferma che i giudici sono soggetti soltanto alla legge. Questo significa che nessun organo politico può imporre a un magistrato come interpretare una norma o come giudicare un caso. L'Articolo 106 e l'Articolo 107 garantiscono che i magistrati non possono essere dispensati, sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM). L’Indipendenza non è un privilegio di casta, bensì una garanzia a tutela del cittadino. Essa assicura l'eguaglianza di tutti di fronte alla legge. Un giudice non indipendente non potrebbe giudicare con imparzialità i reati commessi da esponenti del potere politico o economico, compromettendo la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. |
dal periodo liberale post-unitario al fascismo
L'Associazione nazionale magistrati venne fondata a Milano nel 1909 (dopo un precedente costituito dal cosiddetto Proclama di Trani del 1904), allo scopo, «escluso ogni carattere e fine politico», di
«a) rinsaldare i vincoli di colleganza fra i soci;
b) favorire l'incremento degli studi giuridici con uno speciale riguardo all'Ordinamento giudiziario;
c) cooperare per le guarentigie della magistratura e la tutela degli interessi morali ed economici dei suoi membri».
L'Associazione venne sciolta nel 1925 come conseguenza del disegno di legge sui sindacati che sarebbe poi divenuto legge 3 agosto 1926, n. 563, che all'art. I1 vietava le associazioni tra magistrati, e venne subito ricostituita, dopo un breve periodo di Comitato provvisorio, con un'Assemblea costitutiva il 21 ottobre 1945.
La vita associativa - e’ garantita anche ai magistrati dall'art. 18 della Costituzione - e la dinamica delle differenziazioni interne, vista in chiave di politicizzazione, ha dato spunto ad una proposta di legge degli onn. Romeo e Manco (gruppo Msi) per il divieto ai magistrati di appartenere a partiti politici e ad associazioni di categoria (proposta di legge n. 2234 presentata il 22 gennaio 1970).
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