Estratti dalla
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
D'INCHIESTA SULL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE
E LA RIPRESA SOCIO - ECONOMICA DEI TERRITORI DELLA VALLE DEL BELICE
COLPITI DAI TERREMOTI DEL GENNAIO 1968
(Istituita con legge 30 marzo 1978, n. 96)
Prima parte pubblicata (Pigiare qui)
Seconda parte pubblicata (Pigiare qui)
Il ruolo dell'ANAS.
Sempre all'Amministrazione dello Stato, e per l'esattezza all'ANAS, (azienda che opera nell'ambito del Ministero dei Lavori Pubblici, dotata di autonomia gestionale e di autonomia di bilancio, gerarchicamente posta alle dipendenze del Ministro dei Lavori Pubblici che ne presiede il Consiglio di Amministrazione), vennero affidati, con l'articolo 59-ter della legge n. 241 del 1968, gli interventi per la viabilità ed in particolare quelli relativi alla costruzione dell'autostrada Punta Raisi-Mazara del Vallo, per un importo preventivato di 30 miliardi. Il fatto che la scelta della costruzione di questa importante arteria di comunicazione sia stata esplicitamente compiuta, ed in termini obbligatori, dalla legge comunque circoscrive le responsabilità di ordine tecnico o amministrativo degli organi e degli enti dello Stato deputati alla ricostruzione. Comunque la previsione di un programma di opere stradali di rilevante entità finanziaria, costituisce cosa di non poco conto, di cui si tratterà in altra parte della relazione.
La Regione Siciliana ed i Comuni.
Alla Regione Siciliana, ai sensi dell'articolo 14 del proprio Statuto, è demandata competenza legislativa esclusiva in numerose materie tra cui l'agricoltura, l'Industria ed il commercio; i lavori pubblici (eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale); l'urbanistica. L'articolo 20 dello Statuto regionale prevede inoltre che al Presidente ed agli Assessori regionali sia devoluto lo svolgimento delle funzioni esecutive ed amministrative concernenti tali materie. Nell'ambito di queste competenze, all'indomani del terremoto, la Regione, con la legge regionale n. 1 del 3 febbraio 1968, si dotò di norme volte a definire strumenti di pianificazione urbanistica (articoli da 2 a 5) e di programmi per la rinascita socio-economica delle zone terremotate, da predisporre a cura degli enti economici regionali; ente di sviluppo siciliano, ente di sviluppo agricolo, ente siciliano per la promozione industriale (art. 6). Conseguentemente la Regione provvide alla costituzione di consorzi di Comuni, cui la legge devolveva l'adozione dei nuovi strumenti, denominati « piani comprensoijiali ». Inoltre ravvisò la necessità di un coordinamento e di una armonizzazione dei piani comprensòriali; è pertanto stabilì di procedere alla redazione di un « piano terrìtoriàé di coordinamento » che avrebbe dovuto fornire la griglia di riferimento per ogni successiva operazione nel territorio.
L'incarico di progettare tale piano fu affidato all'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale mediante convenzione in data 5 luglio 1969. Tale incarico fu assolto con la consegna degli elaborati, il piano tuttavia non giunse mai all'approvazione definitiva da parte della Giunta di Governo. Più avanti nella relazione si esporranno valutazioni circa la portata delle eventuali sovrapposizioni e concorrenze della pianificazione a livello regionale incentrata sui piani comprensoriali con quella posta in essere dallo Stato, ed incentrata su programmi di opere per il trasferimento degli abitati. Anche intorno agli adempimenti collegati all'articolo 6 della legge regionale n. 1 e all'articolo 59 della legge 241, cui si è già fatto cenno in precedenza, considerazioni più approfondite verranno in seguito, nella parte in cui si tratterà dei provvedimenti volti a favorire la ripresa socio-economica delle zone terremotate.Infine, per quanto riguarda l'attività urbanistica a livello comunale, un esame ed una valutazione completi non sono stati possibili per la quasi totale impossibilità di disporre di una adeguata documentazione. In particolare bisogna ricordare che i 14 comuni più gravemente interessati dal sisma hanno indubbiamente scontato il fatto che le vaste distruzioni hanno investito anche gli uffici e le strutture comunali. Un discorso diverso, deve farsi per i comuni meno gravemente colpiti, laddove le strutture amministrative hanno continuato a funzionare consentendo così di accedere in maniera cospicua ai fondi per la riparazione degli immobili danneggiati: si è detto da più parti che probabilmente l'allargamento dell'area terremotata a oltre cento paesi ha finito per favorire quelli interessati in modo marginale rispetto agli altri che si è reso necessario trasferire, i cui abitanti per lunghi anni hanno vissuto, ed in parte continuano a vivere negli alloggi di fortuna.
