Dal Vespro siciliano ai Peralta-Cardona
Il Regime feudale, riformulato da Federico III, escluse con le 35/costitutiones Regales qualsiasi ruolo per le città demaniali la cui dipendenza faceva direttamente riferimento alla Corte Regia, escludendo per i baroni qualsiasi loro ingerenza nella elezione dei giudici, dei giurati e degli altri ufficiali cittadini.
Si trattò di una norma innovativa del diritto feudale del tempo e anticipava di secoli la facoltà di liberamente disporre delle concessioni feudali.
La monarchia di Federico III mantenne pero' a sé il diritto di prelazione, secondo queste prescrizioni:
===che una volta convenute le condizioni di compravendita, le parti ne dessero comunicazione al re al fine dell’eventuale esercizio del diritto di prelazione.
===che l’acquirente non fosse una istituzione ecclesiastica ne’ un barone o feudatario già ricco.
===che l’acquirente prestasse immediato giuramento di fedeltà al monarca.
===che all’erario fosse devoluta la decima del prezzo di acquisto.
Ciò che emerge, comunque, dall’assetto e dalla riforma varata da Federico III e’ che in realtà i vari baroni vendevano o acquistavano fra loro solamente la “concessione” dei feudi, non la proprietà che restava sempre e comunque demanio regio.
(Segue)
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