Appunti dal libro di Diritto del Lavoro
![]() |
| Il Garante ha valutato illegittimo lo sciopero generale proclamato in data di ieri, 3 Ottobre, in violazione dell’obbligo legale di preavviso, previsto dalla Legge 146/90. |
Il preavviso
La normativa prevede un preavviso minimo di 10 giorni per proclamare uno sciopero nei servizi pubblici essenziali. Nel settore privato non c’è invece obbligo di preavviso sugli scioperi.
In pratica: chi sciopera (=l’Organizzazione che proclama lo sciopero) non ha l'obbligo di avvisare l'azienda in anticipo, ma la comunicazione è obbligatoria nei servizi pubblici essenziali con un preavviso minimo di 10 giorni. Nei settori privati, lo sciopero può essere "a sorpresa" senza preavviso, anche se il preavviso è talvolta richiesto per consentire all'azienda di organizzarsi e garantire i servizi minimi. Nei servizi pubblici essenziali (come sanità, trasporti, istruzione) è un obbligo previsto dalla legge per garantire la continuità di questi servizi.
Ed è polemica
E’ scontro aperto tra governo e sindacati sullo sciopero generale del 3 ottobre, indetto in solidarietà con la Flotilla per Gaza e dichiarato però illegittimo dalla Commissione di garanzia per il mancato rispetto del preavviso previsto dalla legge. Il ministro Salvini minaccia sanzioni fino a 50mila euro e propone di introdurre cauzioni per chi organizza manifestazioni pubbliche, la Cgil di contro rivendica la piena legittimità dell'agitazione e annuncia ricorso al giudice del lavoro. Nessuna precettazione è stata comunque disposta, ma resta alta l'attenzione sulle possibili conseguenze per chi ha deciso di scioperare.

Nessun commento:
Posta un commento