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| Il diritto penale nasce come vendetta privata e regolazione della faida tra clan o famiglie, per poi evolversi in un sistema punitivo gestito dall'autorità pubblica e dallo Stato. La legge del taglione: Nelle prime società tribali non esisteva un "pubblico ministero" o un codice statale. Il torto subito (omicidio, furto, lesione) si riparava con la vendetta privata o con la compensazione economica (il guidrigildo o prezzo del sangue). I primi codici scritti: Tra i primi tentativi di limitare la vendetta arbitraria spiccano il Codice di Ur-Nammu e il Codice di Hammurabi (Mesopotamia, XVIII secolo a.C.), che iniziano a fissare pene proporzionate all'offesa e a introdurre l'autorità del sovrano nella giustizia. Nelle prime monarchie (come quella romana arcaica), i crimini più gravi erano legati alla violazione della pace degli dei (scelus) e puniti con l'espiazione sacrale o la consegna del colpevole alla divinità (homo sacer). |
Ogni popolo, fin dalle comunità più antiche, ha sempre punito gli atti criminali che minano le basi della società. All'inizio fu solo una vendetta privata degli offesi contro chi li aveva danneggiati, ma in seguito, quando la vendetta divenne obbligatoria e nessuno poté più sottrarsi al proprio dovere, allora si trasformò in un fatto sociale.
E questo primo embrione di giustizia cominciò ad organizzarsi confondendosi magari con elementi religiosi: le azioni proibite erano «tabù» e infrangere un «tabu’ equivaleva all'estromissione dalla comunità o alla morte.
Anche se ampiamente applicata, la morte non era la sola pena riservata agli assassini. Cosi i congiunti delle vittime escogitavano punizioni alternative crudelmente raffinate: gli indiani Omaha d'America, per esempio, obbligavano il colpevole a espiare restando isolato, con le mani sui fianchi, il collo fisso in una sola direzione, nutrito di cibi freddi e coperto da un mantello per un periodo che poteva raggiungere i quattro anni.
La vittima doveva comunque essere vendicata, anche se la causa della sua morte era accidentale: così se l’individuo era caduto da un albero, se ne segava il tronco alle radici; se era stato sbranato da una belva, si organizzava una battuta di caccia per eliminare l’assassino.
Il diffusissimo tabù dell’incesto comportava pene che andavano dalle multe, all’esilio, alla morte; l’adulterio invece a volte poteva essere superato con una comune litigata, altre volte però comportava l’amputazione delle mani, lo sventramento, ripudi, sfregi, evirazioni dell’amante.
Gli indiani Semang strappavano i capelli all’infedele e le staccavano il naso con un morso. I Batacchi divoravano sia incestuosi che adulteri. Nel Gabon la moglie traditrice era abbandonata su un formicaio finché gli insetti non l’avevano divorata.
Col tempo altre norme divisero il reato in reato di tipo privato, soggetto alla vendetta personale, e reato di tipo sociale, punito dalle strutture statali che consideravano la trasgressione un sacrilegio contro gli dei. A questo punto si apriva il fantasioso e cruento ventaglio delle punizioni. Ne tratteremo nelle prossime pagine. Contiamo di arrivare ai moderni codici.

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