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mercoledì 17 gennaio 2024

Il Regno di Sicilia. Dal XIV al XVI secolo (5)

Federico III 
d’Aragona, re
di Sicilia.

E’ ritenuto un re
siciliano, pur essendo nato
nel regno d’Aragona.
Una volta venuto in Sicilia,
all’età di nove anni, vi rimase
per tutta la vita.

Sua madre Costanza
(figlia di Manfredi) era
siciliana.


Dal Vespro siciliano ai Peralta-Cardona

Riteniamo utile riportare alcuni capisaldi della società feudale-baronale come essa fu strutturato (o ristrutturata) sotto la monarchia di Federico III. Il modello guida fu ovviamente quello vigente nel Regno d’Aragona e Catalogna piuttosto che il Regno Normanno di Ruggero II o quello Svevo di Federico II.

=la parte istituzionale:

A) Il Re di Sicilia e i suoi eredi riconoscono e assumono come primo compito quello di difendere la Sicilia dai nemici. 

B) Il Re  di Sicilia ed i suoi eredi devono sempre risiedere in Sicilia, rifiutando eventuali concessioni di altri regni o scambiando il Regno di Sicilia con altre offerte. Di fatto lo stesso Federico si trovò nella possibilità di poter  scambiare la Sicilia con la possibilità di ascendere al trono imperiale di Costantinopoli.  Ma la cosa non andò in porto.

C) il Re di Sicilia ed i suoi eredi non possono e non devono stipulare alleanze ne’ iniziare o concludere guerre senza l’Espresso consenso e la piena conoscenza dei siciliani.

D) Il Re di Sicilia non è un re assoluto, ma governa e decide insieme con il Parlamento.

E) il Parlamento si riunisce una volta l’anno il giorno di Tutti i Santi, in un luogo dell’Isola da stabilire di volta in volta.

F) il Parlamento è convocato  dal re, che lo presiede, ed è composto dai conti, dai baroni, dai feudatari, dai sindaci delle città che siano idonei e sufficientemente istruiti, nonché di altri soggetti opportuni e utili in grado di dare un efficace contributo alle decisioni da prendere.  (Il clero nella prima fase di varo del provvedimento non fu contemplato, ma in tempo successivo sarà chiamato -nei suoi vertici- a farne parte).

G) ogni componente del Parlamento deve, insieme al re, procurare ed esaltare quanto necessario ad esaltare lo Stato e la Monarcia (ad providendum nobiscum, procurandomi et exaltandum nostrane Majestatis, ipsius Insulae et omnium specialiter Siculorum status salutiferum et felicemente).

H) Il Parlamento deve funzionare come camera di giustizia ordinaria esaminando e punendo i difetti, le negligenze, gli eccessi dei giustizieri, dei giudici, dei notai degli ufficiali, sui quali i sindaci delle città portano tutte le informazioni necessarie.

I) Il Parlamento deve anche funzionare come camera di alta giustizia  eleggendo a tal fine dodici uomini e assennati che esaminino e decidano con sentenza inappellabile le cause criminali dei conti, dei baroni e dei feudatari possessori di feudi.

*   *   *

Avremo modo di riflettere sulle enormi differenze di una costituzione feudale-baronale come quella tratteggiata sopra (aragonese) e quella antecedente normanno-sveva e, perché no?, quelle degli Stati liberali prima e di quelle democratiche dei nostri giorni.

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