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Sulle multe stradali.
==Generalmente
viene emessa la cartella esattoriale accompagnata da un "fermo del
veicolo" o addirittura col pignoramento che può arrivare ad interessare il
conto corrente, o il quino dello stipendio o pensione.
==Il
fermo amministrativo è preceduto da un preavviso di 30 giorni.
Come fare ricorso:
1) Si può fare ricorso
al giudice di pace, anche via posta, entro 30 gg. dal ricevimento della multa.
Fino a €. 1.100,oo non è necessaria l'assistenza di un avvocato. Bisognerà
partecipare alle udienze e dimostrare le proprie ragioni.
Il giudice può accogliere o rigettare le ragioni e
confermare l'importo del verbale.
2) Si può
presentare ricorso al Prefetto entro 60 gg. dalla notifica, o tramite l'organo
che ha notificato la contravvenzione (p.e. il Comune) o direttamente.
Se il ricorso viene rigettato, l'automobilista dovrà pagare la multa nella misura piena (ossia nel doppio di quanto riportato in verbale). Tuttavia nei successivi 30 gg. si può presentare ricorso c/o il Giudice di Pace. Se la Prefettura non risponde circa l'esito, si intende che il ricorso è stato accolto e la multa annullata. Devono comunque passare 210 giorni dalla spedizione del ricorso.
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