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giovedì 29 ottobre 2026

Kuntisa e il regime feudale (8)

Alcune brevi premesse

  Tra medioevo ed età moderna, ossia il periodo durante il quale  gli arbereshe cominciarono ad arrivare nel Sud Italia, era in corso sulla nostra Isola, la Sicilia, sul piano socio-economico il processo di diffuso radicamento feudale a vari livelli della società.  Quei nuovi assetti che andavano dispiegandosi, sia pure su basi feudali, non presentarono mai caratteri comuni su tutti territori del bacino mediterraneo. Piu’ storici preferiscono, in relazione alle varie realtà territoriali (Spagna, Francia, penisola italiana), usare declinazioni al plurale: i feudalesimi .

Regime feudale
Il sistema si reggeva sulla
totale frammentazione del
potere pubblico e sulla
sostituzione dello Stato
con una fitta rete di legami
di dipendenza personale:
quella dei baroni in
Sicilia.





 Evidenziamo che sul blog useremo “feudalesimo” sia quando ci riferiremo al sistema di produzione agraria e sia quando ci riferiremo alle istituzioni di governo dei territori mentre la dizione “giurisdizione” ci servirà per evidenzierà la differenza che correva -in quei secoli- tra proprietario terriero privato  (figura piuttosto rara, anzi assente) e quella di feudatario che assorbiva in sé funzioni prettamente pubbliche. I feudi, con tutti i ruoli tratteggiati (produttivi, giurisdizionali e politici) erano ereditari.

In Sicilia il feudalesimo ha costituito un regime socio-economico-istituzionale di eccezionale continuità storica, introdotto dai Normanni nell'XI secolo e rimasto formalmente in vigore fino alla Costituzione del 1812. A differenza del modello feudale nordeuropeo, prettamente militare e frammentato, quello siciliano si è strutturato come un potente sistema di potere pubblico ed economico concentrato nelle mani di una ristretta aristocrazia terriera (i baroni), capace spesso di controbilanciare l'autorità regia.

L'architettura istituzionale del feudalesimo siciliano poggiava su prerogative legali uniche che garantivano ai baroni un controllo quasi assoluto sul territorio.
( ) Il Merum et Mixtum Imperium: I feudatari godevano dell'esercizio della giustizia civile e penale (alta e bassa giurisdizione) nei propri territori. Questo trasformava il feudo in un'entità statuale autonoma dove il barone era giudice e governatore dei propri sudditi.
(  ) Capitoli Volentes e Si Aliquem: Emanati in epoca aragonese (fine XIII secolo), questi capitoli legislativi concessero alla nobiltà isolana il diritto di alienare, ereditare, vendere o sottoporre a vincoli i feudi. Il patrimonio familiare veniva blindato attraverso istituti come il maggiorascato e il fidecommesso, impedendo la frammentazione dei beni per generazioni.
( ) Il Parlamento Siciliano: Composto da tre bracci (Militare/Baronale, Ecclesiastico e Demaniale), era dominato dall'aristocrazia. Questo organo non era solo consultivo, ma possedeva il potere di contrattare i donativi (le tasse) con la Corona e di difendere i privilegi feudali da ogni tentativo di centralizzazione regia (come avvenne durante i vicereami spagnoli e borbonici).


(Segue)


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