rapporto di lavoro
Prima di inoltrarci nel cuore della rilevanza costituzionale del fattore “lavoro” ci proponiamo di continuare nell’evocare la serie di leggi ordinarie (e speciali) che costituiscono il sistema normativo del rapporto di lavoro. Fra le leggi ordinarie c’è lo stesso Codice Civile del 1942 che agli artt. da 2096 a 2134 e 2239 disciplina il rapporto di lavoro dipendente, eagli artt. da 2222 a 2238 disciplina il lavoro autonomo, e poi dagli artt. 2240 a 2246 regola il rapporto di lavoro domestico.
IlmCodice di procedura civile, nella parte riservata alle controversie di lavoro (art. 409 e seguenti), riformato nel 1973 e ai rapporti continuativi e coordinati e ai contratti di agenzia.
Tante sono, ancora le leggi speciali che disciplinano i licenziamenti individuali, nonché i licenziamenti collettivi, i contratti di lavoro a tempo determinato, la riforma del mercato del lavoro nota come “legge Biagi” e molte altre, su cui per aspetti specifici avremo tempo, speriamo, di occuparci.
Su un testo, in particolare, vogliamo dedicare alcune righe: Lo Statuto dei Lavoratori.
Con questa denominazione è comunemente indicata la legge 20 maggio 1970, n. 300 sulla “tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro” approvata a coronamento delle lotte sindacali degli anni sessanta nel quadro dei governi di centrosinistra. Elaborato e sostenuto in particolare dal ministro del Lavoro Giacomo Brodolini, socialista, ha tra l’altro istituito e concesso diritti in materia di contrattazione alle rappresentanze sindacali aziendali.
(Segue)
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