L'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (ISES).
Una volta istituito l'Ispettorato generale per le zone terremotate si trovò a disimpegnare una ingente mole di lavoro, in base alle vaste competenze assegnategli dalla legge n. 241 del 1968. Perciò, avvalendosi come vedremo di una facoltà concessagli dalla legge, decise di affidare mediante convenzioni ad un ente pubblico operante nel settore dell'edilizia sociale, le opere di ricostruzione.
La scelta cadde sull'ISES, un ente che già operava da molti anni nel settore dell'edilizia pubblica, ed in particolare di quella scolastica. L'ISES era stato istituito il 15 febbraio 1963 con la legge n. 133. Non nasceva dal nulla ma dalla trasformazione del Comitato UNRRACÀSÀS che veniva contemporaneamente soppresso. (In base alla legge, all'ISES continuavano a far capo tutte le attività patrimoniali e le obbligazioni del vecchio UNRRA-CASAS, nonché la titolarità attiva e passiva di tutti i rapporti processuali). Dall'articolo 1 della medesima legge veniva attribuita al nuovo istituto la personalità giuridica pubblica ponendolo, contemporaneamente, sotto la vigilanza del Ministero dei Lavori Pubblici. Come compito istituzionale ISES doveva svolgere attività nel campo dell'edilizia sociale, nonché favorire lo sviluppo organico delle comunità mediante proprie attività di studio, sperimentazione e programmazione tecnica. A tale proposito venne consentito che l'ente assumesse la realizzazione dei programmi edilizi relativi a dette attività, su iniziativa statale o di enti pubblici. La legge permetteva poi il ricorso all'ente da parte degli enti locali nell'adempimento dei compiti ad essi demandati in materica di opere pubbliche e, ciò che maggiormente interessa, affermava la competenza istituzionale dell'ISES per gli interventi a carattere assistenziale e ai fini della ricostruzione edilizia a seguito di pubbliche calamità. Quanto alla sua struttura interna furono individuati i seguenti organi:
1) il Presidente, che ne aveva legale rappresentanza;
2) il Consiglio di amministrazione, composto — oltre che dal Presidente — da: un esperto designato dal Ministero dell'Interno, un esperto designato dal Ministero della Pubblica Istruzione, tre esperti designati dal Ministero dei Lavori Pubblici, un esperto designato dal Ministero della Sanità, un esperto designato dal Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, due rappresentanti eletti dal personale, un rappresentante dell'Associazione nazionale sinistrati e danneggiati di guerra designato dalla medesima, un esperto designato dal Comitato centrale per il programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori, un esperto designato dall'Istituto Nazionale di Urbanistica, un componente designato dall'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia, un componente designato dall'Unione delle Province d'Italia. (Il Consiglio di amministrazione poteva eleggere nel proprio seno un vice presidente ed una Giunta esecutiva composta, oltre che dal Presidente, da non più di quattro consiglieri).
3) Il Collegio dei revisori, composto da un Presidente e da due membri effettivi e due supplenti designati dal Ministro per il tesoro. Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori erano nominati con decreto del Ministro dei lavori pubblici per una durata nella carica di quattro anni, mentre il Direttore generale era nominato dal Ministro per i lavori pubblici su proposta del Consiglio di Amministrazione. In definitiva, l'ISES costituiva un ente di diritto pubblico, nel cui consiglio di amministrazione erano rappresentate tutte le componenti interessate ai problemi dell'edilizia sociale, e che per naturale vocazione tendeva a sviluppare iniziative in collaborazione con gli enti locali (di ciò fa fede anche l'articolazione territoriale dell'Istituto, con rappresentanze numerose in tutte le Regioni d'Italia). Si può dire che al tempo del terremoto l'ISES era generalmente considerato come uno degli enti edilizi più qualificati. D'altro canto, la vocazione tecnocratica da un lato, ed il particolare momento culturale dall'altra, non mancarono di condizionare talune scelte di ricostruzione,sulle quali in ogni caso non può dirsi che sia stato veramente compiuto un riscontro accurato da parte degli altri soggetti preposti alla ricostruzione.
