Ordinanza di
Protezione Civile n. 658 recante “Ulteriori interventi di protezione civile in
relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”
risorse interventi solidarietà alimentare
Premessa
L’Ordinanza
in oggetto nasce dall’esigenza forte e urgente di assicurare, in via
emergenziale, risorse per interventi di solidarietà alimentare sul territorio.
Trattandosi
di un’ordinanza di Protezione Civile, con i requisiti propri dello stato di
necessità, le misure vanno applicate con l’obiettivo di accelerare al massimo le procedure di spesa, pur nelle
difficoltà operative note che i Comuni vivono a causa dell’emergenza.
In
tal senso va letta l’assenza – in norma – di disposizioni su criteri e modalità
di erogazione delle misure: assicurare nell’emergenza che i Comuni possano
organizzarsi nel modo più vicino a soddisfare immediatamente il bisogno dei
propri cittadini in stato di bisogno, anche con mezzi e strumenti già in uso
e in deroga alle ordinarie norme sugli
affidamenti.
1.
Inquadramento normativo
L’ordinanza assegna ai Comuni un contributo pari a 400 milioni di euro per interventi di solidarietà alimentare.
Le
spettanze per ciascun Comune sono quelle derivanti dal riparto in base ai criteri
di cui all’articolo 2 dell’ordinanza stessa e riportate nel suo allegato.
La
spettanza, così determinata, andrà contabilizzata nel bilancio di ciascun ente locale
attraverso, se necessario, una variazione di bilancio a titolo di “misure
urgenti di solidarietà alimentare” ( articolo 1 comma 1 dell’ Ordinanza ).
Gli
enti locali, in esercizio provvisorio, in base all’articolo 1 comma 3
dell’Ordinanza potranno procedere (la disposizione parla di “autorizzazione”) ad
una variazione di bilancio con delibera di Giunta.
L’Ordinanza
assegna al Ministero dell’Interno, entro
il 31 Marzo p.v., la competenza al pagamento, a ciascun Comune, delle
suddette spettanze.
Non
è previsto un termine per l’utilizzo di tale risorse in capo ai Comuni, né
obbligo di rendicontazione a terzi di quanto
speso.
I
Comuni, oltre ad utilizzare le risorse di cui all’Ordinanza, possono destinare
all’attuazione di misure urgenti di solidarietà alimentare anche eventuali
donazioni. A tal fine è autorizzata l’apertura anche di appositi conti correnti
bancari presso il proprio tesoriere o conti correnti postali dove far confluire
le donazioni. Tali donazioni sono defiscalizzate come previsto dall’articolo 66
del DL N. 18/2020 in corso di conversione.
2.
Misure
Cosa
possono acquistare i Comuni :
a)
buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di
generi alimentari di generi alimentari presso gli esercizi commerciali
contenuti in un elenco che ciascun Comune dovrà pubblicare sul proprio sito
istituzionale.
A tal fine si rileva che:
ü
possono
utilizzarsi titoli legittimanti all’acquisto già in uso presso l’Ente ad esempio
per i voucher sociali, ovvero acquistare buoni pasto utilizzabili per il
servizio sostitutivo di mensa ovvero esternalizzare – senza necessità di
procedura ad evidenza pubblica – tale attività a terzi soggetti idonei alla
realizzazione e distribuzione dei titoli legittimanti all’acquisto per i
beneficiari, etc.
ü
l’individuazione
degli esercizi commerciali non è soggetta a nessuna procedura standardizzata,
sempre per consentire, nell’emergenza, ai Comuni, la massima flessibilità di azione
amministrativa. Può quindi procedersi a convenzioni direttamente con esercizi commerciali che
hanno manifestato interesse così come può procedersi con elenchi “aperti”,
senza scadenza, per raccogliere adesioni da parte degli stessi.
b)
generi alimentari o prodotti di beni di prima
necessità
Gli acquisti che i
Comuni possono fare non sono assoggettati alle procedure del Codice degli
Appalti decreto legislativo n. 50/2016
I
Comuni, per l’acquisto e la distribuzione dei beni di cui sopra possono
avvalersi degli Enti del Terzo Settore.
Nell’individuazione
del fabbisogni alimentari e nella distribuzione dei beni, i Comuni in
particolare possono coordinarsi con gli enti attivi nella distribuzione
alimentare realizzate nell’ambito del Programma Operativo del Fondo di aiuti Europei
agli indigenti (FEAD). Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende
disponibile l’elenco delle organizzazioni partner del succitato Programma Operativo.
Non
sono disposte restrizioni agli spostamenti del personale degli Enti del Terzo
Settore e dei volontari coinvolti.
3.
Individuazione beneficiari
Ferma
restando la discrezionalità degli Enti Locali, si sottolinea che l’Ordinanza
non prescrive l’obbligo di approvare atti di indirizzo della Giunta Comunale, in
merito ai criteri per l’individuazione della platea di beneficiari delle misure
di cui trattasi.
La
competenza in merito all’individuazione della platea dei beneficiari ed il
relativo contributo è – dall’Ordinanza – attribuita all’Ufficio dei Servizi
Sociali di ciascun Comune.
L’ufficio
individua la platea tra:
ü i nuclei familiari più esposti
agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus
Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno
L’ufficio
darà priorità a quelli non assegnatari di sostegno pubblico ( RdC, Rei, Naspi,
indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno
previste a livello locale o regionale).
Si
rileva che ciò non esclude che le risorse possano essere attribuite anche a
percettori di altre forme di sostegno pubblico al reddito, ma nell’attribuzione
del contributo dovrà darsi priorità a
chi tale sostegno non lo riceve.
Si
ritiene possibile, tra le varie modalità, procedere con semplici modelli di
autocertificazione che consentano la richiesta di accedere celermente alle
misure del decreto, ai possibili aventi diritto.
Tra
le varie modalità, è consentito l’accesso alle misure attraverso avviso aperto
e a scorrimento dei richiedenti aventi diritto fino ad esaurimento delle
spettanze o delle risorse comunque disponibili.
In
merito al criterio del relativo contributo, si ritiene possibile che gli Uffici
procedano con criteri meramente proporzionali, ad esaurimento fondi.
Si
suggerisce all’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune, infine, di rilasciare
formale certificazione con un numero univoco di progressione ai beneficiari
delle misure, idonea ad un loro riconoscimento da parte degli esercenti degli
esercizi commerciali.
Roma,
30 Marzo 2020
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