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mercoledì 4 giugno 2025

Referendum abrogativi dell’8 - 9 giugno ( n. 1 )

 Domenica 8 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 9 dalle ore 7 alle 15 i seggi rimarranno aperti.

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Votando la scheda verde 


Il reintegro lavorativo si riferisce
alla riammissione di un
dipendente nel proprio posto
di lavoro dopo un licenziamento
illegittimo
Questa riammissione
 è una forma di rimedio legale
che può essere ordinata da un
tribunale o da un organo di
conciliazione. 

In sostanza, il
reintegro mira a ripristinare la
situazione antecedente al
licenziamento, garantendo al
lavoratore il diritto a tornare al
proprio posto di lavoro e a
recuperare il tempo perso.




# Stiamo decidendo sul contenuto del cosiddetto Jobs act, (riforma sul lavoro del governo Renzi). 

#  La Cgil chiede che sia cancellato il «contratto a tutele crescenti». Per intendere meglio:  Nelle imprese con più di 15 dipendenti, prima del 2015, in caso di licenziamenti illegittimi, cioè senza giusta causa, era previsto il reintegro sul posto di lavoro in base al famoso articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, nella versione peraltro già «depotenziata» dalla riforma Fornero.

 # Il Jobs act, varato dal governo renziano, ha eliminato  l’obbligo di reintegro in più casi di licenziamento illegittimo, sostituendolo per gli assunti a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015 - con un indennizzo economico, che varia da 6 a 36 mensilità in base agli anni di servizio: due mensilità per ogni anno trascorso in azienda: «tutele crescenti». 


La Cgil invitando a votare SI intende favorire i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 (oltre  3,5 milioni di lavoratori) facendo attribuire loro le stesse tutele dei più «anziani».

 In altri termini il Jobs Act ha «penalizzato i lavoratori impedendo il reintegro anche nel caso in cui il giudice dichiari ingiusta e infondata l'interruzione del rapporto». 

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