L'ISES venne praticamente incaricato dell'intera opera di ricostruzione degli abitati distrutti da trasferire, in tutto o in parte, nonché della relativa progettazione urbanistica, intervenendo altresì nella definizione dell'assetto dell'intera area sinistrata. Delle convenzioni con cui l'Ispettorato commissionò la ricostruzione all'ISES si dirà in altra parte della relazione. Sin da ora tuttavia viene formulata qualche osservazione in merito all'attività dell'ISES per il periodo che coincide ali'incirca con la data della sua soppressione.
Come è noto la legge n. 865 del 1971 prevedeva la soppressione degli enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica e la concentrazione nelle mani dello Stato di tutti i fondi pubblici stanziati a livello nazionale, in vista di una loro distribuzione territoriale in base ad un piano predisposto dal Comitato per l'edilizia residenziale. Restavano in vita, in base alla lettera a) dell'articolo 8 della legge, solo gli Isituti autonomi delle case popolari di cui si prevedeva comunque la ristrutturazione ed il riordinamento (articolo 6 della stessa legge). Con la lettera d) dello stesso articolo 8 veniva poi stabilito che, con decreto delegato da emanare entro il 31 dicembre 1972, si sarebbe provveduto allo scioglimento di tutti gli enti pubblici edilizi ad eccezione degli IACP. Il decreto in questione sopravvenne in data 30 dicembre 1972, contrassegnato dai n. 1036. Nel suo articolo 13 si stabiliva la soppressione, con effetto dal 31 dicembre 1973 e restando salvi gli effetti delle deliberazioni già adottate ed approvate, anche dell'ISES. Naturalmente la soppressione per legge di un ente è solo un presupposto del suo reale scioglimento e del trasferimento di tutte le sue funzioni. Pertanto si resero necessarie norme transitorie contenute negli articoli 14, 15 e 16 dello stesso decreto, sulla base delle quali si stabilì in seguito, con la legge n. 9 del 19 gennaio 1974 (all'art. 1) che il Ministro per i lavori pubblici avrebbe provveduto: « ...mediante appositi comitati dotati di autonomia patrimoniale e contabile:
a) alla liquidazione delle situazioni attive e passive della GESCAL, dell'ISES e dell'INCIS;
b) al completamento dei programmi deliberati dai predetti enti anteriormente al 31 dicembre 1972, già appaltati o in corso di appalto, nonché al graduale trasferimento del patrimonio e dei programmi degli stessi alle amministrazioni ed enti di competenza entro il 31 dicembre 1974»,
In pratica, quest'ultimo termine si traduce in una proroga rispetto ai termini previsti nei citati articoli 14, 15 e 16 del decreto n. 1036 del 1972.
L'ISES, comunque, avrebbe dovuto cessare da ogni attività proprio alla data del 31 dicembre 1973, e trasferire quanto gli competeva al Comitato Liquidatore. In regime di liquidazione peraltro, l'ente continuò ad operare fino alla fine dell'aprile 1974, quando un telegramma a firma del Capo di Gabinetto del Ministro per i lavori pubblici affermò doversi disporre l'immediato e totale trasferimento di ogni attività dell'ISES nelle zone terremotate, restando al personale dell'Ufficio lavori dell'ISES nelle more del materiale passaggio di consegne solo l'ordinaria amministrazione, non comprensiva di nessun atto innovativo, modificativo, integrativo o revisionale. La titolarità di tali atti sarebbe stata, infatti, assunta dall'Ispettorato generale per le zone terremotate. Si tratta di un documento importante, purtroppo privo di data, ma comunque successivo al 26 aprile 1974 (la data ricorre nel testo come riferimento ad un precedente fonogramma), che segna il reale inizio della fase di scioglimento dell'Ente e di liquidazione delle sue pendenze, liquidazione che è tuttora in corso.
Il ruolo degli IACP.
Non è necessario di spendere parole al riguardo. Infatti gli IACP furono interessati all'attività di ricostruzione in modo del tutto marginale, come risulta chiaramente dai documenti agli atti della Commissione.
(Segue)
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