lavoristici di una medio-grande azienda. A distanza di decenni
dal pensionamento, ritiene di rievocare l’assetto legislativo
dello Statuto dei Lavoratori e successivo, che caratterizza un periodo, per certi aspetti, storico.
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Legge 20 maggio 1970, n. 300, pubblicatasulla GURI 27 maggio 1970, n. 131. Norme sulla tutela delle libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.
L'idea di adottare uno «Statuto dei lavoratori», diretto a garantire il rispetto delle libertà costituzionali negli ambienti di lavoro nacque molto tempo fa. Infatti, il decennio successivo all'entrata in vigore della Costituzione fu caratterizzato dalla tendenza da parte imprenditoriale, a restringere e ridimensionare i diritti dei lavoratori all'interno delle aziende, soprattutto con riguardo all'aspetto della tutela sindacale. l datori di lavoro, infatti, forti dell'assenza in tale periodo di una disciplina limitativa dei licenziamenti, tendevano a isolare i pochi attivisti sindacali e a mantenere i lavoratori in una posizione di inferiorità, nel perseguimento di una logica diretta a impedire che nei posti di lavoro si organizzasse e si sviluppasse una forza politica-sindacale capace di influire in modo determinante sulle strutture sociali, provocandone dei cambiamenti radicali.
Il legislatore del 1970 si propose di contro di attribuire al sindacalismo tradizionale una posizione di privilegio all'interno delle singole aziende, e segui’ la linea promozionale e di sostegno garantendo con tale meccanismo anche allo Stato di avere come interlocutori dei soggetti stabili e maggiormente disponibili al compromesso. Su queste basi venne emanato lo Statuto dei lavoratori.
Il titolo I dello Statuto ha per oggetto innanzitutto la tutela della libertà e della dignità dei lavoratori ed è diretto a evitare quelle situazioni di repressione che potrebbero attuarsi nell'ambito dell'impresa (come l'uso della polizia privata nelle fabbriche, il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, l'assunzione di informazioni sui lavoratori, l'esercizio del potere disciplinare, ecc.).
Il titolo Il, quindi, mira a rafforzare l'effettività del principio della libertà sindacale all'interno dei luoghi di lavoro ed enuncia i principi generali di libertà, imponendo al datore di lavoro essenzialmente di astenersi da una serie di comportamenti che la limiterebbero.
Il titolo IlI mira, invece, a eliminare o attenuare quegli ostacoli che di fatto impediscono l'esercizio dell'attività sindacale. In quest'ottica viene richiesto al datore di lavoro non un comportamento passivo, l'astensione, ma un atteggiamento positivo di collaborazione, il che sarà per lui più gravoso.
Proprio per questa ragione il titolo III è denominato «Legislazione sostegno» dell'attività sindacale, in quanto il legislatore ha predisposto dei mezzi affinché i sindacati possano agire efficacemente.
Tuttavia proprio perché, come sopra accennato, i diritti riconosciuti dal titolo IlI richiedono una collaborazione del datore di lavoro, e sono dunque un onere per lui, ma soprattutto in considerazione della scelta promozionale sopra esaminata e perseguita nell'elaborazione dello Statuto, il legislatore non ha voluto riconoscere tali diritti indistintamente a tutte le organizzazioni sindacali, ma all'interno di queste ha operato una selezione attuata fondamentalmente dall'art. 19, che apre il titolo IlI, e al commento del quale si rinvia.
Nell'ambito del titolo IV, che reca disposizioni varie e generali, di rilievo è la disposizione di cui all'art. 28 (repressione della condotta antisindacale), che introduce un efficace strumento diretto a rendere effettivo il principio di libertà sindacale garantito nei titoli precedenti.
Il titolo V contiene alcune norme sul collocamento superate dagli interventi normativi successivi (v. ASSUNZIONE) e, infine, il titolo VI determina sostanzialmente il campo di applicazione della normativa e contiene altre disposizioni finali e penali.
Nelle prossime pagine contiamo di esaminare i singoli articoli e le specifiche fattispecie.
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