La grazia già concessa si può revocare?
Sì se, come avviene in via generica, nei decreti di grazia o di commutazione della pena è inserita la condizione della revoca dell'atto in caso di commissione da parte del beneficiario di un delitto non colposo entro 5 anni dal decreto presidenziale (10 anni in caso di grazia riguardante la pena dell'ergastolo). I precedenti sono pochissimi; c'è quello di Graziano Mesina, il bandito sardo graziato da Carlo Azeglio Ciampi nel 2004 e poi condannato nel 2016 a 30 anni di reclusione dal tribunale di Cagliari con conseguente revoca della grazia.
I costituzionalisti, a proposito del caso Minetti, richiamano un principio generale secondo cui se dovessero spuntare da una istruttoria i presupposti infondati del beneficio si apre la possibilità di revocarlo con un apposito atto. "Non ci sono precedenti di una revoca della grazia perché basata su presupposti infondati. Il costituzionalista Stefano Ceccanti dice che in mancanza di una normativa espressa, si ricorre a principi generali, seppure piuttosto vaghi. Si evidenziano, in questa circostanza, i fondamenti erronei e l’atto e’ nullo, spiega Stefano Ceccanti, costituzionalista e ordinario di Diritto pubblico. In buona sostanza potrebbe esserci, nell'eventualità, un decreto del presidente della Repubblica che annulla l'altro perché carente dei fondamenti.
"In ogni caso - sottolinea il prof. Ceccanti - al di là del rimedio concretamente individuato non credo che un atto nullo per carenza di fondamenti possa rimanere vigente".
In una intervista a Repubblica, il costituzionalista Cesare Mirabelli sostiene che l'istruttoria spetta al Procuratore generale che "assume le opportune informazioni e trasmette la domanda con le proprie valutazioni al ministro della Giustizia", il quale a sua volta può fare valutazioni e "i suoi uffici possono integrare l'istruttoria con approfondimenti". In merito alla possibile revoca dell'atto per l'ex consigliera regionale, il giurista afferma che "la grazia non è revocabile, ma può essere sottoposta a condizione" e che bisognerebbe verificare se nel decreto siano state poste clausole risolutive legate alla "cura del figlio, che ha motivato la grazia”, ricordando che lo stato di abbandono del minore è il presupposto dell'adozione anche se i genitori naturali sono viventi. In conclusione Mirabello ribadisce che "il provvedimento di grazia risponde a una esigenza umanitaria o di equità che giustifica la non espiazione della pena, e non è sindacabile”.
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