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domenica 19 luglio 2026

Una cosa l’autodifesa, altro farsi giustizia

Farsi giustizia da sé stessi?

 Esistono le leggi riportate sul Codice Penale. Adesso non sappiamo  più se hanno validità o meno. Il centrodestra che attualmente dispone della maggioranza in Parlamento vuole che parte di quella legislazione non si applichi in prosieguo. 

Tutto nasce dalla vicenda del gioielliere Mario Roggero, vittima di un tentativo di furto, che si è fatto giustizia da sé, ammazzando due ladri già in fuga dai suoi locali.

    In questo caso, e in tutti i casi di autodifesa:

  la difesa - è la tesi che sta facendo presa nella maggioranza di governo di centro-destra- è sempre legittima, non c’è mai eccesso se qualcuno ti attacca, e a questo punto puoi addirittura ucciderlo anche quando sta fuggendo. Puoi vendicarti. Puoi introdurre e applicare all’istante la pena di morte, senza nemmeno che il condannato abbia ucciso.

   Ma se dovesse andare avanti una simile intenzione, saremmo nella massima inciviltà.

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Nel mondo civile, nei paesi democratici, a nessuno,
a nessuno e’ consentito farsi giustizia da se’.
L'ordinamento italiano vigente vieta categoricamente la giustizia privata per garantire l'ordine pubblico e la sicurezza. Se ti trovi in una situazione in cui senti di aver subito un torto, l'unico modo corretto per risolvere la controversia è: 1) Rivolgersi alle Autorità: sporgere una denuncia o querela presso le forze dell'ordine (Carabinieri o Polizia). 2) Azioni Civili: farsi assistere da un avvocato per avviare le opportune pratiche legali o un ricorso d'urgenza al giudice competente.
La legge considera delitto il fatto di colui il quale, anziché rivolgersi all'autorità giudiziaria per ottenere il riconoscimento di un proprio opinato diritto, si fa giustizia da sé usando violenza sulle cose o sulle persone. Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, altrimenti detto ragion fattasi, ha per oggetto la tutela dell'interesse dello stato d'impedire che la violenza individuale si sovrapponga alla pubblica autorità per conseguire una pretesa privata. Ciò perché in uno stato ben ordinato la giustizia non può essere rimessa all'arbitrio dei singoli, ma deve esclusivamente essere amministrata mediante gli organi ai quali è affidato il compito di dirimere le private controversie.
Il codice penale italiano 1930 prevede (art. 392) il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, e (art. 393) lo stesso delitto con violenza alle persone. Si tratta di due distinti titoli di reato i quali, sebbene abbiano comuni taluni elementi, si differenziano per la diversa natura dell'estremo della violenza. Nel caso in cui vi sia violenza alle persone e sulle cose si ha un reato unico complesso (art. 393 capov. 1 in relazione all'art. 84).

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