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sabato 4 ottobre 2025

Parole frequenti sui media

 Appunti dal libro di Diritto del Lavoro

Il Garante ha valutato illegittimo
lo sciopero generale proclamato
in data di ieri, 3 Ottobre, in
violazione dell’obbligo legale
di preavviso, previsto dalla
Legge 146/90.


Il preavviso

La normativa prevede un preavviso minimo di 10 giorni per proclamare uno sciopero nei servizi pubblici essenziali. Nel settore privato non c’è invece obbligo di preavviso sugli scioperi.

In pratica: chi sciopera (=l’Organizzazione che proclama lo sciopero) non ha l'obbligo di avvisare l'azienda in anticipo, ma la comunicazione è obbligatoria nei servizi pubblici essenziali con un preavviso minimo di 10 giorniNei settori privati, lo sciopero può essere "a sorpresa" senza preavviso, anche se il preavviso è talvolta richiesto per consentire all'azienda di organizzarsi e garantire i servizi minimi. Nei servizi pubblici essenziali (come sanità, trasporti, istruzione) è un obbligo previsto dalla legge per garantire la continuità di questi servizi.

Ed è polemica

 E’ scontro aperto tra governo e sindacati sullo sciopero generale del 3 ottobre, indetto in solidarietà con la Flotilla per Gazadichiarato però illegittimo dalla Commissione di garanzia per il mancato rispetto del preavviso previsto dalla legge. Il ministro Salvini minaccia sanzioni fino a 50mila euro e propone di introdurre cauzioni per chi organizza manifestazioni pubbliche, la Cgil di contro rivendica la piena legittimità dell'agitazione e annuncia ricorso al giudice del lavoro. Nessuna precettazione è stata comunque disposta, ma resta alta l'attenzione sulle possibili conseguenze per chi ha deciso di scioperare.

Cosa dice la legge sullo sciopero 
nei servizi pubblici essenziali?

 
Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali è regolato dalla legge 146 del 1990, integrata dalla legge 83 del 2000. Il diritto a scioperare, tutelato dall'articolo 40 della Costituzione, è sottoposto a specifiche condizioni quando coinvolge settori come sanitàtrasportiistruzionegiustizia e servizi postali. Tra queste condizioni, la più rilevante nel caso in esame è l'obbligo di preavviso di almeno 10 giorni. Tale periodo serve a garantire la continuità dei servizi minimi e a tutelare i diritti degli utenti.
A vigilare sul rispetto di queste regole è la Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (CGSSE), un'autorità indipendente che può valutare la legittimità degli scioperi proclamati e, in caso di irregolarità, deliberare sanzioni nei confronti dei soggetti coinvolti.

Nel caso dello sciopero del 3 ottobre, la Cgil ha annunciato che impugnerà ogni eventuale provvedimento sanzionatorio, sostenendo di aver agito nel pieno rispetto della legge, in particolare dell'articolo 2, comma 7, che consente deroghe in caso di eventi eccezionali a tutela dell'ordine  costituzionale o della sicurezza dei lavoratori.

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