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domenica 7 febbraio 2010

COSTITUZIONE Italiana. Articolo 18: Le libertà associative

di Lorenza Carlassare
Sono vietate le organizzazioni “segrete” che occultando la loro esistenza, celando finalità e attività sociali o rendendo sconosciuti anche reciprocamente i soci, interferiscono nell’esercizio delle pubbliche funzioni

Art. 18 “I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare”. A differenza della riunione , per sua natura temporanea , l’associazione implica un legame più stabile fra i soci e un’organizzazione (anche elementare) in vista del perseguimento di un fine comune.

La portata generale dell’articolo di ispirazione garantista assicura alle associazioni una sfera d’azione pari a quella dell’individuo e, in quanto “proiezione sul piano dell’azione collettiva della libertà individuale” –ha detto la Corte Costituzionale- “richiede di essere tutelata come diritto inviolabile”.

I punti da sottolineare sono: 1) il diritto di associarsi liberamente, senza alcuna autorizzazione per creare e organizzare un’associazione; 2) la doppia precisazione che delimita i divieti: tutti “fini” sono consentiti, tranne quelli vietati dalla legge “penale” ai “singoli”.
Quello che i singoli non possono fare da soli –perché vietati alla legge “penale”- non possono farlo con altri. E’ un discorso semplice e chiaro: inammissibili i “reati associativi” previsti per le sole associazioni e non per i singoli), nessuna limitazione di fini per le associazioni.

Le norme repressive emanate dal fascismo, nell’inerzia del Parlamento, sono state in parte dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale; ad esempio la norma che aveva consentito l’eliminazione di tutte le associazioni politiche, l’art. 210 della legge di polizia che dava ai prefetti il potere di sciogliere le associazioni che svolgessero un’attività “contraria agli ordinamenti politici costituiti nello stato”, è stata eliminata soltanto con una sentenza del 1967 che dichiara “consentita l’attività di associazioni che si propongono anche il mutamento degli ordinamenti politici esistenti”.
Purchè, naturalmente non intendano farlo in modo violento, come precisa il secondo comma dell’art. 18.
Il comma 2 vieta in primo luogo le associazioni “segrete”, le quali –precisa una legge del 1982 legata alle vicende dell’associazione massonica P2- occultando la loro esistenza, celando finalità e attività sociali o rendendo sconosciuti anche reciprocamente i soci, interferiscono nell’esercizio delle pubbliche funzioni (costituzionali, amministrative, giudiziarie). Aggiunta, quest’ultima, per alcuni dubbia, per altri legittima perché le associazioni che possono costituire pericolo sono soltanto quelle che “tendono a creare centri autonomi di potere dentro e potenzialmente contro lo Stato” (Paolo Barrile).

Sono inoltre vietate le associazioni che perseguono anche indirettamente scopi politici mediante “organizzazioni di carattere militare” : inquadramento in corpi o nuclei , disciplina e gerarchie analoghe a quelle militari, uso di uniformi e –precisa una norma del 1948- “un’organizzazione atta anche all’impiego collettivo in azioni di violenza o di minaccia”.
Si vogliono evitare forme di intimidazione che portino il confronto politico e sociale fuori dalle forme democratiche. La stessa ragione ispiratrice della XII disp. Transitoria che vieta “la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista”.

L’art. 18 vale per tutte le associazioni, di qualunque natura. La Costituzione ne disciplina in particolare alcune, religiose, politiche e sindacali. Per le prime, riaffermata la libertà (art. 19), specifica che il fine religioso non può essere causa di limitazioni o gravami fiscali (art. 20). Per le associazioni sindacali (art. 39) , in antitesi col fascismo, la libertà è la regola sia per custodirle e organizzarle, sia per aderirvi; il pluralismo sindacale è cardine del sistema. La stipulazione di contratti collettivi obbligatori per la categoria, consentita ai soli sindacati “registrati” dotati di “un ordinamento interno a base democratica” non ha trovato attuazione legislativa.
Per i partiti nulla si dice circa la “democraticità” dell’organizzazione interna, tuttavia l’art. 49 “Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale” sembra sottintenderla, in primo luogo per il soggetto – “i cittadini” (non i partiti)- e per il fine in vista del quale i cittadini si associano: i partiti sono il “mezzo” per concorrere a determinare la politica nazionale con il metodo democratico. Il richiamo al metodo democratico si riferisce all’azione esterna dei partiti: al divieto della violenza come strumento di conquista del potere. Tuttavia la democrazia interna sembra sembra richiesta dal fine stesso delle associazioni politiche: un’organizzazione verticistica, con decisioni non partecipate , consente ai cittadini “di concorrere a determinare la politica nazionale” ? Affinché il partito serva ai cittadini per incidere sulla formazione dell’indirizzo , la democrazia interna sembra indispensabile. Tuttavia se ne discute: gioca il timore, non infondato, di controlli e interventi pretestuosi all’interno dei partiti, ben lontani ancora dall’organizzarsi democraticamente. Qualcosa negli ultimi tempi si è mosso, ma soltanto in uno dei lati del nostro anomalo bipolarismo, sul quale, fra l’altro, si dovrebbe riflettere: la Costituzione non solo rigetta il “partito unico” , ma prefigura una società plurale, dove più partiti consentano ai diversi interessi, orientamenti e valori presenti nel corpo sociale di raggiungere le istituzioni. Possiamo dire, oggi, di essere “tutti” rappresentati ?

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