Estratti dalla
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
D'INCHIESTA SULL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE
E LA RIPRESA SOCIO - ECONOMICA DEI TERRITORI DELLA VALLE DEL BELICE
COLPITI DAI TERREMOTI DEL GENNAIO 1968
(Istituita con legge 30 marzo 1978, n. 96)
segue da (Inchiesta Belice)
Provveditorato regionale alle OO.PP. per la Sicilia.
Al Provveditorato regionale alle OO.PP. per la Sirica si applica la normativa generale del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37. Pertanto esso è costituito da quattro uffici: amministrativo, di ragioneria, tecnico e la sezione urbanistica. Basterà per intanto accennare a questi due ultimi. L'Ufficio tecnico ha compiti di ispezione, di vigilanza e di studio e, in attuazione delle disposizioni generali del servizio tecnico centrale, cura a richiesta del Ministro o del Provveditore, la redazione diretta o la revisione di progetti di opere pubbliche. Il capo di questo ufficio è il consulente tecnico del Provveditore ed esercita la sorveglianza sugli uffici del Genio civile, unitamente agli IspettoiS/generali del genio civile delegati a ciò dal Ministro o dal Provveditore alle Opere Pubbliche. La sezione urbanistica si occupa della promozione, della vigilanza e del coordinamento dell'attività urbanistica nella circoscrizione. Essa emana anche le direttive per la ricostruzione e le nuove costruzioni nelle zone sismiche.
Al Provveditorato si affiancano diversi organi collegiali il più importante dei quali è il Comitato tecnico amministrativo, investito di funzioni consultive: costituiscono il Comitato — presieduto dal Provveditore o, in assenza, dall'ispettore generale più anziano — quali membri permanenti, funzionari dell'amministrazione dei lavori pubblici e di altre amministrazioni. Membri aggiunti del Comitato sono, istituzionalmente, il Provveditore agli studi ed i sovrintendenti ai monumenti, antichità e belle arti, che intervengono quando il Comitato deve trattare argomenti di loro interesse. Il Provveditore può inoltre far intervenire di volta in volta alle adunanze, per la trattazione di speciali problemi, in qualità di esperti, studiosi e tecnici anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato. Per quanto riguarda i quorum richiesti per la validità delle adunanze e delle deliberazioni, sono necessari rispettivamente la presenza della maggioranza assoluta dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dedf presenti. Tuttavia per il Comitato tecnico amministrativo siciliano è prevista una composizione ridotta, potendo esso, in base all'articolo 5 del regio decreto4egge 7 luglio 1925, n. 1173, essere costituito dai soli membri residenti nella sede, ivi compreso un esperto della materia trattata. La competenza consultiva del Comitato tecnico amministrativo riguarda le opere i cui progetti, di massima ed esecutivi siano di importo compreso tra i 100 e i 500 milioni; tuttavia il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato regionale siciliano conserva una particolare competenza consultiva nelle materie speciali attribuite, senza limiti di valore, alla competenza del Provveditorato stesso. Nell'opera di ricostruzione della Valle del Belice il Provveditorato ha provveduto esclusivamente ai primi interventi, con particolare riguardo all'acquisto, alla installazione e alla manutenzione dei ricoveri provvisori ed alle relative urbanizzazioni: dopodiché i compiti istituzionali di questo ufficio sono stati trasferiti in capo all'Ispettorato generale per le zone terremotate.
Ispettorato generale per le zone terremotate.
Per completare il quadro della struttura e dei compiti degli organi preposti alla ricostruzione, converrà ora prendere in considerazione l'Ispettorato generale per le zone terremotate. In base all'articolo 16 della legge n. 241 l'Ispettorato « provvede all'approvazione dei progetti di qualsiasi importo... all'impegno di spesa, all'appalto, alla gestione tecnico-amministrativa delle opere stesse, dei servizi e delle forniture relative... alla concessione ed alla liquidazione ad enti e privati dei contributi previsti dall'articolo 3 ».
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