Stiamo enucleando i principi costituzionali.
==Art. 37 della Costituzione. Quest’articolo della nostra Costituzione contiene i principi sulla parità di trattamento e retribuzione tra uomo e donna che esplichino le stesse mansioni lavorative, così come tra lavoratori adulti e minori. Esso afferma, inoltre, la necessità di permettere alla donna di svolgere, contemporaneamente all’attività lavorativa, quella di madre. Lo stesso articolo impone, ancora che, con legge, si preveda il limite minimo di età per il lavoro salariato (l. 17 ottobre 1967, n. 977). La norma si occupa di due categorie di lavoratori (donne e minori) che in tempi trascorsi sono state particolarmente sfruttate. Per quanto riguarda la donna va ricordata
1) la legge 09/01/1963, n. 7, che vieta il licenziamento per causa di matrimonio.
2) la legge 30/12/1971, n. 1204, che tutela la lavoratrice madre. Tutela anche la lavoratrice madre anche nel profilo che non può svolgere lavori pesanti, garantendola ancora nei periodi di astensione dal lavoro obbligatori e facoltativi, per favorire la sua funzione di madre accanto al figlio.
Per quanto riguarda invece la tutela dei minori, l’art. 37 della Costituzione enuncia tre distinti principi:
-la fissazione di un’età minima, al di sotto della quale non si può accedere al mondo del lavoro. Generalmente l’età e’ fissata a 15 anni, ma è elevata a 16 o 18 anni per alcuni lavori pesanti, individuati da apposite leggi. Per i lavori agricoli è abbassata a 14 anni, come pure per quelli domestici, compatibilmente con l’obbligo scolastico. E’necessario, inoltre, che prima dell’assunzione e durante il rapporto di lavoro i lavoratori minori siano sottoposti a visita medica per accertare l’idoneità, senza pregiudizio per la salute, all’attività lavorativa.
-la tutela del lavoro minorile;
-il principio della parità di retribuzione a parità di mansioni svolte.
(Segue)
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