i fac-simile delle schede per il voto dell’8 e 9 giugno
I modelli che riportiamo da oggi e per i prossimi quattro giorni riproducono il contenuto delle schede che saranno utilizzate nei seggi, con il testo di ciascun quesito e le opzioni di voto.
Nel dettaglio, le schede saranno di colore
diverso per ciascun referendum:
scheda verde chiaro per il quesito n. 1: «Contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione»
I) Referendum sul Lavoro
Quesito n. 1 - «Contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione»
Testo del quesito: «Volete voi l’abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, recante “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” nella sua interezza?»
Per il sindacato promotore (Cgil), e’ nell’interesse dei lavoratori votare sì, in quanto la legge Fornero offre maggiori tutela.
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Di cosa si sta dibattendo per poi votare ?
Disciplina generale dei licenziamenti (scheda verde)
Oggi – Ai rapporti di lavoro costituiti prima del 7 marzo 2015, circa un quarto del totale, si applica la legge Fornero (n. 92/2012); per quelli costituiti dal 7 marzo 2015 in poi si applica il decreto legislativo n. 23/2015: uno degli otto decreti attuativi del Jobs Act .Effetti del referendum – Se prevalgono i «sì» viene integralmente abrogato il d.lgs n. 23/2015, col risultato che torna ad applicarsi a tutti la legge Fornero del 2012.
Differenze e coincidenze tra la legge Fornero 2012 e il d.lgs. n. 23/2015- a) licenziamenti per motivo illecito (discriminazione, rappresaglia, ecc.), oppure per un motivo del tutto inesistente: entrambe le leggi prevedono la reintegrazione nel posto di lavoro;
- b) licenziamenti per motivo ritenuto insufficiente dal giudice: entrambe le leggi prevedono un indennizzo; ma per la legge Fornero esso va da un minimo di 12 a un massimo di 24 mensilità, mentre per il d.lgs. n. 23/2015 va da un minimo di 6 a un massimo di 36 mensilità;
- c) licenziamenti collettivi nei quali siano applicati dei criteri di scelta ritenuti dal giudice scorretti: per la legge Fornero si applica la reintegrazione, per il d.lgs. n. 23/2015 l’indennizzo da un minimo di 6 a un massimo di 36 mensilità.
(Segue)

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