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mercoledì 22 luglio 2026

Statuto dei Lavoratori (3)

Principi costituzionali

Nella Costituzione italiana il lavoro
rappresenta il 
valore fondamentale
e il pilastro cardine
 su cui poggia
l'intera struttura democratica dello
Stato. La Carta non considera il
lavoro solo come una mera attività
economica, ma come il mezzo
principale per realizzare la 
dignità
umana
, l'uguaglianza sostanziale
e la partecipazione sociale.







La Costituzione detta numerosi e moderni principi in ordine alla tutela e al ruolo del lavoro. Alcuni di essi sono inseriti tra gli stessi principi generali (artt. 1 e 4), altri, invece, tra i diritti e i doveri dei cittadini in materia economica (artt. 35-40).

Implicazioni più o meno dirette con il lavoro sono offerte da altri articoli costituzionali (artt. 41-46).

Sul blog ci proponiamo di approfondire quegli articoli della Costituzione che hanno più dirette implicazioni con la materia lavoristica che, poi, ci introdurrà’ alla comprensione complessiva dello Statuto dei Lavoratori e successive aperture. 


Art. 1 della Costituzione

«L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro». Esordendo con questa definizione, la Costituzione italiana intende indicare proprio nel lavoro l'elemento qualificante e fondamentale della nostra forma di Stato. II lavoro, e in questo caso non solo quello subordinato, è inteso non come fine a se stesso o come semplice mezzo di sostentamento, ma quale strumento imprescindibile  per l’affermazione della personalità dei singoli nell’ambito della compagine sociale e della collaborazione economica.

Sul lavoro, e non più sulla nascita, sul censo o su altri privilegi viene così fondata la dignità del cittadino.


Art. 4 della Costituzione

L’art. 4, anche in ragione di quanto detto sopra, commentando l'art. 1, dichiara il lavoro un diritto-dovere di ogni cittadino e impone allo Stato il compito di rendere effettivo e operante questo principio. Si tratta, come più volte confermato dalla giuri-sprudenza, di una norma programmatica, cioè di una norma che non può essere applicata immediatamente e il cui destinatario non è il singolo cittadino, ma il legislatore il  quale deve, attraverso leggi specifiche, cercare di attuare il principio in esso enunciato. Proprio entro questa visione si inseriscono gli interventi e i controlli statali in materia di collocamento, di lotta alla disoccupazione e di incentivazione all’occupazione giovanile. Si pensi, per esempio, a tutta la legislazione sviluppatasi a partire dagli anni ottanta del Novecento  sul contratto di formazione e lavoro che, attraverso agevolazioni finanziarie concesse all’imprenditore, promuoveva l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.


(Segue)

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