| La libertà di opinione in azienda è tutelata in Italia dall'Art. 21 della Costituzione e dall'Art. 1 dello Statuto dei Lavoratori. I dipendenti possono manifestare liberamente il proprio pensiero e criticare le scelte aziendali, a patto di farlo in modo civile, senza ledere la dignità e la reputazione dell'impresa, e senza violare i doveri di lealtà e riservatezza. Diritto di critica (Art. 1 Statuto dei Lavoratori): Puoi esprimere dissenso o criticare l'organizzazione del lavoro e le decisioni aziendali. La critica deve però essere continenza formale (espressa con toni misurati e non offensivi) e continenza sostanziale (basata su fatti veri e non su invenzioni). |
1. Libertà di opinione.
I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge.
COMMENTO
Con tale norma viene affermato il fondamentale principio della libertà di manifestazione del proprio pensiero.
Tale libertà, garantita a livello costituzionale a ciascun cittadino dall'art. 21, viene qui ribadita con specifico riferimento al suo esercizio all'interno dei luoghi di lavoro.
A tutti i lavoratori, quindi, senza alcuna distinzione, è riconosciuta la libertà di opinione e di espressione «nei limiti dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge».
Il problema e’ poi quello di individuare tali limiti. Innanzitutto, il primo limite che si pone è quello costituito dall'obbligo del lavoratore di prestare la propria attività lavorativa. Per il resto il limite fondamentale è coincidente con il diritto alla libertà di iniziativa economica privata sancito dall'art. 41 Cost.
Conseguentemente, la libertà di opinione e di espressione di ciascun lavoratore è sempre lecita purche venga rispettato il normale svolgimento dell'attività azlendale.
In particolare, la questione si è posta con riguardo al volantinaggio, come manifestazione del pensiero attuata mediante la propaganda sindacale. La giurisprudenza lo ha ritenuto legittimo ove non contrasti con il normale svolgimento dell’attività aziendale e quindi, per esempio, non comporti l’interruzione dell’attività produttiva. La giurisprudenza ha evidenziato in più casi che il pregiudizio che determina l’illegittimità della libertà in esame debba essere valutato in concreto e non in astratto.
Nessun commento:
Posta un commento