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sabato 17 maggio 2025

Referendum abrogativi: proviamo a capire (1)

i fac-simile delle schede per il voto dell’8 e 9 giugno

modelli che riportiamo da oggi e per i prossimi quattro giorni riproducono il contenuto delle schede che saranno utilizzate nei seggi, con il testo di ciascun quesito e le opzioni di voto.

Nel dettaglio, le schede saranno di colore 

diverso per ciascun referendum:

  • scheda verde chiaro per il quesito n. 1: «Contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione»

    I) Referendum sul Lavoro 

    Quesito n. 1 - «Contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione»

    Testo del quesito«Volete voi l’abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, recante “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” nella sua interezza?»

    Per il sindacato promotore (Cgil), e’ nell’interesse dei lavoratori votare , in quanto la legge Fornero offre maggiori tutela.

    - - -

    Di cosa si sta dibattendo per poi votare ?

    Disciplina generale dei licenziamenti (scheda verde)

    Oggi – Ai rapporti di lavoro costituiti prima del 7 marzo 2015, circa un quarto del totale, si applica la legge Fornero (n. 92/2012); per quelli costituiti dal 7 marzo 2015 in poi si applica il decreto legislativo n. 23/2015: uno degli otto decreti attuativi del Jobs Act .
    Effetti del referendum – Se prevalgono i «sì» viene integralmente abrogato il d.lgs n. 23/2015, col risultato che torna ad applicarsi a tutti la legge Fornero del 2012.


    Differenze e coincidenze tra la legge Fornero 2012 e il d.lgs. n. 23/2015

    • a) licenziamenti per motivo illecito (discriminazione, rappresaglia, ecc.), oppure per un motivo del tutto inesistente: entrambe le leggi prevedono la reintegrazione nel posto di lavoro;
    • b) licenziamenti per motivo ritenuto insufficiente dal giudice: entrambe le leggi prevedono un indennizzo; ma per la legge Fornero esso va da un minimo di 12 a un massimo di 24 mensilità, mentre per il d.lgs. n. 23/2015 va da un minimo di 6 a un massimo di 36 mensilità;
    • c)  licenziamenti collettivi nei quali siano applicati dei criteri di scelta ritenuti dal giudice scorretti: per la legge Fornero si applica la reintegrazione, per il d.lgs. n. 23/2015 l’indennizzo da un minimo di 6 a un massimo di 36 mensilità.
    (Segue)

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