È stato recentemente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (25 marzo 2020) il Decreto Legge n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”. E' il Decreto che consentirà al Governo di estendere alcune o tutte le misure restrittive sino ad ora adottate per fronteggiare l’emergenza di diffusione del Coronavirus “Covid-19”.
Fino alla pubblicazione della Gazzetta le norme restrittive di diritti costituzionali erano operanti al di fuori dell'Ordinamento, con semplici ordinanze del premier.
Tra le misure contenute nel Provvedimento, una delle principali è quella di demandare, proporzionalmente all’emergenza in atto, al Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Presidenti delle Regioni la possibilità di prolungare (per un massimo di 30 giorni e fino al termine massimo del 31 luglio 2020 stabilito dal Cdm. il 31 gennaio 2020) le seguenti misure, di cui molte già in vigore:
- limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;
- chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;
- limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale;
- applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano;
- divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus;
- limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso;
- sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell’ingresso nei luoghi destinati al culto;
- chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;
- sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza;
- limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;
- limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all’aperto o in luoghi aperti al pubblico;
- possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di Trasporto pubblico locale;
- sospensione dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del Dlgs. 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle Scuole di ogni ordine e grado, nonché delle Istituzioni di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza;
- sospensione dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all’estero;
- limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico o chiusura dei Musei e degli altri Istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio”), di cui al Dlgs. n. 42/2004, nonché dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
- limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli Uffici delle Amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l’erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di “lavoro agile”;
- limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all’assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilità di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza, fatte salve l’adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati e la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici incarichi;
- limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
- limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;
- limitazione o sospensione di altre attività d’impresa o professionali, anche ove comportanti l’esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;
- limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità;
- specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei Dipartimenti emergenze e accettazione e dei Pronto soccorso (Dea/Ps);
- limitazione dell’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, Residenze sanitarie assistite (Rsa), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, nonché agli istituti penitenziari ed istituti penitenziari per minorenni;
- obblighi di comunicazione al Servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità o dal Ministro della Salute;
- adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico;
- predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente;
- previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale,
- oltre che l’eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle attività economiche di cui all’art. 1 comma 2, con verifica caso per caso affidata ad Autorità pubbliche specificamente individuate.
Il Decreto prevede anche una riduzione dei poteri dei Sindaci, sancendo il divieto di emanare ordinanze contingibili e urgenti, a pena di inefficacia, dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con quanto stabilito dalle misure del Governo centrale.
Si prevede inoltre l’apertura “coatta” per le attività non soggette a sospensione di cui al Dpcm. 22 marzo 2020 per tutta la durata dello stato di emergenza (quindi fino al 31 luglio 2020), imponendo lo svolgimento delle attività, ciò a seguito degli scioperi ventilati nei giorni scorsi che avrebbero compromesso il regolare svolgimento delle attività essenziali al Paese, assicurandone l’effettività e la pubblica utilità con provvedimento del Prefetto assunto dopo avere sentito, senza formalità, le parti sociali interessate.
Vengono modificate anche le sanzioni previste dalla violazione dell’art. 650 del Codice penale, che inizialmente prevedeva l’arresto da 1 a 3 anni e il pagamento di un’ammenda di Euro 206, rimodulando la pena contravvenzionale da ammenda a sanzione amministrativa da Euro 400 a Euro 3.000 (infatti si precisa nella norma “salvo che il fatto non costituisca reato”) applicando la stessa anche per le violazioni delle ulteriori disposizioni di legge. In caso di violazione delle disposizioni mentre si è alla guida di un mezzo è prevista, altresì, la confisca del veicolo e l’aumento fino ad un terzo della sanzione.
L’eventuale apertura delle attività commerciali, contrariamente a quanto stabilito dalle disposizioni di cui al presente Decreto, prevede l’irrogazione della sanzione amministrativa accessoria di chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
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