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lunedì 25 aprile 2011

La Costituzione Italiana - Articolo 4

Cosa è il MERCATO DEL LAVORO  ?
Con "mercato del lavoro" si intende l''insieme della domanda e dell'offerta di lavoro che insistono all'interno della comunità locale (o nazionale) e dei congegni che hanno influenza su di esso (l'insieme delle leggi in materia lavoristica, dei contratti di lavoro, il collocamento pubblico e la ricerca del posto di lavoro, le condizioni degli occupati, i licenziamenti e la disoccupazione, la mobilità dei lavoratori e così via).
Il lavoro -sulla base della nostra Costituzione- è principio fondante della Repubblica stessa e criterio ispiratore dell'emancipazione sociale, oltre che oggetto di forte tutela.
Il primo articolo della Costituzione sottolinea in modo particolare come la Nazione sia fondata sul lavoro ("L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro”)
Fu il democristiano Amintore Fanfani a presentare all'Assemblea Costituente la formula attuale, che fu appoggiata dal Partito Socialista Italiano e dal Partito Comunista Italiano.
-L'articolo 1 della Costituzione Italiana venne approvato nella sua interezza il 22 marzo 1947 dando un'identità alla nascente Repubblica. Da questo articolo emerge che il lavoro non è solo un rapporto economico, ma anche un valore sociale.
-L’articolo 3, comma 2, pone alla Repubblica il compito di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese;
-L’articolo 35, comma 1 ribadisce il principio della tutela da parte della Repubblica del lavoro “in tutte le sue forme ed applicazioni”; il comma 2 e 3 garantisce una cura particolare per la formazione e l’elevazione professionale del lavoratore nonché una regolamentazione internazionale dei diritti del lavoro.
-L’articolo 36 (diritto alla giusta retribuzione, alle ferie e al riposo, limite della giornata lavorativa);
-L’articolo 37 (diritto e tutela della donna lavoratrice e dei minori);
-L’articolo 38 (previdenza sociale);
-L’articolo 40 (diritto di sciopero);
-L’articolo 46 (collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende);
-L’articolo 51 (conservazione del posto di lavoro per chi è chiamato a funzioni elettive).

ARTICOLO 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
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COMMENTO
Il riconoscimento del diritto al lavoro non significa che ogni cittadino debba aspettarsi che lo Stato gli trovi un lavoro, ma invece che non si può impedire di lavorare (non contrastano con questo principio le norme che, a difesa della collettività, impongono esami e licenze per svolgere un certo lavoro) e che devono esserci degli interventi a favore dell'occupazione. Essi riguarderanno le norme sul collocamento, l'assunzione obbligatoria di invalidi, i lavori pubblici, i finanziamenti alle imprese e altre misure di politica economica. Quanto al dovere di lavorare, non si vuole imporre una scelta, ma invitare i cittadini a contribuire al benessere generale o con un'attività economica (manuale o intellettuale, dipendente o autonoma) o svolgendo una funzione avente valore sociale e/o culturale (il religioso, la madre di famiglia, l'artista ecc.).
Cosa significa DIRITTO AL LAVORO ?
Dall'articolo 4 della Costituzione, si riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e si promuovono le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Questo vuole significare che lo Stato non limita l'esercizio del lavoro, anche se può richiedere particolari requisiti (abilitazioni, iscrizioni ad albi, concessione di licenze) per esercitare professioni, arti, mestieri, oppure può limitare l'autonomia contrattuale (collocamento pubblico, obbligo all'assunzione di invalidi e così via).
Quanto alla promozione, in questo concetto si inquadrano tutti i provvedimenti di politica economica che tendono ad ampliare l'occupazione e a restringere la disoccupazione (contributi alle aziende, agevolazioni creditizie e fiscali, cassa integrazione guadagni e mobilità per i casi di difficoltà e così via).

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