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lunedì 12 aprile 2010

COSTITUZIONE della Repubblica Italiana. Artt. 33 e 34: l'istruzione

di Lorenza Carlassare
LA COSTITUZIONE E L'ISTRUZIONE
L'attuale maggioranza, favorevole alla scuola privata, ha portato a una mortificazione crescente della scuola pubblica che la Repubblica avrebbe il dovere di potenziare.

L'art. 35 comma 1 "L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento" è l'importante premessa alle norme sull'istruzione e sulla scuola. Due garanzie costituzionali distinte vengono qui stabilite, relative l'una alla libertà della cultura, l'altra alla libertà d'insegnamento, condizioni necessarie allo sviluppo e rinnovamento della società. Non una cultura di Stato imposta e ideologicamente orientata, ma la libertà di espressione artistica, di ricerca scientifica e del relativo insegnamento. E' un preciso divieto di interventi diretti a orientare la cultura o a limitarla: l'arte così come la ricerca scientifica ( e qui il discorso porterebbe lontano ) . Evidentemente è la connessione con l'art. 21 sulla libertà di manifestazione del pensiero, ma il momento della libertà è ancora più accentuato. Un segno chiaro dell'importanza che la Costituzione annette alla cultura e alla ricerca scientifica è la loro espressa menzione già nei "Principi fondamentali" (art. 9) affinchè la Repubblica ne promuova lo sviluppo.
All'affermazione di libertà -e dunque al divieto di limitare e interferire- si accompagnano gli obblighi gravanti sulla Repubblica per soddisfare il diritto all'istruzione, che come tutti i "diritti sociali", richiede interventi pubblici  per essere realizzato: strutture in grado di prestare i servizi, organizzazione, docenti idonei, mezzi adeguati. I diritti sociali sono i più esposti, i meno facili da garantire perchè sono appunto "diritti che costano". La Repubblica "istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi" dispone il comma 2, e "detta le norme generali sull'istruzione" affinchè in tutto il territorio sia garantita l'omogeneità necessaria, pur trattandosi di materia di competenza regionale (art. 117). "Soltanto l'ente rappresentativo dell'intera comunità nazionale è in grado di dettare le regole generali volte ad assicurare, senza distinzione di aree geografiche, un trattamento scolastico in condizione di eguaglianza a tutti i cittadini" (Corte Costituzionale, sent. n. 290/1994). Il 5 comma prescrive inoltre "un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini  e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale", esame, quest'ultimo per garantire la competenza di chi eserciterà le diverse professioni.
Ma lo Stato -obbligato a predisporre strutture adeguate-  non ha il monopolio dell'istruzione. Il pluralismo che pervade la Costituzione è anche pluralismo scolastico , libertà di orientamento culturale e d'indirizzo pedagogico-didattico, con diritto alla "parità"  e a un "trattanento scolastico equipollente". "Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole e istituti di educazione, senza oneri per lo Stato" precisa il comma 2. Su questa formula, chiara e indiscutibile, si è invece aperto un dibattito che, con sottili "distinguo" e interpretazioni forzate, ha condotto quasi a negarne il senso. L'atteggiamento dell'attuale maggioranza, particolarmente favorevole alla scuola privata, ha portato ad una mortificazione crescente della scuola pubblica che la Repubblica avrebbe il dovere di potenziare al massimo grado. Istruzione e democrazia vanno insieme; solo cittadini coscienti e informati sono in grado di tenerla in vita sottolineavano già i pensatori settecenteschi. "L'ignoranza è l'appannaggio del popolo schiavo: la scienza del libero" scriveva Giuseppe Compagnoni nel 1797. Ma forse l'ignoranza a taluni piace proprio per il suo effetto negativo sulla democrazia.
"La scuola è aperta a tutti", così inizia l'art. 34 garantendo il diritto allo studio. "L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi". L'obbligatorietà deve necessariamente coniugarsi alla gratuità e, quando l'obbligo finisce, affinchè per i capaci e meritevoli il diritto allo studio non resti mera declamazione, "La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso". L'pistruzione è fattore potente di mobilità sociale e di emancipazione della persona come riconosce la Corte Costituzionale (sent. n. 219/2002): "Il diritto di studiare nelle strutture a ciò deputate, al fine di acquisire o arricchire competenze anche in funzione di una mobilità sociale o professionale, è d'altra parte strumento essenziale perchè sia assicurata a ciascuno, in una società aperta, la possibilità di sviluppare la propria personalità, secondo i principi espressi negli articoli 2, 3 e 4 della Costituzione". In questo senso l'istruzione è uno dei principali strumenti per realizzare l'eguaglianza fra le persone, per dare a tutti se non la piena parità dei punti di partenza, almeno la possibilità di non partire assolutamente svantaggiati. Il divario culturale e l'inferiorità che ne deriva è il primo degli ostacoli che la Costituzione (art. 3, comma 2) impone alla Repubblica di rimuovere, perchè "limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione". "Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno", sanciscono le norme europee; e "ogni individuo ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua". L'affermazione solenne dell'art. 34 "La scuola è aperta a tutti" vale, ovviamente, per tutti bambini anche per i figli degli immigrati che, almeno in questo, non potrebbero subire discriminazioni: ma ai bambini nomadi che vivono in campio continuamente distrutti e spostati, l'allontanamento ripetuto da scuole che avevano iniziato a frequentare, consente un effettivo diritto all'istruzione ?

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