GLI ORGANI
DEI LIBERI CONSORZI.
Il Libero
consorzio ha potestà statutaria e regolamentare ed è composto da tre organi di
secondo livello, che non vengono eletti dai cittadini - l'Assemblea, il
Presidente e la Giunta del Libero consorzio - che esercitano le rispettive
funzioni a titolo gratuito. Non a caso la ratio della legge è razionalizzare
l'erogazione dei servizi ai cittadini e conseguire riduzione dei costi della pubblica
amministrazione. Le spese per trasferte dei componenti degli organi saranno
definite con successivo provvedimento, che l'Ars dovrà approvare tra sei mesi.
L'ASSEMBLEA.
È l'organo di
indirizzo politico-amministrativo; è composta dai sindaci dei comuni che ne
fanno parte, adotta a maggioranza assoluta dei componenti, il regolamento per
il proprio funzionamento. In caso di cessazione dalla carica di un sindaco
componente dell'assemblea, fino al rinnovo della carica, viene sostituito in
Assemblea da un commissario straordinario, nominato in base alla normativa
vigente.
IL
PRESIDENTE.
Rappresenta il
libero consorzio, convoca e presiede la Giunta e l'Assemblea. È un sindaco,
eletto a maggioranza assoluta, fra i sindaci dei comuni aderenti al Libero
consorzio, dai consiglieri comunali e dai sindaci dei comuni che appartengono
al consorzio. Nel caso in cui nessun sindaco ottiene la maggioranza, la legge
prevede che vadano a ballottaggio i due sindaci, che hanno ottenuto il maggior
numero di voti. In caso di parità è proclamato presidente il più anziano.
Il presidente
nomina, tra i componenti della Giunta del Libero consorzio, un vicepresidente,
che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Se durante il mandato di
presidente, il sindaco cessa dalla carica, si dimette, viene rimosso, entro 60
giorni si procede all'elezione di un nuovo presidente. Fino ad allora, le
funzioni sono esercitate da un commissario straordinario, nominato
dall'assessore regionale per le Autonomie Locali e Funzione Pubblica.
Il presidente
può essere sfiduciato con mozione motivata, approvata a maggioranza assoluta
dei voti, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni, che fanno parte
del consorzio. La mozione di sfiducia non può essere presentata prima di due
anni dall' elezione del presidente e in ogni caso per più di due volte, a
distanza di un anno, durante il medesimo mandato. Deve essere presentata da
almeno un quinto dei componenti dell'assemblea, va discussa dopo tre giorni
dalla presentazione. La mozione è posta a votazione previa delibera
dell'assemblea a maggioranza assoluta dei componenti. La votazione ha luogo
entro dieci giorni dalla deliberazione dell'assemblea.
Se la mozione di
sfiducia viene approvata, entro 60 giorni, si procede all'elezione del nuovo
presidente; anche in questo caso fino ad allora le funzioni sono esercitate da
un commissario straordinario, nominato dall'assessore regionale per le
Autonomie Locali e Funzione Pubblica.
LA
GIUNTA.
È l'organo
esecutivo; è composta dal presidente e da un numero massimo di otto assessori,
nominati dal Presidente fra i componenti dell'assemblea. Il numero dei
componenti della giunta è stabilito in rapporto al numero alla popolazione dei
comuni di ciascun Libero consorzio. La cessazione della carica ricoperta nel
Comune di appartenenza comporta la decadenza dalla carica ricoperta nella
Giunta. Il presidente, entro 60 giorni dalla data di cessazione, provvede alla
sostituzione. Fino alla nomina del nuovo componente della Giunta, le relative
funzioni sono esercitate dal presidente.
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