| Messina è stata storicamente una co-capitale del Regno di Sicilia, contesa con Palermo, durante i periodi svevo, angioino e aragonese, fungendo da snodo cruciale nel Mediterraneo. Grazie al suo porto era considerata la capitale economica e finanziaria, spesso la vera “capitale dimenticata”. Nel 1674-1678, si ribellò’ al dominio spagnolo. L'amministrazione della mero e giustizia in Sicilia durante il periodo feudale era di fatto caratterizzata da una frequente intromissione tra la giustizia regia e quella baronale. I feudatari esercitavano il " misto imperium" (giurisdizione penale e civile) nei loro feudi tramite giudici locali, mentre la Corona tentava vanamente di centralizzare il potere tramite tribunali superiori come la Gran Corte della Vicaria. |
| Il contesto sociale della Sicilia cinquecentesca |
La giurisdizione feudale nella Sicilia cinquecentesca era nelle sue massime funzioni nelle mani dei baroni, in particolare il mero e misto imperio, un potente strumento di assoluto controllo della popolazione contadina che insisteva sui territori da loro dominati. Va sottolineato che prima del dominio spagnolo solamente tre dei più influenti esponenti dell'aristocrazia siciliana disponevano di questa ampia funzione sui loro casali ed erano gli Aragona (su Naso), i Moncada (su Augusta) e i Chiaramonte (su Modica). Fu Federico III D’Aragona (1296-1337), che pur volendo restringere il sistema della giustizia penale sotto il controllo regio, nei fatti a causa delle difficili condizioni di governo entro cui venne a trovarsi, fu costretti a concedere amplissimi poteri, persino in giurisdizione criminale, ai baroni.
Lo storico Rosario Gregorio (Palermo, 23 ottobre 1753 – Palermo, 13 giugno 1809) così giudica quella decisione federiciana: in somma ruminarono allora gli antichi ordini del re Ruggieri e dell’imperador Federigo, per cui ridotti i baroni tutti alla sola giurisdizion bajulare, era per sistema di costituzione la criminale in mano dei magistrati, che dal principe immediatamente e in ogni anno erano costituiti: che se nel diritto pubblico siciliano dei tempi normanni e svevi riputavasi quella un ufficio puramente personale e temporaneo, avvenne nei tempi aragonesi, che cominciassi per abuso a considerarla ancora come inerente ai feudi, e quasi una prerogativa ereditaria.
In particolare, il mero e misto imperio, potentissimo strumento di controllo sulla popolazione, venne concesso sia nella giurisdizione civile che penale “ex uberiori munificientie gratia speciali, quamquam non sit de nostre more”. Nella sostanza i feudatari esercitavano il mero e misto imperium (giurisdizione penale e civile) nei loro feudi tramite giudici locali che loro insediavano.
Rientrando nella vicenda dei Cardona: Il titolo di “Barone”, nella Sicilia quattro/cinquecentesca, competeva ovviamente ai Cardona in quanto feudatari con giurisdizione su vastissimi territori della Sicilia Occidentale, Calatamauro compreso. Essi in quanto Baroni amministravano, col loro apparato amministrativo (che avremo modo di individuare in prosieguo) oltre che la giurisdizione amministrativa e civile anche la giurisdizione penale territoriale con personale fatto arrivare dal messinese. Apparato da loro scelto e fatto insediare fra gli arbereshe della neo-istituita Kuntisa, e che fecero arrivare appunto dall’area del messinese in quanto in quell’area si praticava la religiosità “bizantina”, la stessa in uso dagli arbereshe. Quell’apparato religioso-civile, nel fluire del tempo, ha guidato la complessiva vita sociale della comunità locale (negli aspetti amministrativi, feudali, giudiziari e ovviamente religiosi) lungo i secoli, in via di diritto e convenzionale, fino al 1812.
(Segue)
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