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martedì 21 maggio 2024

Ritagli di giornali

  Il medico fa la diagnosi, prescrive la cura, e il farmacista eroga il farmaco. 

  Fra le due categorie non deve esserci nessuna commistione, così impone il regio decreto del 1934.    Novant’anni dopo la Federazione dei titolari di farmacia italiani (Federfarma) sente il bisogno di allargare il raggio di azione: «La farmacia può dare un contributo importante alla riduzione delle liste d’attesa come erogatrice di servizi sanitari qualificati sul territorio». 


Milena Gabanelli e Simona Ravizza sul Corriere della Sera:
Il ddl Semplificazioni del 26 marzo 2024 (art. 23) cambia radicalmente le cose. Le farmacie possono: —somministrare qualunque tipo di vaccino sopra i 12 anni; —fare da sportello per la scelta e revoca del medico di famiglia e del pediatra; —vengono promossi i servizi di telemedicina come l’elettrocardiogramma e holter pressorio o cardiaco che saranno refertati da un medico a distanza. L’art 23 recita: «L’effettuazione da parte del farmacista dei servizi di telemedicina avviene nei limiti delle proprie competenze professionali, nel rispetto dei requisiti funzionali e dei livelli di servizio indicati nelle linee guida nazionali». Ma — ed è qui il passaggio fondamentale — gli esami eseguiti non devono più rientrare nell’ambito di quelli che uno può farsi a casa da solo. In pratica salta il criterio dell’autocontrollo.

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