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sabato 11 luglio 2026

Statuto dei Lavoratori (2)


La libertà di opinione in
azienda 
è tutelata in Italia
dall'Art. 21 della Costituzione 
e dall'
Art. 1 dello Statuto dei
Lavoratori
. I dipendenti possono
manifestare liberamente il proprio
pensiero e criticare le scelte
aziendali, a patto di farlo in modo
civile, senza ledere la dignità e
la reputazione dell'impresa, e
senza violare i doveri di lealtà
e riservatezza.

Diritto di critica (Art. 1 Statuto
dei Lavoratori):
 Puoi esprimere dissenso
o criticare l'organizzazione del lavoro e
le decisioni aziendali. La critica deve
però essere 
continenza formale (espressa
 con toni misurati e non offensivi) e 
continenza sostanziale (basata
su fatti veri e non su invenzioni).


Il TITOLO I attiene alla  LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE.

1. Libertà di opinione.

I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge.


COMMENTO

Con tale norma viene affermato il fondamentale principio della libertà di manifestazione del proprio pensiero.

Tale libertà, garantita a livello costituzionale a ciascun cittadino dall'art. 21, viene qui ribadita con specifico riferimento al suo esercizio all'interno dei luoghi di lavoro.


A tutti i lavoratori, quindi, senza alcuna distinzione, è riconosciuta la libertà di opinione e di espressione «nei limiti dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge». 


Il problema e’ poi quello di individuare tali limiti. Innanzitutto, il primo limite che si pone è quello costituito dall'obbligo del lavoratore di prestare la propria attività lavorativa. Per il resto il limite fondamentale è coincidente con il diritto alla libertà di iniziativa economica privata sancito dall'art. 41 Cost.


Conseguentemente, la libertà di opinione e di espressione di ciascun lavoratore è sempre lecita purche venga rispettato il normale svolgimento dell'attività azlendale.


In particolare, la questione si è posta con riguardo al volantinaggio, come manifestazione del pensiero attuata mediante la propaganda sindacale. La giurisprudenza lo ha ritenuto legittimo ove non contrasti  con il normale svolgimento dell’attività aziendale e quindi, per esempio, non comporti l’interruzione dell’attività produttiva. La giurisprudenza ha evidenziato in più casi che il pregiudizio  che determina l’illegittimità  della libertà in esame debba essere valutato in concreto e non in astratto.

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