| Il lavoro è un pilastro fondamentale della Costituzione italiana del 1948, posizionato non solo come attività economica, ma come strumento di realizzazione personale e di coesione sociale. Il riconoscimento del lavoro come base della Repubblica Italiana definisce l'identità del Paese e orienta le sue politiche. |
|
Abbiamo già accennato ad alcuni articoli della nostra carta Costituzionale (artt. 1, 4, 35) e secondo un piano che abbiamo predisposto per il blog, riteniamo di dover porgere attenzione ad altri articoli e norme legislativi, pure essi di rilievo costituzionale prima di passare ad una esposizione dell’assetto pratico ed operativo dell’essere “cittadini” inseriti in quello che definiremo il “mondo del lavoro”.
==Art. 36 della Costituzione. Contiene alcuni precetti basilari in ordine alla retribuzione che oltre che essere sufficiente a soddisfare le esigenze del lavoratore e della sua famiglia, è tale da assicurare un’esistenza libera e dignitosa, deve pure risultare proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato. Questi elementi sono immediatamente precettivi: il lavoratore può chiedere al giudice che la sua retribuzione, ritenuta non rispondente ai ricordati parametri, venga con suo provvedimento adeguata. Il giudice, se lo ritiene necessario, oltre a rifarsi ai principi costituzionali può evocare eventuali norme di legge o i contratti collettivi di lavoro, anche se non riferibili a quel preciso rapporto di lavoro. In tale percorso e’ il meccanismo della giurisprudenza ad estendere l’applicazione del ccnl (che a stretto rigore dovrebbe regolare i rapporti solo degli iscritti al sindacato, anche a soggetti diversi.
—La durata massima della giornata lavorativa deve essere fissata con legge; il ccnl può eventualmente soltanto ridurre l’orario massimo fissato per legge;
—Il riposo settimanale e le ferie nel regime legislativo sono dichiarati diritti irrinunciabili del lavoratore.
—Tre sono le forme di riposo garantite ed irrinunciabili al fine di anzitutto tutelare l’integrità psico-fisica del cittadino, la salvaguardia di spazi di tempo disponibili fuori del luogo di lavoro per consentire lo sviluppo della personalità e la partecipazione alla vita sociale e familiare. L’Ordinamento regolamenta in materia di orario 1) quello giornaliero (non oltre otto ore), tenendo presente che i ccnl generalmente dettano orari più favorevoli che, come tali, prevalgono. 2) quello settimanale e annuale (previsti anche dall’art. 2109 c.c.) garantiscono al lavoratore la possibilità di recuperare le energie psicofisiche, dopo una settimana o un anno di lavoro sia di partecipare alla vita familiare e sociale.
(Segue).
Nessun commento:
Posta un commento