| Lo Statuto dei Lavoratori è la Legge 20 maggio 1970, n. 300, una delle norme fondamentali del diritto del lavoro italiano che tutela la libertà, la dignità e i diritti sindacali nei luoghi di lavoro. Approvato il 20 maggio 1970, fu fortemente voluto dal Ministro del Lavoro Giacomo Brodolini e ideato dal giurista Gino Giugni. |
Articolo 39 della Costituzione.
Il primo comma dell’articolo 39 della Costituzione enuncia la lìbertà di organizzazione sindacale. Si tratta di un principio rivoluzionario che si pone in netto contrasto con il sistema corporativo (1926-1944) introdotto dal regime fascista. In quell'epoca esisteva, infatti, un Sindacato unico, sottoposto a un penetrante controllo dello Stato, che aveva la rappresentanza legale di tutti i componenti della categorica e stipulava così contratti collettivi applicabili a tutti i lavoratori che vi appartenevano.
Una prima importante osservazione riguarda il fatto che la norma tutela la libertà di organizzazione e non di associazione sindacale. La differenza non é solo terminologica: infatti, il termine organizzazione è più ampio del termine associazione, il che vuol dire che il legislatore tutela tutti i movimenti sindacali anche se non hanno forma di associazione, come per esempio i consigli di fabbrica o i comitati di base sorti in anni più recenti.
La ibertà sindacale va intesa nel senso piu ampio comprendente i diritti del singolo di costituire un nuovo sindacato in qualunque forma e non solo in quella associativa, di aderire a sindacati già esistenti cosi come di non aderire ad alcun sindacato, senza che queste scelte possano comportare per il lavoratore un trattamento peggiorativo o discriminatorio.
Si è discusso se la libertà sindacale riguarda anche i datori di lavoro, e in particolare se possano qualificarsi come “sindacali” e dunque essere tutelate dall’art. 39 Cost., invece che dal generico art. 18 Cost. che garantisce anch’esso la libertà di associazione (ma secondo un profilo diverso e meno ampio rispetto a quella di cui all'art. 39), anche le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.
Sul tema non si registrano opinioni uniformi: c'è chi sostiene, infatti, che non v'é ragione di fare differenziazioni perché anche le organizzazioni dei datori di lavoro sono sindacali e come tali rientrano nell'art. 39; c'è chi, invece, sostiene che la norma, in considerazione anche della sua collocazione (gli artt. dal 35 al 40 si occupano dei diritti del lavoratore), non intendeva far riferimento anche a queste organizzazioni che in sostanza sono solo sindacati di risposta nati per resistere ai veri e propri sindacati dei lavoratori.
L'enunciato principio di libertà sindacale ha trovato poi la sua più grande attuazione nello Statuto dei lavoratori, che attraverso una serie di norme ha cercato di rendere effettivo tale diritto e nel titolo Ill della cosiddetta legislazione di sostegno ha addirittura cercato di rimuovere alcuni ostacolli che avrebbero potuto impedire o anche solo rendere più difficoltoso l'esercizio delle libertà sindacali. Sempre lo Statuto, all'art. 28, ha poi previsto uno strumento processuale molto efficace per rimuovere gli eventuali comportamenti, cosiddetti anti-sindacali, che realizzino una violazione della libertà sindacale (sullo Statuto dei Lavoratori ci soffermeremo in seguito).
(Segue)
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