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venerdì 12 agosto 2011

Per conservare il patrimonio edilizio non è sempre necessaria l'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico

Per ben conservare il proprio patrimonio immobiliare (le case) si esigono interventi migliorativi e di manutenzione, che generalmente non si vogliono effettuare nel periodo invernale.
Si tratta di interventi che vengono distinti di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Sono interventi di manutenzione ordinaria quelli rivolti al mantenimento dell’efficienza dell’immobile (adeguamento di impianto elettrico, rifacimento di una pavimentazione, la sostituzione degli infissi o l’installazione di una porta blindata),in pratica fanno parte della manutenzione ordinaria tutti gli interventi che non variano l’impianto originario della casa.
Questi non sono soggetti a alcuna autorizzazione. Tuttavia se l’immobile è vincolato dalla Sovrintendenza ai beni architettonici potrebbe essere richiesta la sua autorizzazione, infatti non è pensabile in un edificio a valore storico che si svelliscano le pareti per aggiungere un punto luce perché sarebbe una violazione dell'integrità del bene ovviamente, anche se l'edificio è privato e questo è valido per ogni intervento edilizio.
L'articolo 3, comma 1, lett. a) del D.P.R. 380/2001 definisce interventi di manutenzione ordinaria “gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”.
Fanno invece parte degli interventi di manutenzione straordinaria quelli necessari a mantenere in buono stato l’intero edificio . Rientrano in questo tipo di manutenzione le opere di consolidamento statico, la modifica integrale degli impianti esistenti, il rifacimento di una copertura. Sono interventi di manutenzione straordinaria quelli che non alterano la forma, il volume o la superficie complessiva di un immobile.
La redistribuzione della casa mediante la demolizione di tramezzi e la modifica delle stanze non altera questi elementi ed è, quindi, manutenzione straordinaria. Gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere segnalati all'Ufficio Tecnico comunale presentando una denuncia di inizio attività firmata dal proprietario ed asseverata da un tecnico abilitato nella quale dovranno essere indicati gli interventi da effettuare; è inoltre necessario comunicare l’impresa esecutrice l’intervento e trasmettere il DURC (documento unico regolarità contributiva) dell’impresa esecutrice i lavori. In alcuni casi è necessario nominare un direttore lavori.
L'articolo 3, comma 1, lett. b) del D.P.R. 380/2001 definisce interventi di manutenzione straordinaria “le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso”.

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