Con la definitiva conversione in legge del DL n. 34/2014, cd
jobs act, “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per
la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”, sono state
introdotte significative novità alla disciplina delle assunzioni flessibili.
Queste novità producono effetti molto rilevanti per il mondo del lavoro
privato, ma non si devono sottovalutare gli effetti che si determinano nei
confronti delle Pa e degli enti locali. In particolare, per l’aumento a 5 del
numero delle proroghe e per la introduzione del tetto del 20% per il ricorso a questo
istituto rispetto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio
presso lo stesso ente.
LE PREVISIONI DEL DLGS 165 E DEL DL 78
Si deve subito ricordare che le nuove disposizioni non
dettano modifiche né all’articolo 36 del DLgs n. 165/2001, né all’articolo 9,
comma 28, del DL n. 78/2010. Per cui le amministrazioni pubbliche devono
continuare a motivare il ricorso alle assunzioni flessibili sulla base di
ragioni straordinarie o limitate nel tempo (formula modificata da ultimo dal DL
n. 101/2013 in modo da superare i residui dubbi sulla possibilità di dare corso
ad assunzioni di stagionali). Ed ancora rimane invariata la disposizione per
cui nel pubblico impiego per affrontare esigenze strutturali di personale (quindi
la copertura di posti vacanti in dotazione organica) non si può fare ricorso
alle assunzioni flessibili. Ed ancora, continua ad essere fissato nel 50% della
spesa sostenuta allo stesso titolo nel 2009 il tetto per gli oneri delle
assunzioni flessibili, tetto che sale al 100% della spesa sostenuta allo stesso
titolo nel 2009 per quelle dei vigili urbani e del personale da impegnare nelle
funzioni fondamentali della pubblica istruzione e dei servizi sociali.
Appare utile ricordare che le assunzioni flessibili nel
pubblico impiego sono quelle a tempo determinato, con contratto di
somministrazione, con contratti di formazione e lavoro ed il lavoro accessorio
(cd voucher). Invece, per la determinazione del tetto di spesa per le
assunzioni flessibili il legislatore comprende anche gli incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa, le convenzioni, i tirocini formativi. Mentre spetta alla
autonomia delle singole amministrazioni locali lo stabilire le modalità
attraverso cui dare applicazione al tetto alle assunzioni flessibili.
LE PROROGHE
Tutti i datori di lavoro hanno la possibilità di disporre
proroghe delle assunzioni flessibili fino a 5 volte; ricordiamo che il testo
originale stabiliva una sola proroga e quello iniziale del DL 34 ne
prevedeva ben 8.
La durata massima delle assunzioni flessibili continua ad
essere fissata in 36 mesi, arco temporale in cui è compreso anche il rapporto
originario. Le proroghe possono essere disposte “a condizione
che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la
quale ilcontratto è stato stipulato a tempo determinato”.
I RINNOVI
Il dettato del DL n. 34/2014 non pone vincoli ai rinnovi:
essi possono essere effettuati nel rispetto del periodo di sospensione, la cui
durata minima è fissata in 10 giorni nel caso di rapporti che sono durati fino
a 6 mesi ed in 20 giorni nel caso di rapporti che sono durati oltre 6 mesi.
Da evidenziare che nel caso di rinnovi si continua ad
applicare il tetto massimo, cioè la durata complessiva di 36 mesi, comprensivo
del periodo iniziale e di eventuali proroghe, che quindi si configura come un
tetto invalicabile.
LA DURATA
Il tetto delle assunzioni flessibili è fissato in 36 mesi,
comprensivo delle eventuali proroghe e degli eventuali rinnovi. Tale tetto
nelle PA, a differenza di quanto previsto per il settore privato, non può
essere modificato dalla contrattazione collettiva decentrata.
Sulla base dei chiarimenti forniti dal Dipartimento della
Funzione Pubblica il tetto di 36 mesi non si applica nel caso di nuova
assunzione a seguito del superamento di un ulteriore concorso. Il che determina
una condizione di ulteriore differenziazione rispetto alle regole in vigore per
le aziende private.
Sulla base delle nuove disposizioni l’apposizione del termine
deve risultare “direttamente o
indirettamente, da atto scritto”. Nel caso di violazione di
questo principio la sanzione è costituita dal considerare privo di effetto un
termine apposto senza rispettare il vincolo della forma scritta. Il che comunque
nel pubblico impiego non può portare, sulla base dei principi di cui
all’articolo 36 del DLgs n. 165/2001, alla trasformazione a tempo indeterminato
del rapporto di lavoro flessibile.
IL NUMERO MASSIMO
Con il DL n. 34/2014 viene fissato il numero massimo delle
assunzioni flessibili che ogni datore di lavoro può effettuare: tale tetto è
determinato nel 20% del personale dipendente a tempo
indeterminato in servizio alla data dello 1 gennaio dello
stesso anno. Questa disposizione non si applica ai contratti stipulati prima
della entrata in vigore delle nuove regole.
Negli enti locali non esisteva un tetto nel ricorso alle
assunzioni a tempo determinato (fatti salvi i vincoli di motivazione e di
spesa); il tetto al lavoro interinale è stato ritenuto superato dalla trasformazione
di questo istituto in contratto di somministrazione.
La sanzione per la violazione di questo vincolo, sanzione che
non si applica nel caso di superamento al momento della entrata in vigore della
nuova disposizione, è fissata direttamente in una misura compresa tra il 20% ed
il 50% del trattamento economico in godimento.
IL DURC
Una novità di grande rilievo, che produce i suoi effetti in
particolare nei rapporti delle società
private e dei liberi professionisti con le Pubbliche
Amministrazioni, è costituita dalla possibilità di acquisizione on line della
dichiarazione unica di regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL
e della cassa edile. Le modalità operative dovranno essere disciplinate con uno
specifico Decreto del Ministro del Lavoro da emanare, di concerto con altri
ministeri, entro il mese di maggio. Questa possibilità sarà attivabile
direttamente anche da parte delle imprese. La certificazione così ottenuta avrà
una durata di 120 giorni, cioè 4 mesi. Da evidenziare che la “novella”
legislativa prevede che la interrogazione sia unica. La disposizione stabilisce
che dall’applicazione di queste nuove regole non si debbano determinare oneri
aggiuntivi per le PA.
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