ARTICOLO 5
L’articolo 5 del Trattato istitutivo della Nato, siglato all’indomani della Seconda Guerra mondiale tra le due sponde dell’Atlantico, stabilisce che «un attacco contro un Paese dell’Alleanza sarà considerato come un attacco diretto contro tutti». Ogni Stato membro deve quindi intervenire, pur conservando la libertà di decidere come farlo: può fornire aiuti militari o ricorrere ad altre forme di supporto. Finora è stato applicato solo dopo l’11 settembre 2001, per la guerra in Afghanistan.
Dall’inizio delle ostilità in Ucraina si è iniziato subito a parlare dell’articolo 5 NATO, sia da parte della Russia sottintendendo così la non velata minaccia di un possibile allargamento dei margini del conflitto, sia da parte dei Paesi confinanti le aree interessate dalle manovre militari dalle quali comprensibilmente si sono e continuano a sentirsi minacciati.

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