Nei prossimi giorni riprenderemo l'iniziativa sulla "armonizzazione contabile" arrivata a n. 4 passaggi.
Oggi sullo stesso argomento riportiamo un articolo de Il Sole 24 Ore
Entro il 30 aprile gli enti che non hanno sperimentato i nuovi principi contabili devono approvare il rendiconto della gestione 2014 e, contestualmente, il riaccertamento straordinario dei residui, per attuare il principio di competenza finanziaria potenziata. Con delibera di giunta, da sottoporre al parere dei revisori, gli enti devono infatti eliminare i residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni perfezionate al 31 dicembre 2014 (sono tali, ad esempio, gli impegni assunti in base all'articolo 183, comma 5, del Tuel), reimputare le obbligazioni perfezionate ma esigibili in anni successivi, ricalcolare il risultato di amministrazione e determinare l'eventuale fondo pluriennale vincolato. Con la stessa delibera si effettuano anche la variazione del bilancio di previsione (provvisorio o definitivo)e la reimputazione di accertamentie impegni. Il riaccertamento straordinario dei residuiè obbligatorio in quanto la mancata adozione della delibera comporta l'avvio delle procedure di scioglimento del consiglio dell'ente (articolo 141, comma 2 del Tuel). Il passaggio, oltre che complesso,è della massima importanza per le conseguenze finanziarie che si determinano sui bilanci degli enti locali. Particolarmente delicataè la fase legata alla determinazione del fondo pluriennale vincolato. Questo fondo è infatti destinato a garantire la copertura di spese vincolate esigibili in esercizi successivie finanziate da entrate per le quali l'esigibilità si sia già manifestata. Il fondo è pari alla differenza, se positiva, tra l'importo complessivo dei residui passivi reimputati e quello dei residui attivi reimputati. Eventuali squilibri finanziari derivanti dalle reimputazioni in questione producono il disavanzo tecnico. È inoltre indispensabile verificare correttamente l'esigibilità delle singole obbligazioni giuridiche alla luce di quanto disciplinato dal principio contabile applicato (allegato 4/2 al Dlgs 118/11). In altre parole occorre evitare l'errore di confondere la competenza finanziaria potenziata con la cassa. Ad esempio, un residuo per una prestazione di servizi eseguita, che rappresenta un debito a fine 2014 ma pagabile in anni successivi, non va reimputato. Tra le questioni da affrontare, un posto particolare deve essere riservato al salario accessorio per i dipendenti. L'obbligazione giuridica per il trattamento accessorioe premiante sorge infatti solo con la sottoscrizione della contrattazione integrativa. Pertanto, in assenza di accordo firmato dalla delegazione trattante di parte pubblicae dalle organizzazioni sindacali, nessun impegno giuridicamente vincolante può essere assunto o reimputato tramite il fondo pluriennale vincolato.
Nei prossimi giorni proseguiremo l'iniziativa sulla "armonizzazione
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