Se pensiamo che oggi vige la
libera circolazione delle merci all'interno dell'UE.
Nella Sicilia cinquecentesca il commercio infra territoriale del Regno non esisteva se non per pochi generi. Ad impedirlo non erano i provvedimenti regi bensì l'oggettivo frazionamento del territorio isolano. Esistevano comuni feudali, baronie dei nobili e delle abbazie, feudi rustici e all'interno dei centri demaniali sussistevano feudi esenti rispetto all'autorità regia, perché appartenenti a grandi baroni benemeriti rispetto alla Monarchia iberica.
Vigeva, ancora all'alba del Cinquecento, quando Contessa era ancora ai primi vagiti dalla nascita, lo ius civilitatis con cui al forestiero di passaggio si imponeva di dichiarare presso gli uffici della Segrezia (istituzione territoriale per l'amministrazione dei beni e l'esazione dei tributi esistente nel Regno di Sicilia dal medioevo sino alla unità del 1860) i prodotti comprati e sui quali per tre giorni la gente del luogo aveva il diritto di preferenza.
Esisteva ancora lo ius prothomiseos (diritto di prelazione che dava analogo diritto all'apparato burocratico del barone del luogo). Esisteva in buona sostanza una confusione fra le sfere che oggi diremo di diritto pubblico e di diritto privato. Si arrivava a far valere diritti di prelazione sui beni da cedere nell'ordine alla parentela e in subordine al vicinato, e poi ... ...
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