| L'articolo 36 è una norma precettiva. I giudici del lavoro italiani la utilizzano direttamente per dichiarare nulle le retribuzioni troppo basse previste da contratti individuali o collettivi pirata, adeguandole ai parametri minimi della giurisprudenza e dei CCNL. Questa norma è costantemente al centro del dibattito politico in Italia riguardante l'introduzione di un salario minimo legale. |
principi costituzionali
Articolo 36 della Costituzione.
Piu’ specifici e maggiormente incidenti sulla disciplina concreta del lavoro, sono gli artt. 36 e 37. Il primo contiene alcuni precetti basilari in ordine alla retribuzione, che, non solo deve essere sufficiente a soddisfare le esigenze del lavoratore e della sua famiglia tale da assicurare un’esistenza libera e dignitosa, ma deve pure risultare proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato. Si tratta di una norma immediatamente precettiva, cioè di immediata applicabilità, così che il lavoratore può chiedere al giudice che la sua retribuzione, ritenuta non rispondente ai sopra indicati parametri, venga a essi adeguata. I giudice vi provvede, se lo ritiene necessario, facendo riferimento, oltre che alle eventuali norme di legge esistenti, ai contratti collettivi, anche se non applicabili a quel preciso rapporto di lavoro. Attraverso questo meccanismo, dunque, la giurisprudenza è arrivata a estendere l'applicazione di una parte del contratto collettivo, che a stretto rigore dovrebbe regolare i rapporti solo dei soggetti iscritti al sindacato, anche a soggetti diversi.
Il secondo e il terzo comma trattano
-della durata massima della giornata lavorativa: questa deve essere stabilita dalla legge: il contratto collettivo individuale può eventualmente soltanto scendere al di sotto del massimo fissato;
-del riposo settimanale e delle ferie che sono dichiarati diritti irrinunciabili del prestatore.
-La seconda parte della disposizione garantisce al lavoratore, dunque, tre forme di riposo: quello giornaliero (2° comma), quello settimanale e quello annuale (3° comma). Si tratta di diritti inderogabili e infungibili con la conseguenza che sono illegittime e incostituzionali le soppressioni e riduzioni di una di queste pause, anche se ne viene incrementata un'altra (per esempio non si può rinunciare alla pausa settimanale per aumentare il numero di giorni di ferie).
-Con la limitazione temporale della prestazione lavorativa si vogliono soddisfare tre importantissime esigenze: 1) la tutela dell'integrità psicofisica del cittadino; 2) la salvaguardia di spazi di tempo disponibile fuori del luogo di lavoro per permettere lo sviluppo della personalità e 3) la partecipazione alla vita sociale e familiare e, infine, l’equa distribuzione delle possibilità di lavoro in un mercato caratterizzato dalla cronica eccedenza dell’offerta rispetto alla domanda.
(Segue)
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