La circolare 2 del 14 marzo dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti:
1) l’imposta di registro: salvo che in alcuni casi (come gli atti giudiziari) ora il pagamento deve avvenire in autoliquidazione. Gli uffici procedono successivamente al controllo automatizzato della congruità del versamento e in caso di difformità notificano un avviso di liquidazione. Il contribuente ha sessanta giorni per saldare quanto dovuto, maggiorato della sanzione ridotta a un terzo e degli interessi di mora, calcolati a decorrere dall’ultimo giorno utile al pagamento dell’imposta.
2) gli atti soggetti a registrazione con termine fisso il versamento non debba essere contestuale all’atto ma che sia sufficiente effettuarlo, con modello F24, entro il termine previsto per la registrazione. Ad esempio un contratto di locazione va registrato entro trenta giorni dalla stipula. Con le nuove norme si può inviare copia telematica del contratto il giorno successivo alla stipula e aspettare il trentesimo giorno per il pagamento dell’imposta di registro.
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