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sabato 27 febbraio 2010

Trattenimento in servizio oltre l'età pensionabile. Una circolare Inca

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Roma, 26-2-2010

Prot. 52
OGGETTO: Termini per la presentazione dell'istanza di trattenimento in servizio oltre l'età pensionabile – Chiarimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Sommario. Il Dipartimento della Funzione Pubblica chiarisce che il termine dei 24 e 12 mesi, previsto dall'art. 72, comma 7, del decreto legge n. 102/08 convertito con modificazione dalla legge n. 133/08, non ha carattere di tassatività. Pertanto gli enti datori di lavoro possono accogliere anche domande intempestive.

Con circolari n. 134/08 e n. 194/08 abbiamo trattato la portata delle innovazioni introdotte dal decreto-legge n. 102/08, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/08, in tema di trattenimento in servizio per un biennio oltre il limite anagrafico, di cui all'art. 16, comma 1, del Dlgs n. 503/92.

Ricordiamo in breve che le novità di maggior rilievo hanno riguardato il trasferimento della potestà decisionale dal dipendente all'ente datore di lavoro ed il procedimento di richiesta di trattenimento in sevizio.

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, il correttivo introdotto dall'art. 72, comma 7, ha previsto un termine temporale, da 24 a 12 mesi prima del compimento dell'età pensionabile, entro il quale il dipendente è tenuto a presentare istanza di prosecuzione del rapporto di lavoro.
In prima lettura si è ritenuto di attribuire al limite temporale il carattere della tassatività, peraltro rafforzato dall'emendamento approvato dalla legge n. 133/08 che aveva riaperto i termini di presentazione delle istanze per quei dipendenti che al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 102/08 erano prossimi al compimento dell'età pensionabile e pertanto già fuori dai termini per richiedere il trattenimento in servizio.

Sul tema è tornato il Dipartimento della Funzione pubblica che con nota n. 7083 P-1.2.3.3 del 12 febbraio 2010, ad integrazione di quanto già disposto con la circolare n. 10/09, ha chiarito la natura del limite temporale.
Secondo il Dipartimento, il termine temporale è stato introdotto essenzialmente per consentire alle amministrazioni di valutare per tempo le istanze di trattenimento in servizio, considerato che il potere discrezionale di accoglimento o respinta deve essere esercitato a seguito di una attenta verifica delle esigenze organizzative e del fabbisogno professionale.
Si tratta dunque non di un termine perentorio quanto piuttosto di una modalità introdotta nel procedimento del tutto funzionale alle esigenze organizzative delle amministrazioni, le quali, se lo ritengono opportuno, possono derogare dall'applicazione del limite temporale, accogliendo le domande anche se intempestive, purché ciò non pregiudichi l'efficiente andamento dei servizi.

In questo caso, gli enti datori di lavoro, nel rispetto del principio di imparzialità, sono tenuti a comunicare la riapertura dei termini a tutti i dipendenti interessati, in modo da consentire loro di presentare o di reiterare la domanda.
E' di tutta evidenza che con la nota chiarificatrice il Dipartimento della Funzione Pubblica non ha inteso abrogare il limite temporale al quale il dipendente deve in ogni caso fare riferimento, pena la intempestività della domanda; ma ha voluto rafforzare il principio della potestà discrezionale dell'amministrazione, facendo rientrare nella sfera dei poteri non solo quello decisionale, espressamente previsto dalla legge, ma anche quello della definizione dell'iter procedurale, prevedendo la possibilità per l'ente datore di lavoro di decidere autonomamente i tempi per la presentazione delle istanze di trattenimento in servizio.
In altre parole, all'amministrazione è data facoltà di derogare dai limiti temporali, fermo restando l'obbligo di informare tutti i dipendenti interessati della riapertura dei termini.
E' evidente che soltanto nel caso in cui l'ente si avvale della potestà derogatoria è consentito ai dipendenti di presentare le domande fuori dai termini fissati dalla legge.
Pertanto riteniamo opportuno consigliare ai dipendenti interessati di presentare le istanze entro i termini previsti dalla legge, poiché in caso di mancata deroga da parte degli Enti datori di lavoro potrebbero incorrere nel giudizio di nullità della domanda.
Cordiali saluti.

p. l'Area Previdenza e Assistenza il coordinatore Area Previdenza e Assistenza Stefano Perini Giuliano Ferranti

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