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| La libertà sindacale è il diritto fondamentale, costituzionalmente tutelato, di prestatori e datori di lavoro, consistente nel poter organizzare o aderire liberamente ad organizzazioni per tutelare i propri interessi lavorativi. Per libertà sindacale si intende, pertanto, la libertà di associazione e di azione per la difesa di interessi collettivi professionali. Essa riguarda la facoltà di iniziativa, adesione e partecipazione dei singoli all’attività della coalizione. Viene tutelata sia la libertà positiva, ossia il diritto di costituire o aderire ad un sindacato, sia la libertà negativa, ossia la libertà di non affiliarsi ad alcun sindacato o recedere dall’iscrizione senza subire alcuna penalizzazione o discriminazione sul luogo di lavoro. Con riferimento alla libertà sindacale negativa si precisa che in Italia non sono ammesse clausole c.d. closed shop, tipiche della tradizione anglosassone, le quali impongono di assumere solo lavoratori aderenti ad un determinato sindacato. Difatti l’articolo 15 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970) dichiara nullo qualsiasi accordo che subordini l’assunzione o il mantenimento del posto di lavoro all’iscrizione ad un’organizzazione sindacale. |
Articolo 39 della Costituzione.
La norma costituzionale dell’art. (2° comma e segg.) stabilisce che l'unico obbligo che può essere imposto ai sindacati, e dunque l'unica ingerenza statale, è quello della registrazione attraverso la quale le organizzazioni sindacali ottengono la personalità giuridica e quindi la possibilltà di stipulare contratti collettivi obbligatori per tutti gli appartenenti alla categoria cui Il contratto si riferisce.
Al tavolo delle trattative per la stipulazione del contratto collettivo avrebbe, però, dovuto sedere un unico soggetto collettivo (cosiddette rapunitarie), che rappresentasse i diversi sindacati esistenti per ciascuna categoria (per esempio tutti i sindacati del metalmeccanici, dei chimici, ecc.), e li rappresentasse inoltre non tutti paritariamente, ma in relazione all'effettivo numero di
iscritti che ciascun sindacato poteva vantare, in modo che il peso delle decisioni di ciascun sindacato fosse proporzionale alla forza ottenuta dal maggior numero di lavoratori iscritti.
Attraverso questo meccanismo il legislatore costituente credeva di aver trovato la soluzione a uno spinoso problema: conciliare l'esistenza di una pluralità di sindacati, indispensabile per poter garantire la libertà sindacale, con la necessità di avere un unico contratto collettivo obbligatorio per tutta la categoria.
Tutto ciò necessitava però di una legge di attuazione che, come già riportato in precedenza, non é stata mai emanata cosi che a distanza oramai di tanti decenni si può dire, quasi con cerlezza, che il meccanismo enunciato sia stato abbandonato. Conseguentemente i sindacati, privi della personalità giuridica, sono semplici associazioni non riconosciute (disciplinati dagli artt. 1321 e segg. c.c.).
Le ragioni della mancata attuazione della norma sono di due ordini: contingente e storico. Con riguardo al primo fattore, furono proprio i sindacati a opporsi, in quanto l'attuazione della norma avrebbe comportato un controllo sia sul loro ordinamento interno sia sul numero effettivo del loro iscritti. Da un punto di vista storico, invece, diminuì la necessità di avere un contratto collettivo efficace per tutti i lavoratori della stessa categoria, e ciò sia perché si riuscì per vie diverse legislative (si tratta della l. 14 luglio 1959, n. 741, dí cui tratteremo sul blog in prosieguo) e giurisprudenziali (che riprenderemo quando affronteremo dell'efficacia del contratto collettivo) a ottenere comunque un'estensione dell'efficacia del contratto collettivo a soggetti non iscritti, sia -ancora- perché, a partire dagli anni Sessanta, il legislatore dei primi governi di centro-sinistra, di fronte alle istanze promosse dalle parti sociali, reagì, Invece che con l'attuazione della norma, promulgando leggi speciali.
(Segue)

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