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mercoledì 18 febbraio 2026

Una nuova pagina (2)

La Costituzione della Repubblica
Italiana, entrata in vigore il 1’ gennaio
1948, e’ la legge fondamentale dello
Stato, nata per fondare un ordinamento
democratico, libero e repubblicano dopo
la seconda guerra mondiale. Approvata
dall’Assemblea Costituente il 22
dicembre 1947, si basa sulla sovranità 
popolare, sul lavoro, sui diritti inviolabili
dell’uomo e sull’eguaglianza sostanziale.

Vivere in democrazia

Abbiamo aperto questa nuova pagina sul blog soffermandoci sull’espropriazione dei beni privati “per pubblica utilità “.  In realtà il disegno propostoci è di spaziare sull’assetto giuridico del nostro Paese, di cui ciascuno di noi è cittadino. Il proposito più ampio è infatti di spaziare su “I grandi temi dell’Ordinamento giuridico italiano”. Il tentativo sarà di rendere facili concetti e contesti che frequentemente facili non sono, o che tali non appaiono ad alcuni di noi. Riteniamo che con la buona volontà riusciremo nel tentativo di riflettere insieme sul contesto “giuridico” entro cui tutti da cittadini  conviviamo. 

L’accenno proposto sull’esproprio per pubblica utilità ci induce nelle prossime pagine a trattare il grande tema del diritto di proprietà, a cui l’esproprio per pubblica utilità fa riferimento. Però il vero tema che intendiamo sviscerare ampiamente  e in prospettiva l’Ordinamento degli Enti Locali, dal momento che constatiamo in questa parte di Sicilia Occidentale il grande disinteresse della gente sulla conduzione dei Municipi, non solamente qui a Contessa Entellina (dove addirittura non esiste una minoranza consiliare) ma anche nell’area prossima dove poco conosciuto pare essere il senso civico e l’ombra egoistica del sono tutto io contrasta con lo spirito democratico e coinvolgente della nostra Costituzione. Trattando, su questa iniziale pagina e seguenti, della proprietà privata intendiamo, anche, evidenziare che esistono effettivamente spazi privati dove ciascuno può estrinsecare il suo essere e la sua preferenza di spirito, ma esistono gli spazi pubblici dove il protagonismo dei politici deve possedere estrinsecazioni di interesse collettivo, inclusi nel novero dei destinatari i possibili e sempre auspicabili avversari politici, che in regime democratico possiedono pari (se non maggiori) diritti e aspettative dei partigiani del potere temporaneo conseguito nelle tornate elettorali, i quali partigiani del potere, generalmente, non cercano diritti, ma favori. In buona sostanza ci proponiamo di fotografare una Sicilia che ci piace e che ricorre al “diritto” e nello stesso tempo una Sicilia che vorremmo migliore e che evitasse di ricorrere al “clientelismo”.

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PRINCIPI COSTITUZIONALI

La Costituzione prende in esame la proprietà privata nell’art. 42. Questo, al primo comma, dispone che la proprietà può essere “pubblica” o “privata” e che i beni economici (impianti, fabbricati, ….) appartengono allo Stato, a enti o a privati.

Il secondo comma dello stesso articolo dispone che la proprietà privata  è riconosciuta e garantita  dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento, e i limiti allo scopo  di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. I due indirizzi a cui la Costituzione vincola il legislatore ordinario sono pertanto quello della funzione sociale e quello di renderla accessibile a tutti.

Svilupperemo dettagliatamente la portata dei termini “funzione sociale” e “accessibilità “. Il tutto, lo ripetiamo, nell’intento di distinguere cosa pubblica  (gestibile con un suo ordinamento) e beni privati (gestibili secondo il codice civile). Il fine? Il clientelismo è possibile (seppure non auspicabile) con i beni privati, mai con quelli pubblici.

(Segue)

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