Regione Siciliana
Il Presidente
Ordinanza contingibile e urgente n. 15 dello 08.04.2020
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Ordina
Art. 1
Art. 2
Art. 1
Negli
esercizi commerciali di vendita e distribuzione di generi alimentari, anche
all'aperto, gli operatori sono tenuti:
a) all'uso costante di mascherina;
b) all'utilizzo di guanti monouso o, in alternativa, al frequente
lavaggio delle mani con detergente disinfettante.
Si dispone che in ogni luogo nel quale non sia possibile mantenere
la distanza di 1 metro tra persone, è fatto obbligo a ciascuno di coprire naso
e bocca con una mascherina o con altro adeguato accessorio.
Art. 2
Le
uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, sono
limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo
familiare. E' inibito l'ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti
al dettaglio, se provenienti da altri Comuni.
Art.3
Rimangono interdetti alla fruizione
i parchi, le aree gioco, le ville, i boschi, i giardini e ogni altro spazio
pubblico. Per quanto di competenza, il Corpo Forestale assicura l'osservanza
della presente disposizione. Permane il divieto di gite fuori porta, di
spostamento nelle cosidette seconde case e verso luoghi di villeggiatura.
Art.
4
La chiusura domenicale e nei giorni festivi, di cui all'articolo 5, comma 1,
dell'Ordinanza contingibile e urgente n° 14 del Presidente della Regione, si
applica anche ai servizi di consegna a domicilio, fatta eccezione per i farmaci
e per i prodotti editoriali.
Art. 5
Ai sensi del decreto n.145/2020 del
Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
della Salute, gli spostamenti dei passeggeri via mare da Messina per Villa San
Giovanni e Reggio Calabria e viceversa sono assicurati mediante quattro corse
giornaliere A/R, da effettuarsi nella fascia oraria dalle 6 alle 21. Detti
spostamenti, dal 10 aprile al 13 aprile, sono consentiti esclusivamente agli
appartenenti alle Forze dell'Ordine e alle Forze Armate, agli operatori
sanitari pubblici e privati, ai lavoratori pendolari, nonché per comprovati
motivi di gravità e urgenza. Il Coordinatore dell'Unità di crisi sanitaria
metropolitana di Messina, di concerto con l'ASP competente territorialmente,
provvede a intensificare i controlli sanitari agli approdi della Rada San
Francesco, della Stazione Marittima e di Tremestieri, nel medesimo Comune. A
tale fine, il Coordinatore è autorizzato ad assumere dai propri Albi, costituiti
a seguito di avviso pubblico per effetto della delibera della Giunta di governo
n. 84 del 12 marzo 2020, un adeguato numero di medici. Detto personale, i cui
costi sono a valere sulla contabilità emergenziale, è posto nella disponibilità
dei turni di sorveglianza organizzati dalla ASP. Gli effetti delle assunzioni
del personale sanitario hanno efficacia fino al termine dello stato di
emergenza, per come dichiarato dal Governo nazionale.
Art. 6
La mancata
osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le
conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente. La presente ordinanza,
con validità dal 10 aprile 2020 fino al 13 aprile 2020, è pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con valore di notifica
individuale, e sul sito internet istituzionale della Regione Siciliana. Essa,
per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei
Ministri, Ministro della Salute, ai Prefetti e ai Comuni. Avverso la presente
ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro
il termine di giorni centoventi.
Il I Presidente
MUSUMECI
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