LA SOVRANITA' NELLA COSTITUZIONE ITALIANA
L'art. 1.2 afferma che la sovranita' appartiene al popolo che la esercita' nelle forme e nei limiti stabiliti dalla Costituzione. Questa individua i mezzi di cui il popolo puo'
servirsi per esercitare la sovranita', come
servirsi per esercitare la sovranita', come
-il corpo elettorale (art. 48),
-i partiti politici (art. 49),
-il referendum (art. 75),
e stabilisce i limiti entro cui cio' puo' avvenire.
I poteri in cui si scompone la sovranita' non sono tutti affidati al popolo, che puo' azionare solamente quelli espressamente attribuitigli dalla Costituzione, mentre gli altri ( come quello di fare le leggi: art. 70) sono esercitati dalle diverse articolazioni dell'organizzazione statale (Parlamento, Governo etc.), sempre nel rispetto della Costituzione.
La sovranita' popolare si inserisce percio' in un sistema rappresentativo.
Il popolo dovra' poter determinate i capisaldi dell'indirizzo politico dello Stato.
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"Sovranita' popolare" nel diritto costituzionale italiano significa che il popolo puo' porre in essere solamente gli atti di esercizio della sovranita' ad esso riservati dalla Costituzione, i quali sono di due tipi:
- Quelli che esprimono una volonta' unitaria del popolo influente e talora determinante degli indirizzi politici dello Stato (le elezioni politiche, le votazioni di un referendum etc); questa volonta' unitaria e' espressa dal corpo elettorale formato da tutti i cittadini cui e' riconosciuto il diritto di voto.
Questa rappresentazione non ha carattere generale VALE SOLAMENTE PER L'ITALIA: il paese con la classe politica più corrotta del pianeta o, forse, della Galassia |
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