| Il procedimento è regolato dall'art. 681 del codice di procedura penale. Può essere avviata su domanda del condannato, del coniuge/convivente, di un parente, del tutore, o tramite il proprio avvocato. In alternativa, può essere proposta dal Presidente del Consiglio di disciplina o avviata d'ufficio dal Ministro della Giustizia o dallo stesso Capo dello Stato. |
L’articolo 87 della Costituzione prevede che il capo dello Stato, può concedere la grazia e commutare la pena. L’atto estingue, in tutto o in parte, la pena inflitta. La domanda va diretta al Ministero di Grazia e Giustizia. Concessa la grazia, il pm ne cura l’esecuzione, ordinando nel caso la liberazione del condannato.
A differenza di amnistia e indulto, non cancella il reato ma incide solo sulla pena (principale o accessoria), estinguendola in tutto o in parte. Il procedimento è regolato dall'art. 681 del codice di procedura penale. Può essere avviata su domanda del condannato, del coniuge/convivente, di un parente, del tutore, o tramite il proprio avvocato. In alternativa, può essere proposta dal Presidente del Consiglio di disciplina o avviata d'ufficio dal Ministro della Giustizia o dallo stesso Capo dello Stato.
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