La
TASI, il cui acconto dovrà essere versato entro il 16 ottobre, è dovuta anche
sui fabbricati rurali, mentre non è mai dovuta sui terreni agricoli per
espressa previsione normativa. S
Sono escluse, inoltre, le aree edificabili
possedute e condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli
professionali, in quanto la disciplina della TASI richiama la nozione di area
edificabile valida ai fini IMU.
Per i fabbricati rurali strumentali, l'aliquota
massima che il Comune poteva stabilire è l'1 per mille.
Ai fabbricati rurali
abitativi, invece, si applica la stessa disciplina prevista per le altre case
di abitazione.
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