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martedì 15 maggio 2012

Accanto all'economia dei mercati e del profitto esiste l'economia sociale (3)

Per saperne di più
Cosa sono "Le Imprese Sociali" ?
In base all'art. 1 del d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155 possono acquisire la qualifica di impresa sociale "tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al titolo V del Codice Civile, che esercitano in via stabile e principale un'attivita' economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi di utilita' sociale, diretta a realizzare finalita' di interesse sociale, e che hanno i requisiti di cui all'art. 2 (produzione di beni di utilita' sociale), 3 (assenza di scopo di lucro), e 4 (struttura proprietaria)".
Ai sensi dell'art. 2 sono considerati "beni e servizi di utilita' sociale quelli prodotti o scambiati nei seguenti settori;
a) assistenza sociale, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
b) assistenza sanitaria, per l'erogazione delle prestazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2001, recante "Definizione dei livelli essenziali di assistenza" e successive modificazioni pubblicato nel supplimento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002;
c) assistenza socio-sanitaria, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Inistri in data 14 febbraio 2001, recante "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001;
d) educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme  generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
e) dell'ambiente e dell'ecosistema, ai sensi della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il cootdinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, con esclusione delle attivita', esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
f) valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
g) turismo sociale, di cui all'art. 7, comma 10, della legge 29 marzo 2001, n. 135, recante riforma della legislazione nazionale del turismo;
h) formazione universitaria e post-universitaria;
i) ricerca ed erogazione di servizi culturali;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla ptevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo;
m) servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un' "impresa sociale".
Inoltre, possono acquisite la qualifica di "impresa sociale, le organizzazioni che esercitano attivita' di impresa, al fine di inserimento nell'attivita' lavorativa  di Soggetti che siano:
a) lavoratori svantaggiati ai sensi dell'art. 2, primo paragrafo 1, Lettera f), punti i), ix) e x), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, 5 dicembre 2002, relativo all'applicazione dell'art. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione.
b) lavoratori disabili ai sensi dell'art. 2, primo paragrafo 1, lettera g), del citato regolamento (CE) n. 2204/2002".
Possono acquisire la qualifica di impresa sociale limitatamente allo svolgimento delle attivita' elencate all'articolo 2 e a  condizione che per tali attivita'  adottino un regolamento, in forma di scrittura privata autenticata, che recepisca le norme del presente decreto:
"gli enti ecclesiastici e gli enti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese".
Non acquisiscono la qualifica di impresa sociale:
"Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, e le organizzazioni i cui atti costititivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci, associati o partecipi".

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